AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.129
Data decisione, Autorità:
12.10.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00129
Lugano
12 ottobre 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.639 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1,
promossa con petizione 20 settembre 1996 da
__________ rappr. __________
contro
__________ rappr. __________
__________ rappr. __________
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna di tutti i convenuti in solido al pagamento di fr.
12’366.40 oltre interessi e dei convenuti __________ in solido al pagamento di
ulteriori fr. 733.-- oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice;
Domanda avversata dai
convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione e che il Segretario
assessore con sentenza 7 maggio 1998 ha accolto nei confronti di __________ e
respinto nei confronti degli altri convenuti;
Appellante l’attrice, che
con atto di appello del 28 maggio 1998 postula la riforma del querelato
giudizio nel senso di ammettere la petizione anche nei confronti degli altri
due convenuti,
i quali con osservazioni
del 16 e del 26 giugno 1998 postulano la reiezione del gravame protestando
spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di
questione
-
- se deve essere accolto
l’appello
-
- tassa di giustizia e
ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice
nel 1994 ha effettuato a due riprese dei lavori di ripristino nelle toilettes
dell’esercizio pubblico __________ in via __________ a __________ per i quali
ha emesso due incontestate fatture di fr. 12’366.40 e fr. 733.-- (doc. C e D),
rimaste impagate.
B. Con
la petizione essa ha innanzitutto chiesto la condanna in solido di tutti i
convenuti al pagamento della prima fattura. __________ vi sarebbero tenuti in
quanto gestori dell’esercizio pubblico e deliberatari dei lavori, mentre
__________ (in seguito: __________ sarebbe obbligata per avere richiesto il
preventivo e dichiarato di assumere il pagamento.
I
convenuti __________ dovrebbero inoltre pagare anche la seconda fattura per
avere richiesto i lavori ivi descritti, ed eseguiti dall’attrice a regola
d’arte.
C. Nella
propria risposta del 25 ottobre 1996 __________ si è opposto alla petizione
contestando di avere avuto qualsivoglia rapporto personale od economico con
l’esercizio pubblico in questione, che sarebbe invece stato condotto esclusivamente
dal figlio __________. Egli non avrebbe pertanto mai richiesto l’esecuzione di
opere di sorta, e il suo nome nell’avviso di sinistro doc. A, peraltro da lui
non firmato, sarebbe stato indebitamente indicato dal figlio __________.
Con
memoriale responsivo 12 novembre 1996 __________ si è a sua volta opposta alla
petizione affermando di essersi interessata alla fattispecie in conseguenza del
contratto di assicurazione stipulato con __________ -il sinistro avrebbe dato
diritto all’assicurato ad un risarcimento di fr. 3’966.40, non erogato ma
compensato con premi scaduti- ma di non avere in alcun modo consentito
all’assunzione dei costi di riparazione nei confronti dell’attrice.
Delle
argomentazioni difensive di __________, che ha accettato il giudizio di
condanna, e che è perciò estraneo alla procedura di appello, non torna conto di
riferire.
D. Il
Segretario assessore nel giudizio impugnato ha ammesso la petizione in quanto
rivolta contro . Il padre __________ sarebbe invece stato estraneo
alla conduzione del locale, e non sarebbe perciò stato in rapporto di società
semplice con il figlio, dal che la reiezione della petizione inoltrata nei suoi
confronti. Pure infondata sarebbe la richiesta di condanna dell’,
potendosi ritenere provato unicamente che essa chiese un preventivo, ma non
potendosi comunque desumere dall’eventuale impegno di liquidazione -del quale
beneficia solo l’assicurato- l’integrale assunzione del debito del proprio
cliente nei confronti dell’artigiano.
E. Con
l’appello l’attrice critica l’apprezzamento delle risultanze istruttorie
operato dal primo giudice, ritenendo che egli avrebbe concluso a torto per
l’estraneità di __________ alla gestione del __________, deducendosi il
contrario dall’avviso di sinistro doc. A, firmato da entrambi i convenuti
__________, e da numerose testimonianze, dalle quali risulterebbe che il padre
a più riprese collaborò con il figlio in alcune incombenze legate all’esercizio
del ritrovo pubblico, dal che l’attrice poteva in buona fede ritenere
l’esistenza di un rapporto societario.
Criticabile
sarebbe anche la valutazione delle prove riguardanti il coinvolgimento
__________ avendo il Pretore omesso di considerare che fu l’assicuratrice a
chiedere il preventivo di spese e disatteso il fatto che la fattura fu emessa
proprio a suo nome. Essa avrebbe rifiutato di onorare la fattura solo per il
motivo che l’assicurato era in mora con il pagamento dei premi, rimangiandosi
così la parola data all’attrice, mentre il fatto che la copertura era limitata
a fr. 6’500.-- per il sinistro in questione sarebbe irrilevante, potendo
__________ recuperare la differenza dai convenuti __________ Dovrebbe infine
essere attribuito maggiore peso alla coerente deposizione di __________, non
essendovi la prova di un suo particolare coinvolgimento con la ditta attrice.
F. Delle
osservazioni al gravame delle parti appellate, che ne postulano la reiezione
protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- A
titolo di premessa va ricordato che in linea di principio, chi, come l’attrice,
procede per ottenere l’adempimento di una pretesa contrattuale è gravato, in
virtù dell’art. 8 CC, dell’onere di dimostrare l’esistenza dell’asserito
contratto nonché la congruità della sua pretesa (per tante: II CCA 22
luglio 1998 in re B./F. SA).
Da
questo principio fondamentale discende l’ovvia considerazione, secondo cui
qualora la responsabilità contrattuale sia conseguente a un rapporto di rappresentanza,
ad un’assunzione di debito o ad un legame societario, il procedente deve
altresì fornire la prova degli elementi di fatto che consentono di concludere
per l’esistenza del rapporto sul quale si fonda la responsabilità della parte
convenuta in causa.
- Sulla
posizione di __________
2.1 La
posizione del convenuto __________ è oggetto del punto 3 del gravame (pag. 3 e
4), nel quale l’appellante non afferma più che questi avrebbe stipulato con lei
il contratto di appalto.
In
assenza di contestazioni, deve perciò valere per acquisito l’accertamento
effettuato in prima sede dell’inesistenza di un tale contratto.
2.2 L’appello
è invece interamente incentrato -per quanto riguarda __________ - sulla tesi
secondo cui egli sarebbe stato in un rapporto di società semplice con il figlio
__________ nella conduzione dell’esercizio pubblico in questione.
Va
premesso che la società semplice non può per la sua natura di forma societaria
sussidiaria essere rivolta all’esercizio di un’attività commerciale come la
gestione di un locale notturno (art. 530 cpv. 2 CO; Meier-Hayoz/Forstmoser,
Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 8. edizione, 1998, § 12, n. 26 e 27, pag.
257 e 258) e che l’attrice adduce pertanto in realtà l’esistenza di una società
in nome collettivo.
A
parte ciò, è addirittura manifesto che i labili elementi indiziari da lei
evidenziati non permettono in alcun modo di concludere con la necessaria
certezza per l’esistenza di siffatto legame societario, potendosi con eguale,
ed anzi migliore verosimiglianza, ritenere che il padre abbia agito nell’ambito
dell’azienda del figlio quale suo rappresentante diretto ex art. 32 CO, in
qualità di suo dipendente o mandatario, oppure per semplice cortesia.
Di
conseguenza, non sussistendo il rapporto societario è irrilevante il fatto che
l’attrice abbia -contro ogni buon senso- in buona fede ritenuto esistente
siffatto rapporto, non potendo evidentemente la di lei soggettiva percezione
della situazione comportare modifiche giuridicamente rilevanti dell’effettiva
situazione.
- Sulla
posizione __________
Per
quanto attiene il preteso obbligo di pagamento __________ l’appellante (punto
4, pag. 4 e 5) rimprovera in sostanza al Segretario assessore di avere omesso
di considerare importanti elementi di giudizio.
3.1 Da
un lato sarebbe stato disatteso che fu __________ chiedere il preventivo di
spesa, ma è palese che questo elemento indiziario -quand’anche fosse stato
disatteso dal Segretario assessore- non permette da solo alcuna conclusione nel
senso auspicato dall’attrice: il preventivo è infatti per sua definizione un
documento precontrattuale, che diviene vincolante per le parti solo nel caso di
un successivo consenso del committente all’esecuzione dell’opera.
Il
vero punto di questione è perciò semmai quello a sapere se dopo la
presentazione del preventivo doc. A vi sia stata da parte dell’__________ una
dichiarazione di volontà, da intendere quale delibera dei lavori da parte sua
oppure come manifestazione della disponibilità all’assunzione del loro costo o
di parte di esso.
3.2 Il
primo giudice su questo decisivo punto ha ritenuto che siano stati forniti
dalle parti elementi probatori a sostegno delle contrapposte tesi, così che se
ne giustificherebbe la reciproca elisione, con la conseguenza di ritenere non
provato il consenso __________
Si
tratta tuttavia di una valutazione che non può essere condivisa.
L’attrice
a sostegno della propria tesi -oltre alla citata richiesta di preventivo,
indiziante un coinvolgimento dell’assicuratore eccedente la usuale
dichiarazione di copertura nei confronti dell’assicurato- ha fornito la
testimonianza di __________ sentita senza delazione di giuramento “in quanto
nipote di __________ azionista dell’attrice”.
L’attrice
insorge, a ragione, contro il mancato deferimento del giuramento: va infatti
ritenuto che (fatti salvi gli amministratori) solo l’azionista totalitario o
comunque di riferimento è identificabile -per quanto attiene alla facoltà di
deporre in giudizio- con la persona giuridica parte del procedimento, mentre
l’azionista di minoranza non è organo e non si identifica con la società, e può
perciò deporre dichiarandosi indifferente all’esito della lite (II CCA
30 settembre 1998 in re C./A.; 14 marzo 1996 in re A./C.). Di conseguenza, è
pacifico che il parente di un’azionista di minoranza può a pieno titolo
deporre, e che pertanto la cautela del Segretario assessore -che non risulta
avere accertato l’entità della partecipazione azionaria di __________ - non può
essere a priori condivisa.
A
prescindere dalla questione formale del giuramento, che nelle circostanze di
specie non viene ritenuta da questa Camera motivo di riduzione della
credibilità della teste, il contenuto materiale della testimonianza è stato il
seguente:
“Allestito
il preventivo lo abbiamo trasmesso all’assicurazione, ciò sempre conformemente
al fax inizialmente ricevuto. Telefonicamente l’assicurazione ci diede il
proprio benestare perché i lavori venissero eseguiti come da preventivo,
espressamente chiedendo che questi avvenissero rapidamente ritenuto che la
discoteca doveva continuare a funzionare.”
Si
tratta di una deposizione chiara e dettagliata e, in assenza di elementi di
senso contrario, in sé del tutto credibile, che costituisce quindi una sicura
prova in favore della tesi dell’attrice.
Secondo
il Segretario assessore (consid. 7, pag. 5 e 6), a queste risultanze si
verrebbero a contrapporre, elidendole, le contestazioni della compagnia
assicuratrice di cui ai doc. F2 e F4, che negava di avere autorizzato il
conferimento dei lavori.
A
tali contestazioni -ed in ciò risiede il vizio del giudizio impugnato- non può
tuttavia essere conferito il rango di prove, trattandosi in realtà di
unilaterali esternazioni della convenuta stessa, ovvero, in altre parole, di
semplici affermazioni di parte. E’ ben vero che in esse si adducono le
asserzioni di tale __________ dipendente dell’__________, ma della diretta
percezione dei fatti del __________ non vi è traccia alcuna, atteso che la di
lui versione dei fatti viene fornita direttamente dalla parte in causa.
Se
ne deve perciò concludere che agli elementi probatori forniti dall’attrice non
si contrappone altro -come è usuale nelle procedure civili- che la diversa ma
interessata opinione della parte con il che, in assenza della deposizione
testimoniale del __________, l’esito della valutazione di questi elementi deve
far concludere in favore della tesi dell’attrice.
Va
quindi ritenuta l’esistenza di un consenso di __________ all’esecuzione di
quelle opere previste nel preventivo di spesa contro la mercede ivi indicata.
3.3 Stabilita
l’esistenza di siffatto consenso __________ ci si deve chiedere quale ne sia la
portata e il significato.
Il
Segretario assessore (consid. 7, pag. 6, secondo paragrafo) ritiene in
definitiva irrilevante tale consenso, che rientrerebbe nei consueti interventi
che l’assicuratore intraprende nell’ambito della liquidazione del danno, ma
tale tesi -sostenibile limitatamente all’intervento dell’assicuratore nella
sola fase dell’accertamento del danno- è a prima vista non difendibile, essendo
estranea al nostro ordinamento la possibilità che una manifestazione di volontà
contrattuale esente da vizi di forma e di volontà non produca delle conseguenze
giuridiche (art. 1 CO).
Ciò
premesso, il ventaglio delle possibilità si riduce a due alternative: o si deve
ritenere che con il proprio consenso __________ ha conferito in prima persona
l’appalto all’attrice, oppure va ammesso che essa ha con ciò accettato di
assumersi il debito per mercedi di __________ (art. 176 CO).
Le
circostanze, da interpretare secondo il principio dell’affidamento, impongono
di dare la preferenza alla seconda eventualità, che meglio si attaglia al ruolo
di __________ vertenza, e pertanto va ritenuto che l’attrice dal consenso dato
da __________ all’effettuazione dei lavori poteva inferire che questa se ne
sarebbe assunta i costi entro i limiti del preventivo da lei approvato.
__________a
va perciò astretta al pagamento in favore dell’attrice dei fr. 8’894.90 oltre
interessi di cui all’approvato preventivo doc. B, e questo a prescindere dalle
irrilevanti questioni attinenti al rapporto interno di __________ con
__________, per cui la copertura sarebbe stata limitata a fr. 6’500.-- oppure
per cui vi sarebbe stata compensazione dell’indennizzo dovuto con i premi
d’assicurazione impagati, opponibili all’attrice solo nella forma
dell’irrilevante errore sui motivi del contratto (art. 24 cpv. 2 CO).
Non
può per contro essere richiesto il maggior costo dell’opera rispetto al
preventivo, non risultando per esso analogo consenso __________.
Ne
discende, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento del gravame.
Tassa
di giustizia spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle
parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
28 maggio 1998 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 7 maggio 1998 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 1, è riformata nel modo seguente:
-
Invariato.
-
La
petizione è parzialmente accolta nei confronti di __________, la quale è
condannata a pagare a __________, fr. 8’894.90 oltre interessi al 5% dal 22
maggio 1995.
-
La
petizione è respinta in quanto proposta nei confronti di __________
-
La
tassa di giustizia di fr. 700.-- e le spese di fr. 285.--, da anticipare
dall’attrice, restano a suo carico per 4/9, mentre per 1/3 sono a carico di
__________ per 2/9 sono a carico di __________.
rifonderà all’attrice fr. 1’100.-- per ripetibili, __________ rifonderà
all’attrice fr. 400.-- per parte di ripetibili e l’attrice rifonderà a
__________ fr. 1’000.-- per ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 580.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 600.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 2/3 e per 1/3 sono a
carico di __________.
L’attrice
rifonderà fr. 500.-- ad __________ mentre __________ le rifonderà fr. 250.--
per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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