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12.1997.31 ΓÇó Appeal inadmissible for late advance payment
12.1997.31Outro Tribunal7 de mar. de 1997Inadmissible
The Second Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal held that the appellant failed to pay the CHF 500 advance on costs within the deadline set by the court president. Because the transfer was credited only on 3 March 1997, after expiry of the deadline of 28 February 1997, the appeal could not be considered on the merits and was declared inadmissible. Court costs of CHF 100 were imposed on the appellant.
Art. 312 CPC; late payment of the advance on costs in appeal proceedings; an appeal is inadmissible when the ordered advance is not credited within the fixed time limit. The decisive fact is the actual receipt of the amount by the court account, not merely the initiation of the transfer. If the court has warned of the consequence of non-payment, the appeal cannot be examined on the merits and the procedural costs are borne by the party causing the useless costs (consid. 1-2).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.31
Data decisione, Autorità: 07.03.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00031
Lugano 7 marzo 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa OA.96.00033 / OA.12’919 della Pretura del distretto di Bellinzona promossa con petizione 6 febbraio 1996 da
c/o
contro
rappr. dall’ avv. __________
Visto l’appello 5 febbraio 1996 dell’attore avverso la decisione 27 gennaio 1997 del
Pretore di Bellinzona.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
richiamata la diffida 10 febbraio 1997 del presidente di questa Camera mediante la quale al ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 28 febbraio 1997 per effettuare sul c.c.p.
69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 500.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;
che, secondo l’inchiesta svolta dalla Tesoreria del Tribunale di appello presso il Servizio dei conti correnti della Direzione generale delle PTT, risulta che l’ordine di pagamento, trasmesso per telegiro, è avvenuto al più presto il 1 marzo 1997 con indicata la scadenza del lunedì 3 marzo 1997, onde l’accredito è stato effettuato in quest’ultima data;
che di conseguenza il pagamento è tardivo e il ricorso non può essere vagliato nel merito;
che le spese inutili sono sostenute da chi le ha cagionate,
richiamato l’art. 312 cpv. 2 CPC
decreta 1. L’appello 5 febbraio 1997 di __________ , avverso la decisione 27 gennaio 1997 del Pretore di Bellinzona,
è inammissibile per versamento tardivo dell’anticipo.
Le spese con tassa di giustizia in complessivi fr. 100.--, sono poste a carico del ricorrente.
Intimazione:
per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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