AIUTO
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Numero d'incarto:
12.1997.47
Data decisione, Autorità:
01.12.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00047
Lugano
1° dicembre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. no. OA.94.325 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, promossa
con petizione 17 marzo 1992 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui l'attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 69'000.-- oltre
interessi con protesta di spese e ripetibili;
Domanda avversata dalla
convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con
sentenza 11 febbraio 1997 ha respinto;
Appellante l'attrice, che
con atto d'appello 27 febbraio 1997 chiede la riforma del querelato giudizio
nel senso di accogliere la petizione per fr. 56'844.-- oltre interessi;
Mentre la convenuta con
osservazioni 14 aprile 1997 postula la reiezione del gravame con protesta di
spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti
posti a giudizio i seguenti
punti di questione
-
se deve essere
accolto l'appello
-
tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Nel
1982 l’attrice, unitamente al marito, ha aperto il conto "__________"
presso la __________ (doc. 12 e 13).
Contestualmente
è pure stato sottoscritto un documento denominato “Convenzione speciale per
l'amministrazione di depositi fiduciari” (plico doc. F), mentre il 12 novembre
1987 le parti hanno firmato due ulteriori documenti, denominati “Ordine
permanente d’investimento/reinvestimento” (doc. D) e “Contratto fiduciario”
(plico doc. F), sotto la cui egida la convenuta ha in sostanza ricevuto
l'incarico di reinvestire, alla loro scadenza, alcuni investimenti fiduciari in
obbligazioni di media durata, ritenute maggiormente remunerative.
La
banca convenuta ha perciò acquistato per conto dell’attrice obbligazioni
__________ per un valore di fr. 45'000.-- e __________ per fr. 25'000.--,
rimborsate solo in minima parte dalle debitrici emittenti.
B. Con
la petizione che ci occupa l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 69'000.-- oltre interessi, somma corrispondente, a suo dire,
al danno derivante dall'annullamento delle quotazioni sul mercato dei
menzionati titoli. Essi dovevano essere considerati un investimento ad alto
rischio e sarebbero stati pertanto acquistati dalla convenuta senza seguire la
politica di conservazione del capitale desiderata dalla cliente. A rendere
ancora più marcata la responsabilità della convenuta vi sarebbe poi il fatto
che la stessa non sarebbe intervenuta e non avrebbe preso contatto con
l'attrice quando era da prevedere una forte discesa delle quotazioni dei
titoli.
C. Nella
risposta del 19 maggio 1992 la convenuta si è opposta alla petizione rilevando
che l'attrice avrebbe desiderato la migliore redditività possibile, e che
quindi avrebbe implicitamente accettato di assumersi un ragionevole grado di
rischio, così che le sarebbe stata consigliata una soluzione di compromesso tra
sicurezza e redditività.
In
difetto di un contratto di gestione la banca non avrebbe poi potuto
disinvestire senza un preciso ordine della cliente, che, da parte sua, avrebbe
omesso di prendere la decisione di vendere, che le spettava, speculando sulla
futura risalita delle quotazioni.
Non
vi sarebbe perciò obbligo al risarcimento, ma comunque il danno sarebbe
inferiore a quanto preteso, atteso che al momento del trasferimento delle
obbligazioni ad un altro istituto di credito, i titoli avevano ancora un valore
residuo.
Dall'importo
richiesto andrebbero inoltre dedotti i fr. 2'548.-- già versati a titolo
grazioso dalla banca alla cliente.
D. L'attrice
ha in seguito ridotto la sua pretesa di fr. 12'156.--, importo ricuperato quale
dividendo di liquidazione dei titoli Rothschild.
Le
parti hanno per il resto confermato le proprie tesi e richieste, contestando
nel contempo quelle della parte avversaria.
E. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che la convenuta si sia assunta
il compito di custodire i beni dell’attrice, di effettuare l’amministrazione
ordinaria dei titoli e di reinvestire le disponibilità alla scadenza degli
investimenti in corso.
Non
sarebbe per contro stato pattuito un vero e proprio mandato di gestione, e
quindi la convenuta non avrebbe avuto poteri decisionali in relazione agli
investimenti in corso e nemmeno l’obbligo di seguire attivamente i beni della
mandante.
Il
solo fatto di avere consigliato gli investimenti che hanno condotto alla
perdita non avrebbe comportato l’obbligo alla tutela generale sulla cliente, e
nemmeno alla sua informazione.
In
queste circostanze nulla potrebbe essere rimproverato alla convenuta, visto che
la perdita si sarebbe verificata per il fatto che i titoli non vennero venduti
tempestivamente, circostanza che non le potrebbe in alcun modo essere opposta.
Dal
che la reiezione della petizione.
F. Con
l’appello l'attrice postula la riforma del querelato giudizio nel senso di
accogliere la petizione per fr. 56'844.-- oltre interessi.
Stanti
i contratti di deposito e di mandato, ancorché non nella forma di un mandato di
gestione, la responsabilità della banca deriverebbe in primo luogo dalla
violazione degli obblighi derivanti dal mandato di reinvestimento delle
disponibilità residue. La convenuta sarebbe infatti venuta meno agli obblighi
di competenza, diligenza e tutela degli interessi del cliente, avendo
consigliato ed attuato investimenti risultati essere a rischio, quando
l'attrice invece desiderava un impiego redditizio, ma comunque conservativo,
del capitale.
Il
funzionario della banca, con il quale l'attrice era in contatto, avrebbe
inoltre fornito un consiglio errato e gravemente lesivo delle regole e
conoscenze dell'arte bancaria, visto che a torto reputava i titoli suggeriti di
prima qualità e privi di rischio.
Avendo
investito in modo speculativo, la convenuta avrebbe poi dovuto agevolare la
sottoscrizione di un contratto d'amministrazione, che le avrebbe permesso di
intervenire in caso di necessità.
Al
di là di queste considerazioni la banca sarebbe in ogni caso responsabile del
danno verificatosi, atteso come la stessa né avvertì l'attrice della costante
discesa delle quotazioni dei titoli, né intervenne in altro modo a salvaguardia
degli interessi della cliente.
G. Delle
osservazioni 14 aprile 1997 della convenuta, che postula la reiezione del
gravame protestando spese e ripetibili, si dirà, se necessario, nei successivi
considerandi.
Considerato
in diritto:
- Occorre
preliminarmente osservare che le censure dell'appellante sono in sostanza
imperniate sul contratto di investimento/reinvestimento (doc. D), in virtù del
quale la convenuta ha acquistato per conto dell’attrice le obbligazioni
__________ e __________.
Ancora
in questa sede (appello, pag. 15 e 16) l’attrice da infatti atto
dell’inesistenza di un contratto di gestione del capitale depositato. La banca
si è pertanto limitata a fornire dei consigli alla cliente, proponendole degli
investimenti da mettere in atto.
L’inesistenza
di un mandato di gestione è del resto avvalorata dalla mancata pattuizione di
una specifica remunerazione in favore dell'istituto di credito, che è invece
usuale per questo tipo di prestazione (doc. D, pto. 5; Semjud 1974, pag.
426; Bizzozzero, Le contrat de gérance de fortune, Friborgo 1992, pag.
16).
Gli
accordi venuti in essere tra le parti sono comunque da valutare alla luce delle
norme che regolano il contratto di mandato (art. 394 e segg. CO), atteso che i
consigli d'investimento sono stati forniti nell'ambito dell'usuale attività
professionale dell’istituto bancario (Bizzozzero, opera citata, n. 30 e
riferimenti).
- In
base all'art. 398 CO il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato in modo
diligente e fedele, e risponde del danno che cagiona intenzionalmente o per
negligenza (art. 321e cpv. 1 CO o su rinvio dell'art. 398 cpv. 1 CO).
In
generale la responsabilità del mandatario è subordinata a quattro condizioni
cumulative (II CCA 2 febbraio 1995 in re B./R. e R.; 22 aprile 1994 in
re F.C. SA/F.):
-
il
mandante ha subito un danno;
-
il
mandatario ha violato un dovere contrattuale;
-
esiste
un nesso di causalità adeguata tra la violazione contrattuale e il pregiudizio
subito dal mandante;
-
il
mandatario ha commesso una colpa.
Il
mandante che chiede risarcimento deve provare il danno subito, la violazione
contrattuale e il nesso di causalità adeguata. La colpa è per contro presunta
e, in base all'art. 97 cpv. 1 CO, spetta piuttosto al mandatario provare che
nessuna colpa gli è imputabile (DTF 113 II 433; II CCA 2 febbraio
1995 citata).
- L'attrice
ritiene che il Pretore abbia negato a torto l’esistenza di gravi violazioni dei
propri doveri contrattuali da parte della convenuta.
3.1 Il
primo rimprovero verte sull’asserita violazione dell'obbligo di diligenza per
avere investito in obbligazioni a rischio, nonostante che l'attrice non avesse
rinunciato alla politica di difesa del capitale da sempre seguita, auspicando
unicamente una maggiore redditività.
La
doglianza è infondata.
Il
perito ha infatti affermato che inizialmente il capitale dell'attrice è stato
gestito sostanzialmente in modo conservativo e che le obbligazioni __________ e
__________ sono state per contro acquistate scostandosi dalla precedente
filosofia di gestione, offrendo le stesse un alto tasso d'interesse a scapito
della sicurezza (perizia, pag. 1).
Tuttavia
le istruzioni della mandante non sono state disattese con l'investimento
moderatamente aggressivo attuato dalla banca. Dalle tavole processuali emerge
infatti che l'attrice si recava mediamente 5 o 6 volte all'anno presso la
convenuta, e che in tali occasioni essa ha ripetutamente auspicato una migliore
redditività del deposito seppur nel rispetto della politica di difesa del
capitale. Dovendosi ammettere siccome implicito anche per un profano che a
partire da un certo punto l’aumento della redditività di un investimento è
necessariamente connesso con un aumento del rischio di perdite, ben si può
affermare che la cliente con la propria richiesta abbia accettato anche il
conseguente margine di rischio.
Il
perito non ha comunque negato a priori la validità dell’acquisto dei titoli in
questione, ritenendoli “adatti ad un investitore deciso ad assumersi dei rischi
pur di conseguire un maggior differenziale di reddito” (pag. 2), ed inoltre a
mente di questa Camera la forma stessa di investimento consistente
nell’acquisto di obbligazioni del tipo di quelle consigliate dalla convenuta
all’attrice non configura ancora impiego speculativo del capitale, come è
invece il caso, ad esempio, per gli investimenti in divise, opzioni od azioni,
specie in quest’ultimo caso se si mira più al rialzo della quotazione del
titolo che alla sua redditività.
Nelle
circostanze date non si può pertanto ritenere che il consiglio stesso di
investire in obbligazioni di maggiore rendimento abbia configurato violazione
del dovere di diligenza della convenuta.
3.2 L’attrice
ritiene poi che la convenuta sarebbe venuta meno ai propri doveri
consigliandole l’acquisto delle obbligazioni __________ e __________.
La
censura, per quanto fondata, non può condurre all’accoglimento della petizione.
Il
primo rilievo che si impone, e che invece l’attrice sembra disattendere, è che
il solo fatto che essa abbia subito delle perdite con i propri investimenti non
comporta necessariamente che vi sia stata una violazione degli obblighi
contrattuali da parte della convenuta.
Per
la stessa natura del contratto di mandato intercorso tra le parti, la convenuta
non era infatti debitrice nei confronti dell’attrice di un concreto risultato
della sua attività -ovvero del conseguimento di un certo reddito o anche solo
della conservazione del capitale-, ma unicamente della fedele e diligente
esecuzione degli incarichi ricevuti (DTF 115 II 64, consid. 3a).
E’
però vero che nella fattispecie si può ritenere che la convenuta abbia fornito
un consiglio sbagliato, in quanto il teste __________ ha affermato di aver
proposto all'attrice le obbligazioni __________ e __________ ritenendole di
prima qualità e non a rischio, mentre il perito ha affermato che i titoli non
erano totalmente sicuri, ma erano al contrario in una certa misura speculativi
(pag. 1, 2, 5), dal che si deduce una violazione dell’obbligo di diligenza
nell’errata valutazione della qualità dei titoli consigliati.
Questa
violazione non comporta tuttavia da sola l’automatica responsabilità della
banca per la perdita subita dall’attrice, valendo il principio secondo cui un
istituto di credito è responsabile per un consiglio oggettivamente errato, solo
se esso già nel momento in cui viene dato è manifestamente irragionevole (DTF
119 II 336), dato che chi investe deve sapere che su di un consiglio relativo
ad eventi futuri ed incerti non si può fare un affidamento assoluto.
Ciò
non è tuttavia stato il caso nella fattispecie, atteso che il perito ha
rilevato che il danno non è scaturito dall'acquisito stesso dei titoli -in quel
periodo quindi non irragionevole, prova ne è che il loro corso fu superiore al
valore di acquisto fino al 23 novembre 1988 (perizia, pag. 4)-, bensì dal fatto
che gli stessi non sono in seguito stati venduti allorché ciò sarebbe stato
opportuno (perizia, pag. 5).
Di
conseguenza, quand'anche si ammettesse una violazione contrattuale della
convenuta, il nesso causale adeguato tra la stessa e il pregiudizio subito
sarebbe da considerare interrotto, essendosi questo verificato per il diverso
motivo della mancata tempestiva rivendita dei titoli.
3.3 Parimenti
infondati sono i rimproveri relativi a supposte colpevoli omissioni della
convenuta, alla quale l’attrice rimprovera di non averla informata della
propria impossibilità ad intervenire in caso di necessità per l’assenza di un
contratto di gestione, e di non avere sollecitato la stipulazione di un simile
contratto.
Sulla
mancata informazione basti dire che, in generale, quando una banca è tenuta ad
eseguire unicamente delle operazioni puntuali in favore del mandante, non è
obbligata a tutelare in modo completo gli interessi del cliente, che deve
pertanto essere orientato sui rischi dell’esecuzione del mandato e del
particolare investimento solo su espressa richiesta (DTF 119 II 335).
Quo
alla mancata offerta della stipula di un contratto di gestione,
appare
qui sufficiente osservare che uno dei principi cardine del nostro codice delle
obbligazioni è quello della libertà contrattuale, in virtù del quale ogni
individuo ha la facoltà di decidere se (e con chi) concludere un determinato
contratto (Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht, Zurigo 1992, pag.
10; Guhl, Das schweizerische Obligationenrecht, Zurigo 1991, pag. 45).
Né
può essere ammesso -e nemmeno l’attrice lo pretende esplicitamente- che per
effetto degli altri rapporti contrattuali in essere tra le parti la convenuta
avesse una sorta di “Garantenstellung” nei confronti dell’attrice, così da
essere obbligata alla stipula del contratto di gestione, oppure da essere
comunque obbligata nei termini di un gestore d’affari senza mandato ad
intervenire in difesa della posizione della sua cliente.
3.4 Priva
di buon diritto è infine anche la censura dell'appellante, secondo cui la banca
avrebbe violato l'obbligo di fedele e diligente esecuzione del mandato per non
aver avvertito l'attrice della discesa delle quotazioni.
E’
infatti indiscutibile che a partire dal momento in cui la banca acquista dei
titoli in nome e per conto del cliente, la responsabilità per la sorveglianza
dell’andamento dei titoli -in assenza di un contratto di gestione- grava
sull'investitore, mentre per la banca non sussiste un obbligo generale di
informazione (DTF 119 II 333 e segg., massima e consid. 7 a pag. 336 e
337). L’investitore dovrà pertanto seguire l'evoluzione delle quotazioni e
potrà semmai chiedere nuovamente consiglio all'istituto di credito che, come
già ricordato, non è comunque tenuto a vendere di sua iniziativa i titoli il
cui corso inizi a scendere (Bertschinger, Sorgfaltsplichten der Bank bei
Anlageberatung und Verwaltungsaufträgen, Zurigo, 1991, pag. 224 e segg.; Semjud
1974, pag. 426 e segg.).
Ci
si potrebbe chiedere se nondimeno in determinate circostanze, per esempio
quando il contatto tra il cliente domiciliato all'estero e la banca viene
interrotto, quest'ultima dovrebbe promuovere delle iniziative, tenuto conto del
fatto che il mandatario ha l'obbligo di tutelare ragionevolmente gli interessi
del mandante, ma nel caso in esame tale eventualità non risulta essersi
verificata.
Non
si può infatti affermare che l'attrice fosse privata della possibilità di
comunicare con la banca, presso la quale, come già visto, si recava
regolarmente, e nemmeno la trattenuta della corrispondenza presso la convenuta,
pur non facilitando i contatti, può avere reso responsabile quest'ultima,
trattandosi di una disposizione i cui rischi vengono assunti dal cliente (Semjud
1974, pag. 427).
Ne
deve conseguire la reiezione del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
per i quali motivi
richiamati per le spese gli art. 147 e
segg. CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
-
L'appello
27 febbraio 1997 di __________ è respinto.
-
Le
spese della procedura di appello consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 1’450.--
b)
spese fr. 50.--
Totale fr.
1’500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
alla convenuta fr. 2’500.-- per ripetibili d’appello.
- Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 1.
per
La seconda Camera civile del Tribunale di appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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