AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.160
Data decisione, Autorità:
07.01.1999, IICCA
Incarto n.
12.98.00160
Lugano
7 gennaio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.1099 della Pretura del
distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 29 aprile 1993 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 44’945.35
oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice;
Domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che in
via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr.
134’859.30 oltre interessi a titolo di risarcimento danni, domanda ridotta a
fr. 100’000.-- oltre interessi in corso di causa;
Il
Pretore con sentenza 19 giugno 1998 ha ammesso la petizione per fr. 37’509.--
oltre interessi e respinto la riconvenzionale;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello del 13 agosto 1998 chiede, previa
l’assunzione delle prove rifiutate dal Pretore, la riforma del querelato
giudizio in via principale nel senso di respingere la petizione e di ammettere
la riconvenzionale per fr. 100’000.--, e in via subordinata nel senso di
ammetterla per un importo da stabilire da questa Camera;
Mentre
l’attrice con osservazioni del 17 settembre 1998 postula la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice
sulla base dei contratti di appalto 27 febbraio e 24 aprile 1991 (doc. A e B)
ha eseguito opere da fabbro, nonché la fornitura e la posa di serramenti in
alluminio nell’edificanda casa bifamiliare del convenuto di cui al fondo n.
__________.
Con
la petizione essa proclama il diritto ad una mercede complessiva di fr.
124’945.35, dal che, stante il pagamento di acconti per fr. 80’000.--, un saldo
in suo favore di fr. 44’945.35 oltre interessi, somma oggetto dell’azione
principale.
B. Il
convenuto con risposta e riconvenzionale del 20 dicembre 1993 ha riconosciuto
all’attrice un credito per mercedi di fr. 37’509.--, somma tuttavia da
compensare con il maggior danno da lui subito a causa della difettosità
dell’opera, dal che un credito del committente di complessivi fr. 134’859.30
oltre interessi, somma richiesta in via riconvenzionale.
C. L’attrice
si è opposta alla riconvenzionale, contestando integralmente le argomentazioni ivi
contenute e sostenendo che i limitati difetti verificatisi e tardivamente
invocati sarebbero imputabili ad una modifica progettuale imposta dal
committente all’appaltatrice, che avrebbe validamente declinato ogni
responsabilità. Sarebbero comunque infondate le posizioni di danno addotte con
la riconvenzionale.
D. Le
parti hanno in seguito sostanzialmente mantenuto le rispettive tesi e domande,
contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
E. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un
contratto di appalto retto dalle norme SIA 118, ha ritenuto che il convenuto
non avrebbe tempestivamente notificato i difetti dell’opera addotti in causa, e
nemmeno avrebbe richiesto la loro riparazione, così come previsto dalla norma
SIA in questione, con il che non vi sarebbe alcuna inadempienza
dell’appaltatrice, avendo il perito stabilito che le infiltrazioni d’acqua non
provenivano dai serramenti. Né vi sarebbe danno per la ritardata consegna
dell’opera, con il che la riconvenzionale sarebbe da respingere, mentre la
petizione risulterebbe fondata per l’importo di fr. 37’509.-- oltre interessi.
F. Delle
argomentazioni dell’appellante e di quelle della resistente si dirà, per quanto
necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
-
L’esame
degli atti, ed in particolare della rassicurante ed esaustiva perizia tecnica
di __________, rivela come le parti, ma soprattutto il convenuto con un’azione riconvenzionale
a prima vista spropositata e, in molte voci, financo fantasiosa, siano riuscite
a rendere complessa ed imperscrutabile una fattispecie che in realtà non
presenta particolari difficoltà.
-
Non
vi è contestazione sul fatto che il contratto che lega le parti è un appalto,
al quale sono applicabili i disposti della norma SIA 118, pattuiti dalle parti
(doc. A e B) ed invocati negli allegati di causa (petizione, punto 2, pag. 2).
E’
altresì pacifico, a questo stadio della causa, che esiste un credito per
mercedi dell’attrice di fr. 37’509.-- oltre interessi, e di conseguenza il
convenuto, che vuole sottrarsi al pagamento e addirittura avanza pretese in via
riconvenzionale è gravato dal pieno onere probatorio quo alla sussistenza e
all’ammontare delle proprie eccezioni compensatorie e dei vantati crediti.
-
Dall’applicabilità
delle norme SIA discende, ai fini della centrale questione dei pretesi vizi
dell’opera e della tempestività della loro notifica, che sussiste un periodo di
notifica dei difetti di due anni (art. 173 norma SIA 118, in relazione con l’art.
172 cpv. 1) che non decorre tuttavia dal momento della firma dei contratti o da
quello dell’emissione della fattura, come sembra intendere il giudizio
impugnato (consid. 4, pag. 5), ma da quello della consegna dell’opera (art. 172
cpv. 2 norma SIA 118).
-
L’esatto
momento della consegna dell’opera completa non risulta negli allegati
introduttivi delle parti, fatta salva la generica indicazione dell’ultimo
trimestre del 1991 (duplica, pag. 3 in alto), né è dato di sapere se ed
eventualmente in quale misura il ritardo di quest’artigiano avrebbe determinato
un ritardo nella consegna della costruzione, il che è sorprendente, non tanto
ai fini della questione della tempestività della notifica dei difetti -si può
comunque inferire che l’opera, ancorché fatturata il 22 settembre 1992 (doc.
E), fu eseguita nel 1991- quanto ai fini dell’azione di risarcimento del danno
per l’asserito ritardo nella consegna, che già solo per questo (primordiale)
motivo deve essere disattesa nel suo complesso.
-
Quo
alla tempestività della notifica dei difetti, già il 1° ottobre 1991 l’arch.
__________ risulta avere denunciato alla convenuta l’esistenza di infiltrazioni
d’acqua provenienti da più parti, tra cui dai “buchi tubi di allacciamento
automatismi tende sole e cupole” (doc. S), il che, anche se non esattamente
coincidente con quanto accertato dal perito (risposta 2.1, pag. 3: ”errata
esecuzione del cassonetto della tenda da sole posta alla sommità della vetrata
soggiorno fronte ovest”), in assenza di riscontri più precisi costituisce a
mente di questa Camera sufficiente notifica del fatto che vi era un problema di
infiltrazioni d’acqua legato all’ubicazione della tenda da sole e dei relativi
meccanismi.
Non
può pertanto essere condiviso il giudizio pretorile laddove conclude per la
mancata notifica di questo problema.
- L’attrice
è inoltre responsabile anche per l’altro difetto rilevato dal perito, ossia
l’infiltrazione d’acqua dalle soglie del lato ovest, e questo nonostante il
fatto che vi sia stata una modifica progettuale richiesta dal committente.
Alla
fattispecie torna infatti applicabile l’art. 166 cpv. 4 della norma SIA,
analogo nel contenuto all’art. 369 CO che esso richiama esplicitamente, secondo
cui l’appaltatore può liberarsi della responsabilità per il difetto -addirittura
secondo la norma SIA 118 neppure sussiste difetto in tal caso- solamente se ha
adempiuto al proprio dovere di notifica ed informazione nei confronti del
committente, che deve essere esplicitamente messo in guardia sulle possibili
conseguenze delle sue richieste.
In
concreto non occorre dare prova della severità imposta dalla giurisprudenza per
ammettere la sussistenza di un avviso formale (DTF 95 II 43; II CCA
25 novembre 1997 in re P. SA/S. SA) per rilevare che la lettera 25 giugno 1991
invocata dall’attrice (doc. C) non risponde a tali requisiti, limitandosi alla
generica ed equivoca comunicazione che la modifica progettuale presentata “non
corrisponde alle nostre necessità di scarico dell’acqua”, il che è ben lungi
dal costituire l’avviso del fatto che essa costituiva un errore progettuale e
avrebbe comportato il rischio di infiltrazioni d’acqua.
-
Posta
la responsabilità dell’attrice per i cennati difetti, e stante il suo rifiuto
alla loro eliminazione gratuita (cfr. doc. D), le conseguenze sono quelle
previste dalla perizia giudiziaria, ossia l’obbligo per l’appaltatrice di
rifondere al committente fr. 1’800.-- per le opere murarie danneggiate (punto
8.1, pag. 7), fr. 2’500.-- per la modifica a nuovo del cassonetto della tenda
da sole (punto 8.2), e fr. 4’500.-- per la modifica delle soglie dei serramenti
(punto 8.3, variante b, essendo dovuta una soluzione tecnicamente valida e non
solo una sistemazione precaria), il tutto per fr. 8’800.-- da dedurre dalla
mercede dell’attrice.
-
Per
la rimanenza le pretese del convenuto sono quasi totalmente prive di fondamento.
Di
quelle legate all’asserita mora nella consegna dell’opera si è già detto (consid.
4), mentre di tutte le altre voci esposte alle pag. 9 e 10 dell’azione riconvenzionale,
che ora il ricorrente quantifica globalmente in fr. 100’000.-- invocando a
torto l’art. 42 cpv. 2 CO, buona parte è frutto di pura fantasia (per esempio
“competenze di riparazione fr. 10’000.--; fastidi personali fr. 10’000.--)” o
di una malintesa ed irreale percezione dell’entità del difetto (“rifacimento
dei muri, ecc. fr. 30’000.--; rifacimento pavimentazione, ecc. fr. 40’000.--;
controllo dei muri e delle intercapedini fr. 8’000.--, ecc.), mentre altre voci
teoricamente ammissibili non risultano comprovate, eccezion fatta per il
noleggio di un deumidificatore per fr. 325.-- (doc. 15) e la riparazione
eseguita su alcune vetrate mediante l’innesto di tappi speciali per fr. 310.--
(doc. 16), per complessivi fr. 635.--.
- Per
giungere a questo risultato non vi è alcuna necessità di procedere
all’assunzione di ulteriori mezzi di prova, dovendosi senz’altro condividere la
decisione del Pretore di respingere l’istanza del convenuto del 16 gennaio
- La semplice lettura di quell’atto evidenzia che lo stesso era infatti
mirato alla correzione di un errore nell’impostazione della causa del convenuto
medesimo, che per sua ammissione in sede giudiziale ha omesso di considerare il
difetto del cassonetto della tenda da sole, mentre che in sede di notifica dei
difetti lo stesso era stato segnalato come possibile fonte di infiltrazioni.
Era inoltre chiara la volontà dell’istante di rimettere in discussione limpidi
accertamenti peritali, a lui non graditi, mediante l’inammissibile adduzione di
nuove prove, pertanto giustamente reiette.
Ne
consegue il parziale accoglimento del gravame nel senso della riduzione di fr.
9’435.-- della mercede dell’attrice.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle
parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
13 agosto 1998 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 19 giugno 1998 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 3, è riformata nel modo seguente:
- La
petizione è parzialmente accolta.
è condannato a pagare a __________, fr. 28’074.-- oltre interessi al 6% dal 3
novembre 1992.
In
tale misura è tolta l’opposizione interposta al precetto esecutivo n.
__________ del 18 marzo 1993 dell’Ufficio esecuzione di Lugano.
- Invariato.
3.1. La
tassa di giustizia dell’azione principale di fr. 1’500.-- e le spese, da
anticipare dall’attrice, restano a suo carico per 1/3 e per 2/3 sono a carico
del convenuto, che rifonderà all’attrice fr. 1’700.-- per parte di ripetibili.
3.2. Invariato.
3.3. Invariato.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’950.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 2’000.--
già
anticipati dall’appellante in ragione di fr. 800.--, restano a suo carico per
13/14 mentre per 1/14 sono a carico dell’attrice, alla quale il convenuto
rifonderà fr. 3’500.-- per ripetibili parziali di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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