AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.142
Data decisione, Autorità:
10.08.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00142
Lugano
10 agosto 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa EF.98.00971
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 27
aprile 1998 da
rappr.
dallo studio __________
contro
Ed
ora sul ricorso per cassazione (recte appello) 19 giugno 1998 dell’istante nei
confronti della sentenza 10 giugno1998 resa dal Pretore del distretto di
Lugano, sezione 5.
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
richiamata la diffida 24
giugno 1998 del presidente di questa Camera mediante la quale al ricorrente
veniva assegnato un termine scadente il 13 luglio 1998 per effettuare
sul c.c.p.
69-10370-9 del Tribunale
d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 250.-- a titolo di
anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di
mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe
stato dichiarato deserto ai sensi degli 12 Ltg e art. 312 CPC;
che, secondo l’inchiesta
svolta dalla Tesoreria del Tribunale di appello presso il Servizio
clientela/ricerche della Direzione generale delle __________ la data di
scadenza indicata sul supporto dati (nastro magnetico), allestito dalla banca
di cui si è avvalsa la ricorrente e su cui si trova l’ordine di pagamento è
quella del
15 luglio 1998
, onde l’accredito è stato effettuato in quest’ultima data;
che per l’utilizzazione
del servizio degli ordini collettivi (SOC) delle __________, il termine per
versare un anticipo delle spese è considerato come rispettato se la data di
scadenza determinata sul supporto dati corrisponde, al più tardi,
all’ultimo giorno del termine fissato dal Tribunale e se il supporto dati è
stato consegnato entro tale termine a un ufficio postale svizzero (DTF 118
Ia 11 seg. consid. 2; 117 Ib 222; e pure sentenze TF 5P.217/1995 del 4
luglio 1995 e sentenza 9 maggio 1996 in re M./R.), condizioni queste
cumulative;
che al fine di
salvaguardare il termine assegnato per il pagamento di un anticipo, i
ricorrenti che fanno capo al servizio ordini collettivi (SOC) delle __________ art.
133d OSP; RS 783.01) devono indicare quale ultima scadenza l’ultimo giorno del
termine loro impartito - come indicato nell’ordinanza presidenziale - e
trasmettere entro questo termine il supporto dati alle poste (DTF 117 Ib
220 consid 2a; cfr. sent. TF
11 aprile 1996 5C.51/1996
in re C.S. / Z);
che in concreto il
pagamento è tardivo, la data di scadenza indicata essendo posteriore al termine
impartito dal Presidente della scrivente Camera ;
che in circostanze del
genere il ricorso non può essere vagliato nel merito;
che le spese inutili sono
sostenute da chi le ha cagionate,
richiamato l’art. 312 cpv. 2 CPC
decreta 1. Il ricorso per
cassazione (recte appello) 19 giugno 1998 di __________ , avverso la
decisione 10 giugno 1998 della Pretura di Lugano, Sezione 5, di cui sopra,
è inammissibile per
versamento tardivo dell’anticipo.
-
Le spese con tassa
di giustizia in complessivi fr. 100.--, sono poste a carico del
ricorrente.
-
Intimazione:
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster