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Numero d'incarto:
12.1997.36
Data decisione, Autorità:
21.02.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00036
Lugano
21 febbraio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa (inc. no. OA.96.00239 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna) promossa con
petizione 13 marzo 1996 da
rappr.
dall’avv. __________
contro
entrambi
rappr. dall’avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto che fosse dichiarata l’inesistenza del debito di fr.
250’000.- oltre accessori, vantato dai convenuti nei suoi confronti, e che di
conseguenza fosse confermata in via definitiva l’opposizione da lei interposta
al PE n. __________ dell’UEF di __________;
domande
alle quali i convenuti si sono opposti, sollevando preliminarmente l’eccezione
di incompetenza territoriale del giudice adito;
in cui
il Pretore, decidendo in limine litis (art. 181 CPC) con sentenza 5 febbraio
1997, si è così pronunciato:
-
La petizione è respinta per incompetenza territoriale di questo
giudice.
-
Alla parte attrice __________ è accordato un termine di 10 giorni dalla
crescita in giudicato di questa sentenza per presentare un’azione di
inesistenza di debito ex art. 83 cpv. 2 LEF nell’esecuzione no. __________ UEF
di Locarno al giudice competente.
-
Le spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 270.- restano a
carico dell’attrice, la quale rifonderà alla parte convenuta fr. 1’000.- per
ripetibili.
§. Alla parte attrice viene restituito l’importo di
fr. 500.- per maggiore anticipo.
Appellanti
i convenuti con atto di appello 11 febbraio 1997, con cui chiedono in riforma
del dispositivo N. 2 che il Pretore non abbia ad assegnare alla controparte il
termine di 10 giorni per presentare una nuova azione di inesistenza di debito;
il tutto, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
che
con sentenza 6 aprile 1995 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna
ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta da __________ -allora
domiciliata ad __________ - al PE n. __________ dell’UEF di Locarno per la
somma di fr. 250’000.-, fattole intimare dagli avv. __________ e __________:
questa decisione è stata confermata il 28 febbraio 1996 dalla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello;
che
con tempestiva petizione 13 marzo 1996 l’escussa __________ -ora domiciliata a
__________ - ha chiesto al medesimo Pretore che fosse dichiarata l’inesistenza
del debito di fr. 250’000.- oltre accessori e che di conseguenza fosse
confermata in via definitiva l’opposizione da lei interposta al PE;
che
con la risposta di causa gli avv. __________ e __________ si sono opposti alla
petizione, sollevando tra l’altro in via preliminare l’eccezione di
incompetenza territoriale del giudice adito;
che,
accogliendo l’eccezione sollevata dai convenuti, il Pretore con sentenza 5
febbraio 1997 si è dichiarato incompetente a decidere sulla vertenza in esame,
rilevando in sostanza che la causa doveva essere proposta dall’escussa al suo
nuovo domicilio (art. 83 cpv. 2 e art. 53 LEF);
che
egli ha pertanto respinto la petizione in ordine (dispositivo N. 1), caricando
alla parte attrice la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 270.-
nonché l’indennità per ripetibili di fr. 1’000.- (dispositivo N. 3) ed ha
inoltre assegnato all’attrice un termine di 10 giorni decorrente dalla crescita
in giudicato della sentenza per inoltrare una nuova azione di disconoscimento
del debito presso l’autorità competente (dispositivo N. 2);
che
con atto di appello 11 febbraio 1997 i convenuti hanno chiesto che, in riforma
del dispositivo N. 2, il Pretore non avesse ad assegnare alla controparte il
termine di 10 giorni per presentare una nuova azione di inesistenza di debito;
il tutto, con protesta di spese e di ripetibili;
che,
a loro dire, pur essendo pacifico che l’attrice disponesse giusta l’art. 139 CO
di un termine di 10 giorni per riproporre la causa di disconoscimento del
debito ex art. 83 cpv. 2 LEF al giudice competente, non era formalmente
corretto che lo stesso le fosse assegnato dal Pretore dichiaratosi
incompetente: spettava semmai al giudice del suo nuovo domicilio riconoscerle
il beneficio del termine di 10 giorni e verificare concretamente il suo
ossequio;
considerando
in diritto
che
gli appellanti non contestano il principio secondo cui, quando il giudice adito
con un’azione di inesistenza di debito non entra nel merito per incompetenza,
al debitore escusso possa essere riconosciuto ai sensi dell’art. 139 CO un
termine suppletorio di 10 giorni per riproporre la sua causa al giudice
competente (DTF 109 III 50);
che
essi si sono per contro limitati a censurare il fatto che lo stesso sia stato
in concreto assegnato dal Pretore, il quale in precedenza si era però
dichiarato incompetente;
che
è evidente che il Pretore abbia con ciò statuito oltre le sue competenze: in
effetti, non essendo competente per l’azione principale, a maggior ragione non
poteva assegnare alcun termine alle parti, tanto più che in ogni caso non
avrebbe potuto sanzionare in alcun modo l’eventuale mancato ossequio dello
stesso;
che
la violazione commessa dal giudice di prime cure non può tuttavia giovare in
alcun modo agli appellanti ed in particolare non può comportare l’accoglimento
del gravame;
che
in effetti è pacifico che il dispositivo impugnato concerneva la sola parte
attrice; lo stesso non arreca e non ha arrecato agli appellanti -convenuti in
prima istanza- alcun pregiudizio particolare (Anastasi, Il sistema dei
mezzi di impugnazione del codice di procedura civile ticinese, p. 129), avendo
gli stessi ottenuto -come da loro per altro auspicato- la reiezione in ordine
della petizione e la rifusione delle spese e delle ripetibili;
che,
di conseguenza, in mancanza di un pregiudizio a loro carico e con ciò di un
interesse degno di protezione (gravamen), indispensabile premessa per la
ricevibilità dell’impugnativa (art. 97 CPC; Anastasi, op. cit., ibidem; Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. ed., Zurigo 1979, p. 494; IICCA 23
giugno 1995 in re B./U.; 15 marzo 1996 in re Z./L.), l’appello deve senz’altro
essere dichiarato inammissibile;
che,
abbondanzialmente, a prescindere dal desiderio (sicuramente di per sé
legittimo) di disporre di una sentenza giuridicamente ineccepibile sotto tutti
i punti di vista, appare nondimeno incomprensibile a questa Camera per quali
altri motivi e con quali finalità i convenuti abbiano deciso di inoltrare
l’impugnativa qui in esame: è infatti chiaro che l’eventuale accoglimento
dell’appello (come del resto la sua eventuale reiezione) non avrebbe in alcun
modo potuto modificare lo stato di fatto, essendo del tutto pacifico -sia che
il termine di 10 giorni stesso fosse stato formalmente assegnato, sia che non
lo fosse- che l’escussa disponeva comunque di un tale periodo di tempo
decorrente dalla crescita in giudicato della sentenza pretorile per inoltrare
una nuova azione di disconoscimento di debito al giudice competente;
che
il gravame deve perciò essere evaso già al preventivo esame dell’art. 313bis
CPC senza necessità di intimarlo alla controparte per le eventuali
osservazioni;
che
la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
11 febbraio 1997 degli avv__________ e __________ è irricevibile.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 130.-
b)
spese fr. 20.-
Totale fr. 150.-
da
anticiparsi dagli appellanti in solido, restano a loro carico.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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