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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.127
Data decisione, Autorità:
29.05.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00127
Lugano
29 maggio 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. SF.98.92
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 promossa con istanza 3 aprile
1998 da
__________ e
rappr.
contro
__________ e
che
il Pretore ha accolto, con decreto 19 maggio 1998, ordinando lo sfratto dei
convenuti dalla casa unifamiliare di cui alle part. __________e __________ di
__________ proprietà degli istanti.
Appellanti
i convenuti, con atto di ricorso 27 maggio 1998, con il quale chiedono, previo
conferimento dell’effetto sospensivo, che la sentenza impugnata venga
“annullata siccome priva di oggetto, subordinatamente contraria alle norme del
CO relative al contratto di locazione”.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
che gli appellanti si
oppongono allo sfratto poiché sostengono che “per accordi verbali presi
tacitamente tra le parti” si erano impegnati a lasciare libero l’immobile
durante il mese di giugno 1998 e perché il relativo decreto del Pretore sarebbe
contrario alle disposizioni del contratto di locazione, in particolare all’art.
257b CO;
che, pur tornando
difficile capire come si possano concludere “accordi verbali taciti” i due
concetti essendo in contraddizione tra di loro, l’argomento di una intesa per
lasciare l’immobile nel corso del giugno 1998 viene prospettato per la prima
volta in appello - i convenuti non hanno presenziato all’udienza di discussione
sull’istanza di sfratto - e quindi, per l’art. 321 litt. b) CPC che vieta
l’adduzione di nuovi fatti in sede di appello, non può essere considerato;
che il riferimento alla
violazione dell’art. 257b CO, che tratta delle spese accessorie, è
assolutamente inconferente nella fattispecie concreta;
che se la pretesa violazione
di legge, con la conclamata conseguenza dell’inefficacia della disdetta, si
riferisce invece all’art. 257d CO gli appellanti non spiegano per quali motivi
la disdetta per mora loro intimata sarebbe inefficace o nulla;
che, dall’esame degli atti,
risulta che gli appellanti sono stati messi regolarmente in mora per il
pagamento dei canoni di locazione arretrati con l’avvertimento che, in caso di
non pagamento, il rapporto di locazione sarebbe stato disdetto (doc. Q e doc.
R), cosa che è avvenuta nei termini e secondo le formalità dell’art. 257d cpv.
2 CO (doc. S e doc. T) per ognuno dei conduttori;
che l’appello, unicamente
inteso a dilazionare nel tempo l’esecuzione dello sfratto, può così essere
respinto già all’esame preliminare dell’art. 313bis CO senza necessità, per
economia di giudizio, di intimarlo alla controparte per le sue osservazioni;
Per i quali motivi
vista, per le spese, la vigente tariffa giudiziaria
pronuncia
-
L’appello 27 maggio
1998 di __________ è respinto.
-
La tassa di
giustizia in Fr. 80.- e le spese in Fr. 20.- (totale Fr. 100.-) sono a carico
degli appellanti in solido.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
di Lugano, sez. 5
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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