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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.11
Data decisione, Autorità:
30.01.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00011
Lugano
30 gennaio 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
quale autorità competente a decidere i ricorsi contro le decisioni in materia
di registro di commercio, emanate in virtù dell’art. 4 e 5 della legge
cantonale sul registro di commercio dalla Sezione del registro fondiario e di
commercio
chiamata
a statuire sul ricorso presentato il 14 gennaio 1998 da
contro la decisione 12
gennaio 1998 (inc. no. 27/97 RC) della Sezione del registro fondiario e di
commercio, che gli infliggeva un’ammenda di fr. 400.- e lo diffidava a voler trasmettere
all’Ufficio del registro di commercio di Locarno, entro 10 giorni, quanto
richiesto da quest’ultimo con le diffide 20 febbraio e 24 ottobre 1997, con la
comminatoria di un’ulteriore ammenda nel caso di inosservanza del termine
con cui il ricorrente ha chiesto l’annullamento della
decisione impugnata, con protesta di spese e ripetibili;
mentre la Sezione del registro fondiario e di
commercio, con osservazioni 23 gennaio 1998, ha postulato la reiezione del
gravame e la conferma della sua decisione;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
che
con lettera 20 febbraio 1997 l’Ufficio del registro di commercio di Locarno in
applicazione degli art. 790 cpv. 2 CO e 91 cpv. 1 ORC ha invitato la società
__________, con sede a __________, a voler presentare per iscritto un elenco
dei nomi dei soci, delle quote sociali e delle prestazioni eseguite su di esse,
sottoscritto da tutti i gerenti, oppure, se del caso, una comunicazione dalla
quale risultasse che posteriormente alla consegna dell’ultimo elenco non era
avvenuto alcun cambiamento;
che
il 24 ottobre 1997, preso atto che la società era rimasta del tutto silente,
l’Ufficio del registro di commercio in virtù dell’art. 91 cpv. 2, 1. e 2. frase
ORC ha diffidato __________, socio gerente della stessa iscritto a RC, a
provvedere entro dieci giorni alle notifiche del caso, rendendolo altresì
attento che in caso di inosservanza del termine sarebbe stata fatta debita
segnalazione all’Autorità di vigilanza;
che
il 22 dicembre 1997 l’Ufficio del registro di commercio, osservando come a sua
volta il gerente della società non avesse ottemperato all’obbligo impostogli,
ha incaricato la Sezione del registro fondiario e di commercio, Autorità di
sorveglianza designata in base all’art. 2 della legge cantonale sul registro di
commercio, di procedere nelle sue incombenze;
che
con decisione 12 gennaio 1998, resa in applicazione dell’art. 91 cpv. 2, 3.
frase ORC, quest’ultima, rilevando la manifesta e grave violazione di quei disposti
di legge da parte del socio gerente, gli ha inflitto un’ammenda di fr. 400.- e
lo ha diffidato a voler trasmettere all’Ufficio del registro di commercio,
entro 10 giorni, quanto richiesto con le diffide 20 febbraio e 24 ottobre 1997,
con la comminatoria di un’ulteriore ammenda nel caso di inosservanza del
termine;
che
con il ricorso 14 gennaio 1998 __________ ha chiesto l’annullamento della
decisione impugnata, con protesta di spese e ripetibili;
che,
a sostegno del gravame, il ricorrente contesta innanzitutto di aver ricevuto la
raccomandata 20 febbraio 1997; egli rileva per contro di aver regolarmente dato
seguito alla lettera 24 ottobre 1997 in particolare con lo scritto 31 ottobre
1997, con il quale egli confermava, come già preannunciato telefonicamente, che
nell’ultimo anno non vi erano stati cambiamenti all’interno della società; con
un ulteriore scritto 4 dicembre 1997 egli avrebbe del resto nuovamente
confermato tale circostanza;
che
con osservazioni 23 gennaio 1998 la Sezione del registro fondiario e di
commercio ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della sua
decisione con argomenti che, per quanto necessario, verranno ripresi più oltre;
considerando
in diritto
che
il ricorrente non può innanzitutto censurare il mancato ricevimento della
raccomandata 20 febbraio 1997, per altro indirizzata ad una persona diversa dal
ricorrente e meglio alla __________ di __________ __________: l’istruttoria di
causa ha in effetti provato che la missiva non è stata ritirata alla posta e
che anche il successivo tentativo di intimazione per mezzo della polizia
comunale è risultato infruttuoso: ciò non toglie che, per consolidata
giurisprudenza, la lettera sia da considerarsi come validamente intimata allo
scadere del settimo giorno di giacenza presso l’ufficio postale (cfr. Jeanprêtre,
L’expédition et la réception des actes de procédure et des actes juridiques, in
SJZ 1973 p. 351 e seg.);
che
è per contro vero che egli il 31 ottobre 1997, tramite un suo rappresentante,
avrebbe risposto alla diffida 24 ottobre 1997: dai documenti allegati a quello
scritto (una copia del bilancio 1996, un estratto RC, la procura del
rappresentante e la lettera 24 ottobre) non risulta tuttavia che egli a quel
momento abbia confermato all’Ufficio dei registri di Locarno che la situazione
fosse immutata rispetto all’anno precedente;
che
per il resto il ricorrente non dimostra in alcun modo - ed in particolare ciò
non risulta dalla medesima lettera 31 ottobre 1997 - di aver telefonicamente
informato l’Ufficio del registro di commercio del fatto che nel 1997 non vi
erano stati cambiamenti, tanto più che una semplice comunicazione telefonica
non sarebbe in ogni caso sufficiente allo scopo;
che
è altrettanto vero che in data 4 dicembre 1997 egli avrebbe indirizzato
un’altra lettera all’Ufficio del registro di commercio: ammesso che la stessa
tra l’altro contenesse - come asserito, ma non provato, dal
____________________ con un’aggiunta a mano “non è avvenuto alcun cambiamento”,
ciò non sarebbe in ogni caso ancora sufficiente per attribuire a quel documento
la valenza di una dichiarazione ai sensi dell’art. 790 CO, lo stesso non
recando neppure la firma del gerente della società;
che
in sostanza il ricorrente non è riuscito a provare che la decisione impugnata
sia stata resa illegittimamente dalla Sezione del registro fondiario e di
commercio;
che
nondimeno, a giudizio di questa Camera, l’ammenda inflitta al ricorrente (che
giusta l’art. 943 cpv. 1 CO poteva variare da fr. 10.- a fr. 500.-) appare decisamente
eccessiva per raffronto alle violazioni da lui commesse, la cui gravità deve
senz’altro essere relativizzata, se non altro per il fatto che la società
__________ fino ad allora non aveva svolto alcuna attività (ne è prova il
bilancio 1996);
che,
visto l’ampio margine di apprezzamento che compete all’autorità di ricorso,
un’ammenda di fr. 100.- appare tutto sommato maggiormente consona alla reale
situazione di fatto;
che
il ricorso può pertanto essere accolto unicamente in questa limitata misura,
ritenuto che l’esito del gravame (con il ricorrente che soccombe sul principio
della legittimità della decisione, ma che è parzialmente vincente in merito
all’ammontare dell’ammenda) giustifica di caricare alle parti in ragione di
metà ciascuno la tassa di giustizia e le spese, nonché di compensare le
ripetibili;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. Il
ricorso 14 gennaio 1998 di __________ è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza la decisione 12 gennaio 1998 della Sezione del registro fondiario e
di commercio, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
- Al
signor __________ è inflitta un’ammenda di fr. 100.- (art. 943 cpv. 1 CO).
II. Le
spese della procedura ricorsuale di complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia
fr. 80.- e spese fr. 20.-) sono poste a carico del ricorrente e della Sezione
del registro fondiario e di commercio in ragione di metà ciascuno, compensate
le ripetibili.
III. Intimazione
a: - __________
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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