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Numero d'incarto:
12.1998.15
Data decisione, Autorità:
26.01.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00015
Lugano
26 gennaio 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa a procedura sommaria per lo sfratto dei conduttori - inc. no. LA.97.00140
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4 - promossa con istanza 1°
ottobre 1997 da
tutti
rappr. __________
contro
che il
Segretario assessore, con decisione 30 dicembre 1997, ha accolto, decretando lo
sfratto dei convenuti dall’appartamento di 3 1/2 locali sito al pian terreno
dello stabile di Via __________ a __________ e
respingendo nel contempo la domanda di assistenza giudiziaria formulata dai
convenuti.
Ed ora
sull’appello inoltrato il 14 gennaio 1998 dai convenuti.
Letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in
diritto
che
il Segretario assessore, con la decisione qui impugnata, ha ordinato lo sfratto
dei convenuti dall’appartamento di 3 1/2 locali sito al pian terreno dello
stabile di Via __________ a __________ respingendo nel contempo la domanda di
assistenza giudiziaria da essi formulata;
che,
con lo scritto 14 gennaio 1998, correttamente indirizzato al giudice di prime
cure, i convenuti dichiarano di presentare appello e chiedono la trasmissione
dell’incarto a questa Camera dietro conferimento dell’effetto sospensivo,
auspicando infine l’indicazione dei mezzi d’impugnazione;
che,
a sostegno dell’appello, asseriscono che in prima sede non sarebbero stati
considerati né le circostanze di fatto da essi addotte (ad es. le lettere
__________), né il loro “status sociale”; che neppure si sarebbe tenuto conto
del rapporto di fiducia e delle altre circostanze, che li avevano indotti a
sottoscrivere l’accordo 10 dicembre 1997 (recte: 1996); che essi infine non
sarebbero stati sentiti personalmente dal primo giudice;
che,
anche se il gravame é redatto in lingua tedesca, non torna conto rinviarlo alla
parte per procedere alla sua traduzione (art. 142 cpv. 3 CPC), dal momento che
lo stesso deve essere respinto già all’esame preliminare dell’art. 313 bis CPC
(IICCA 27 giugno 1995 in re R. e lc./M.);
che
in effetti, a prescindere dalle gravi carenze formali dell’atto di appello -che
a più riprese viola le disposizioni di cui all’art. 309 cpv. 2 CPC e che già
per questo sarebbe nullo (cpv. 5)- è evidente che i motivi addotti dagli
appellanti non consentono di riformare il giudizio di prime cure;
che,
per passare in rassegna le censure sollevate nel gravame, non è innanzitutto
dato a sapere -né gli appellanti, se si fa astrazione al punto che segue, lo
specificano in dettaglio- quali siano gli argomenti addotti in prima sede, di
cui non si sarebbe tenuto conto nella decisione impugnata;
che
in ogni caso non è vero che il primo giudice nel suo giudizio non avrebbe
considerato le lettere __________ e __________ (doc. 1 e 2): al contrario, tali
scritti sono effettivamente stati esaminati dal Segretario assessore, il quale
tuttavia -peraltro a ragione- non li ha ritenuti sufficienti per ammettere un
eventuale dolo nei confronti dei convenuti, il che è ovvio, non potendosi
evincere con certezza da quegli scritti o dalle altre risultanze agli atti che
i locatori abbiano intenzionalmente voluto ingannare i convenuti (Honsell/Vogt/Wiegand,
Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, OR I, 2. ed., Basilea e Francoforte
sul Meno 1996, N. 11 ad art. 28 CO) e invece non siano a loro volta
involontariamente incorsi in un errore, allorché avevano specificato ai
conduttori che lo scioglimento del contratto di locazione era necessario per
poter vendere l’ente locato;
che
il primo giudice si è pure pronunciato in merito al loro “status sociale”,
giungendo alla corretta conclusione -apparentemente non censurata dagli
appellanti- che non erano date le premesse per la concessione dell’assistenza
giudiziaria;
che,
inoltre, in merito alla convenzione 10 dicembre 1996 con cui le parti avevano
concordato la rescissione consensuale del contratto di locazione con effetto al
30 settembre 1997 (doc. C), il primo giudice ha chiaramente indicato che non vi
erano prove sufficienti a sostegno della tesi che la stessa fosse viziata da
dolo: nell’appello, se si prescinde dal riferimento a non meglio precisate
circostanze ed al principio dell’affidamento, i convenuti non hanno in ogni
caso specificato per quali motivi tale giudizio sarebbe errato;
che,
infine, contrariamente a quanto assunto dagli appellanti, nessuna norma di
procedura impone al giudice di sentire personalmente le parti in causa;
che
la richiesta formulata con il gravame volta all’indicazione dei rimedi di
diritto -non si sa se contro il giudizio impugnato oppure nei confronti di
quello di questa Camera- è irricevibile, tale indicazione costituendo un
presupposto formale unicamente nell’ambito della procedura amministrativa, ma
non in quella civile (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 2 ad art. 308);
che
lo scritto 21 gennaio 1998 degli appellanti -per altro irrito, siccome
inoltrato tardivamente oltre il termine di impugnazione di 10 giorni (Rep. 1987
p. 235, 1979 p. 360; IICCA 15 settembre 1994 in re M./B.), venuto a
scadenza il 19 gennaio- con allegato una lettera 19 gennaio 1998 della signora
__________ -che pure non può essere considerata, atteso che in appello non è
possibile produrre nuovi documenti (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC)- nulla dice di
rilevante per la vertenza qui in esame, se non che alcuni degli istanti -ma non
tutti- sarebbero temporaneamente disposti a soprassedere all’esecuzione dello
sfratto;
che
l’appello, nella misura in cui è ricevibile, deve pertanto essere respinto;
che
il presente giudizio rende priva d’oggetto la richiesta volta all’ottenimento
dell’effetto sospensivo;
che
la tassa di giustizia e le spese di questa sede seguono la soccombenza (art.
148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 14
gennaio 1998 di __________ è respinto.
II. Le spese della
procedura d’appello di complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia fr. 80.- e
spese fr. 20.-) sono poste a carico degli appellanti in solido.
III. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 4
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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