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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.18
Data decisione, Autorità:
20.05.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00018
Lugano
20 maggio 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.90 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna,
promossa con petizione 6 giugno 1997 da
contro
con cui
gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di almeno fr.
100’000.-- in conseguenza di un incidente della circolazione;
Domanda
avversata dalla convenuta con risposta 3 novembre 1997 e ritirata in data 13
gennaio 1998;
E ora
sul decreto 14 gennaio 1998, con cui il Pretore ha stralciato la causa dai
ruoli a seguito della desistenza degli attori, prescindendo dal prelievo di
tasse o spese e dall’attribuzione di ripetibili;
Appellante
la convenuta, che con gravame del 19 gennaio 1998 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di attribuirle fr. 4’500.-- per ripetibili;
Mentre
gli attori con osservazioni 16 febbraio 1998 postulano la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti,
Considerato
in fatto ed in
diritto
che
con la petizione gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di almeno fr. 100’000.-- a seguito di un sinistro della circolazione
avvenuto a Contone nel 1992;
che
la convenuta il 3 novembre 1997 vi si è opposta con il proprio allegato di
risposta;
che
prima che si procedesse ad atti ulteriori, gli attori con lettera 13 gennaio
1998 hanno dichiarato di ritirare la petizione;
che
il Pretore a seguito della desistenza degli attori ha stralciato la causa,
senza tuttavia prelevare tasse o spese e senza attribuire ripetibili alla
convenuta;
che
con l’appello che ci occupa la convenuta si lamenta della mancata attribuzione
di un’indennità ripetibile che ritiene, ritenuto il valore di causa e il tempo
da lei profuso, pari a fr. 4’500.--;
che
la controparte nelle proprie osservazioni si è opposta all’appello, ritenendo
di nulla dovere per ripetibili e che comunque quanto richiesto sarebbe
eccessivo;
che
contrariamente all’opinione degli attori è pacifico che il ritiro della causa comporta
desistenza da parte loro, e perciò l’obbligo di corrispondere alla convenuta
un’indennità per ripetibili (art. 77 cpv. 2 e 3 CPC; II CCA 10 novembre
1997 in re A. SA in fallimento/S. SA);
che
le ripetibili minime che avrebbero dovuto essere accordate alla convenuta se la
reiezione della petizione per l’importo di fr. 100’000.-- di cui alla domanda
di giudizio fosse avvenuta con una sentenza sul merito - non avrebbero dovuto
essere inferiori a Fr. 6’000.- (art. 9 TOA);
che
il fatto che la lite è venuta meno a seguito della desistenza dell’attrice
impone l’applicazione della norma dell’art. 11 TOA e quindi della nota formula
che media l’onorario ad valorem con quello a tempo;
che
le indicazioni dell’appellante su un dispendio di tempo di 20 ore e di una
retribuzione oraria di fr. 250.-/h possono essere confermate (II CCA
citata; II CCA 23 ottobre 1997 in re C./W.);
che
di conseguenza la richiesta dell’appellante, inferiore di circa fr. 1’000.-
all’importo risultante dall’applicazione della predetta formula, può essere
integralmente accolta, atteso che l’art. 77 cpv. 3 CPC prevede la tassazione
equitativa delle spese di patrocinio, il che comporta la possibilità per il
giudice di oltrepassare i limiti della tariffa (Cocchi/Trezzini, CPC, ad
art. 77, n. 2);
Per i quali motivi
visti, per le spese, gli art. 148 e seg.
CPC e la vigente TG
pronuncia
- L’appello
19 gennaio 1998 di __________ è accolto e di conseguenza il dispositivo 2.
del decreto 14 gennaio 1998 del Pretore di Locarno-Campagna viene così
riformato:
" Non
si percepiscono tasse e spese.
Gli
attori in solido rifonderanno alla convenuta fr. 4’500.-- per ripetibili."
-
Le
spese della procedura d’appello consistenti in Fr. 120.- di tassa di giustizia
e in Fr. 30.- di spese (totale Fr. 150.-), già anticipati dall’appellante, sono
a carico degli attori in solido, che, pure in solido, rifonderanno alla
convenuta fr. 400.-- per ripetibili di appello.
-
Intimazione
a: - __________ Comunicazione alla Pretura
di Locarno-Campagna
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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