AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.294
Data decisione, Autorità:
14.07.1998, IICCA
Incarto n.
12.97.00294
Lugano
14 luglio 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.62 della Pretura del distretto di Riviera, promossa con
petizione 3 settembre 1990 da
__________ rappr. __________
contro
__________ rappr. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 138’677.10
oltre interessi a titolo di risarcimento del danno conseguente ad atto
illecito, domanda ridotta a fr. 101’606.-- oltre interessi in corso di causa;
Domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il
Pretore con sentenza 4 novembre 1997 ha accolto per fr. 27’563.-- oltre
interessi;
Appellante
l’attrice, che con atto di appello del 26 novembre 1997 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 107’260.50 oltre
interessi;
Mentre
il convenuto con osservazioni e appello adesivo del 4 febbraio 1998 postula la
reiezione del gravame principale e l’accoglimento della sua impugnativa, con la
quale chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la
petizione;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- se
deve essere accolto l’appello adesivo
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Il
22 marzo 1989 il Pretore del distretto di Riviera, dopo pubblico dibattimento
conseguente all’opposizione del prevenuto al decreto d’accusa emanato nei suoi
confronti dal Procuratore Pubblico, ha dichiarato il convenuto colpevole del
reato di lesioni colpose, per avere spintonato l’attrice nel corso di una lite,
facendola cadere e provocandole la frattura del femore sinistro.
B. Con
la petizione l’attrice procede per il risarcimento del danno provocatole dall’illecito
comportamento del convenuto, danno da lei valutato in fr. 9’042.10 per varie
voci di spese vive, fr. 119’635.-- per perdita di guadagno e fr. 10’000.-- per
il torto morale subito.
C. Il
convenuto si è opposto alla petizione contestando la propria responsabilità per
l’accaduto, e contestando altresì la sussistenza del danno, la casualità del di
lui agire per il suo verificarsi, e l’obbligo all’integrale risarcimento in
considerazione di tutte le circostanze e della colpa preponderante dell’attrice.
D. In
sede di conclusioni l’attrice ha parzialmente modificato le proprie richieste,
chiedendo l’attribuzione di fr. 9’570.-- quale rimborso spese, fr. 82’036.--
per perdita di guadagno e fr. 10’000.-- per il torto morale.
Il
convenuto ha per sua parte mantenuto le proprie eccezioni e domande.
E. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, riassunti i fatti rilevanti, ha ritenuto
date le premesse per la pronuncia di un risarcimento ex art. 41 e segg. CO del
30% del danno subito dall’attrice, e ha perciò condannato il convenuto al
pagamento di fr. 1’540.-- per le spese sostenute dall’attrice, fr. 12’680.--
per la perdita di guadagno dal giorno dell’illecito a quello della sentenza,
fr. 10’343.-- per la perdita di guadagno futura e fr. 3’000.-- per il torto
morale subito.
F. Con
l’appello l’attrice chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di
ammettere la petizione per complessivi fr. 107’260.50 oltre interessi.
Essa
critica, in sintesi, l’apprezzamento delle prove e dei fatti rilevanti operato
dal Pretore, ritenendo che egli sia indebitamente giunto alla conclusione
dell’esistenza di una sua concolpa per avere provocato il convenuto. Vi sarebbe
perciò stata, più in generale, violazione degli art. 43 e 44 CO, non potendosi
condividere la riduzione del risarcimento pronunciata dal primo giudice, che
inoltre avrebbe a torto negato l’attribuzione di talune poste del danno da lei
subito.
G. Con
l’appello adesivo, con richiesta di assistenza giudiziaria, il convenuto
postula invece la riforma del primo giudizio nel senso della reiezione della
petizione.
Anch’egli
ha criticato il riassunto dei fatti così come ritenuto dal Pretore, adducendo
di essersi limitato a respingere un attacco fisico volto alla sua persona
dall’attrice, così che non sarebbero date le premesse per la sua responsabilità
ai sensi degli art. 41 e segg. CO, specie quelle della colpa e del nesso di
causalità adeguata.
Il
primo giudice avrebbe inoltre ammesso delle posizioni di danno che non
sarebbero state provate, in particolare quella relativa alla perdita di
guadagno.
H. Delle
rispettive osservazioni ai gravami avversari -concludenti per la loro integrale
reiezione con protesta di spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario,
nei successivi considerandi.
Considerato
I. Sulla
quantificazione del danno
- L’attrice
contesta la decisione del Pretore al riguardo di alcune posizioni di danno, non
ammesse o solo parzialmente accolte dal giudizio impugnato.
1.1 Il
Pretore ha respinto la pretesa di fr. 387.20 relativa ai costi delle trasferte
dell’attrice per recarsi all’istituto fisioterapico di __________ ritenendo che
essa non sia stata in alcun modo sostanziata.
L’attrice
insorge contro tale decisione argomentando che dati i suoi problemi di deambulazione
“non si vede in quale altro modo, se non tramite un mezzo privato, la stessa
poteva raggiungere __________ ” (punto 5b, pag. 8), ma si tratta di
argomentazione che non conduce alla modifica del pronunciato pretorile.
Il
Pretore non ha infatti messo in dubbio l’utilizzo del mezzo privato, ma ha
constatato l’assoluta mancanza di prove quo alla sua intensità e più in
generale ai termini in cui esso sarebbe stato effettuato, e di conseguenza quo
al dispendio che esso avrebbe causato, incertezza che non consente di
accogliere la richiesta, neppure in misura parziale.
1.2 La
pretesa di fr. 603.-- per la sostituzione degli occhiali è stata reietta per il
motivo che non risulterebbe dagli atti che essi si ruppero in occasione e in
conseguenza del comportamento illecito del convenuto.
L’attrice
in questa sede (punto 5c, pag. 9) ribadisce che la rottura degli occhiali
sarebbe stata causata dal convenuto in quanto “secondo la comune esperienza è
verosimile che in seguito alla caduta gli occhiali di __________ si sono
rotti”, argomentazione che è tuttavia manifestamente insufficiente per
consentire di ammettere con la necessaria certezza l’ascrivibilità al convenuto
del preteso danno.
1.3 Il
Pretore ha ammesso solo metà della richiesta di fr. 5’798.-- per il patrocinio
dell’attrice in sede penale, ritenendo che essa dovrebbe farsi carico dei
relativi costi attinenti alla procedura intentata nei suoi confronti dal
convenuto.
La
ricorrente insorge asserendo che la giurisprudenza ammetterebbe la possibilità
del risarcimento anche nel caso in cui il leso era imputato, e sostenendo che
il patrocinio in concreto era necessario ed utile “non solo ai fini
dell’accertamento dell’esistenza o meno di una responsabilità penale ma anche
ai fini della determinazione di un comportamento che avrebbe potuto avere
rilevanza nella definizione del danno da far valere nel procedimento civile”
(punto 5d, pag. 9).
L’argomentazione
è inconferente.
L’attrice
disattende infatti che, contrariamente a tutte le altre sue pretese, i costi di
patrocinio nella procedura penale conseguente alla querela del convenuto non
sono in relazione all’evento dannoso costituito dallo spintone che il convenuto
ha dato all’attrice, ma al diverso evento costituito dal fatto che il convenuto
ha sporto una querela nei di lei confronti.
Ne
consegue che per ottenere il richiesto risarcimento essa avrebbe dovuto
dimostrare anche in relazione a tale diverso evento la sussistenza delle
premesse di cui agli art. 41 e segg. CO, prova che non è evidentemente fornita
-a fronte di un procedimento abbandonato per l’intervenuta prescrizione
dell’azione penale- con il semplice rilievo che il patrocinio in quella sede è
stato utile e necessario.
1.4 L’attrice
contesta infine la valutazione peritale della sua incapacità lavorativa al
17,5%, e postula invece che essa sia stabilita al 20%, stanti le valutazioni
dei medici curanti, che si sarebbero espressi per un grado di incapacità del
33% e addirittura del 40%.
La
censura è infondata.
In
primo luogo il solo fatto che vi sia una discrepanza tra le valutazioni del
perito giudiziario e degli esperti di parte -tale deve essere la qualifica di
professionisti incaricati dall’attrice- non significa certo che queste ultime
debbano essere preferibili rispetto all’opinione del perito indipendente -vero
è semmai il contrario- in assenza di una critica concreta del referto, che ne
faccia ritenere oggettivamente inattendibile il responso (II CCA 16
dicembre 1997 in re D./B., 27 novembre 1993 in re R./Q e llcc.; Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 253, n. 4).
In
secondo luogo è addirittura evidente la natura mercantile dell’obiezione
dell’attrice -che nulla adduce contro l’operato del perito- se si pone mente al
fatto che a fronte di una rilevante discrepanza di valutazione (17,5% invece
del 33% o del 40%) essa si limita a chiedere una modesta correzione del
responso del perito giudiziario (dal 17,5% al 20%), che è a ben vedere
inconciliabile con l’asserita esattezza dei responsi di parte, e concorre
invece a ritenere esatta ed attendibile la valutazione dell’esperto
giudiziario, che non vi è perciò motivo di modificare nel senso da lei
auspicato.
- Il
convenuto nel proprio gravame censura a sua volta determinate posizioni di
danno messe a suo carico dal Pretore, adducendo in particolare che l’attrice
non avrebbe fatto fronte all’onere della prova di cui era gravata.
2.1 Il
convenuto contesta di dovere l’importo di fr. 128.10 relativo al trasporto
dell’attrice in ambulanza, asserendo che non vi sarebbe la prova del pagamento
da parte dell’attrice.
Se
non che egli nella risposta di causa (ad 5.1, pag. 8) aveva “ammesso l’importo
ma non l’obbligo risarcitorio”, con il danno era da ritenere ammesso e la
contestazione in buona fede ritenersi limitata alle premesse dell’obbligo al
risarcimento, delle quali si dirà più avanti.
2.2 Analoga
motivazione vale per l’immotivata censura riguardante il nolo delle stampelle,
ammesso negli stessi termini con l’allegato di risposta (ad 5.3, pag. 8).
2.3 La
censura concernente la mancata dimostrazione del costo delle consumazioni è
invece parzialmente fondata: se l’importo di fr. 145.90 relativo alla degenza a
__________o può dirsi debitamente documentato (doc. L), così non è per i fr.
61.30 asseritamente riguardanti la degenza a __________, per i quali vi è
unicamente un’apocrifa aggiunta manoscritta sulla predetta fattura della
clinica __________.
L’ammontare
del danno va perciò ridotto di fr. 61.30.
2.4 Parimenti
contestata è la pretesa di fr. 1’154.-- relativa alle spese che la figlia dell’attrice
avrebbe sostenuto per recarsi a visitare la madre allorché questa era degente
presso l’ospedale di __________ La censura è anche in questo caso
parzialmente giustificata.
Dalla
motivazione del giudizio impugnato -rimasta di per sé inimpugnata- risulta
infatti che il Pretore ha inteso accordare il risarcimento delle sole spese di
trasferta sopportate dalla madre dell’attrice (pag. 7 e 8), mentre la pretesa
di fr. 1’154.-- risulta per fr. 487.-- costituita da costi per vitto e alloggio
per i quali non appare in alcun modo motivata la risarcibilità.
Non
vi è inoltre motivo di accordare il risarcimento dei costi di trasferta in
misura maggiore a quanto effettivamente dimostrato e perciò, anche volendo
applicare l’art. 42 cpv. 2 CO in favore dell’attrice, per costi di trasferta
relativi alle 15 visite della madre può essere riconosciuto solo l’asserito
costo dei mezzi pubblici, ovvero fr. 36.20 per trasferta, per un totale di fr.
543.--.
Il
danno va pertanto ridotto di fr. 611.--.
2.5 La
censura alla parziale ammissione del risarcimento delle spese di patrocinio è
invece troppo generica per consentire a questa Camera una ragionevole disamina.
La decisione pretorile va perciò confermata.
2.6 Censurata
è infine anche la quantificazione del danno relativo alla perdita di guadagno
subita dall’attrice in conseguenza della diminuzione della capacità lavorativa
derivatale dal sinistro.
2.6.1 Per
quanto riguarda il periodo compreso tra la data del sinistro e quella della
sentenza di primo grado, il danno per incapacità lucrativa deve consistere nel
concreto pregiudizio subito dal leso in quel periodo:
occorre
perciò dapprima stabilire il reddito che la parte lesa avrebbe potuto
conseguire senza l’incidente e poi deve essere dedotto il reddito professionale
effettivamente conseguito dalla danneggiata (ICCTF 16 febbraio 1994 in
re G./H. e I.; DTF 99 II 216).
Ciò
non risulta essere avvenuto nella fattispecie: a prescindere dal fatto che
l’attrice, al beneficio di una rendita AVS, non era attiva professionalmente e
non postulava pertanto il risarcimento della perdita di guadagno in senso
stretto, ma quello del valore delle cure da lei dedicate alla propria economia
domestica, il che è senz’altro di principio ammissibile (II CCA 23
aprile 1993 in re G./H. e I.), è manifesto che essa per questo periodo non ha
chiesto il risarcimento di un pregiudizio concreto, ma ha all’inizio a tal fine
capitalizzato gli effetti della propria menomazione (petizione, punto 5.8, pag.
8).
Solo
con le conclusioni (pag. 8) essa ha modificato siffatta impostazione,
suddividendo correttamente le conseguenze della propria incapacità lavorativa
per il periodo dal sinistro al primo giudizio e per il periodo successivo.
La
correzione si è però limitata all’aspetto formale della richiesta: per il
periodo compreso tra la data del sinistro e quella della sentenza l’attrice non
ha infatti postulato il risarcimento del concreto pregiudizio subito per la
diminuzione della capacità di accudire la sua abitazione, pari a quanto pagato a
tal titolo a terze persone, ma si è invece anche in questo caso determinata in
base ad elementi ipotetici, sulla base del valore teorico annuo della sua
attività di casalinga (conclusioni, punto 7a, pag. 8).
Si
tratta di una pretesa che, in quanto astratta e teorica, non può tuttavia
essere tutelata, stante la necessità di accertare il reale ed effettivo
pregiudizio economico fino al momento della sentenza di primo grado,
pregiudizio sul quale nulla risulta in atti.
E’
perciò a torto che il Pretore ha riconosciuto a tal titolo l’esistenza di un
danno di fr. 42’265.--, importo che in assenza di prove circa
l’effettivo pregiudizio subito dall’attrice deve interamente essere dedotto dal
danno risarcibile.
2.6.2 L’ammontare
del danno per la futura incapacità lavorativa è contestato dal convenuto sulla
base di alcune emergenze istruttorie, dalle quali risulterebbe, a mente sua, la
lievità della menomazione subita dall’attrice.
Si
tratta di argomentazioni ingiustificate.
Contrariamente
ai riscontri indicati -che necessariamente sono indicativi solo di parte delle
mansioni svolte in casa e sono limitati a episodiche constatazioni- il perito
giudiziario si è espresso sulla menomazione dell’attrice con perfetta
cognizione di causa e con il preciso riferimento a tutte le attività di una
casalinga, così che il suo responso resiste anche in questo caso alle
soggettive critiche del convenuto.
In
assenza di migliori censure va pertanto confermato l’accertamento pretorile di
un pregiudizio futuro a tal titolo di fr. 34’474.--.
- In
definitiva, le censure dell’attrice alla determinazione dell’ammontare del
danno da parte del Pretore risultano del tutto infondate, mentre le obiezioni
del convenuto comportano la sua riduzione in misura di fr. 42’937.30.
II. Sulle
premesse e la misura del risarcimento
- L’art.
112 cpv. 1 CPC prevede che se la parte lesa si è costituita parte civile, la
sentenza penale di condanna pronunciata nel cantone fa stato solo per
l’accertamento dell’esistenza del fatto che ha costituito oggetto del giudizio
penale.
In
altri termini, nell’eventuale successiva azione civile di risarcimento danni il
giudice civile è vincolato dagli accertamenti del giudice penale riguardanti i
fatti costitutivi del reato, e alle parti è di conseguenza preclusa la
possibilità di sottoporre a giudizio una diversa costellazione di circostanze
rilevanti (II CCA 3 aprile 1995 in re R./F.; Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 112, n. 1, 2, 5,6).
Nel
caso di specie la sentenza penale del 22 marzo 1989 non ha confermato il reato
di lesioni semplici intenzionali previsto dal decreto di accusa, ma ha statuito
la condanna del qui convenuto unicamente per il titolo di lesioni colpose.
Al
riguardo dei fatti rilevanti il giudizio penale ha accertato che il convenuto
nel corso di una lite ha dato uno spintone all’attrice che l’ha fatta cadere a
terra, in occasione di che essa ha riportato la frattura del femore sinistro (consid.
5, pag. 7 e dispositivo), accertamento al quale il Pretore e questa Camera sono
vincolati in virtù del prefato art. 112 CPC.
- Dato
questo punto di partenza, l’attrice, gravata dell’onere della prova, era tenuta
a fornire la dimostrazione del sussistere delle altre premesse dell’obbligo risarcitorio
del convenuto: il danno (di cui si è già detto al capo I), il nesso di
causalità adeguata tra l’agire del convenuto e il danno, l’illiceità
dell’azione del danneggiante e la sua colpa.
5.1 L’illiceità
della lesione inflitta dal convenuto all’attrice è del tutto pacifica, non
essendoci riscontro alcuno in favore della tesi della legittima difesa -timidamente
avanzata nel gravame, ma da lui stesso ritenuta “banale e pretestuosa” in sede
penale (consid. 4, pag. 5 della sentenza 22 marzo 1989)- e non risultando alcun
altro elemento atto ad inibirne la qualifica di illecito.
5.2 Il
Pretore ha ammesso anche il requisito del nesso di causalità adeguata dopo
avere respinto in proposito le eccezioni del convenuto circa la sua
interruzione per effetto della concolpa dell’attrice e della sua
predisposizione costituzionale (consid. 3.4, pag. 9 e 10).
Il
resistente contesta anche in questa sede l’esistenza di tale premessa
dell’obbligo risarcitorio sostenendo innanzitutto che il Pretore avrebbe male
impostato i termini del problema (punto 10, pag. 10).
Questa
prima obiezione è del tutto inconsistente, avendo invece il Pretore
correttamente impostato nei termini tradizionali, stabiliti da dottrina e
giurisprudenza, la questione del nesso di causalità. E’ semmai il convenuto,
per evidenti esigenze di causa, ad averne una visione distorta, senza avvedersi
che le sue obiezioni in realtà poco hanno a spartire con la questione del nesso
causale -innegabile in concreto- ma riguardano semmai il diverso problema della
misura della colpa (e di riflesso anche del risarcimento).
Infondata
è pure la seconda censura del convenuto (punto 11, pag. 11 e 12), che
rimprovera al Pretore di non avere ammesso l’interruzione del nesso di
causalità adeguata per effetto dell’aggressione che l’attrice perpetrato nei
confronti del convenuto prima di essere da lui spintonata, visto come tale
censura poggia su di una di lui personale versione dei fatti rilevanti che non
trova riscontro alcuno negli atti di causa.
Il
convenuto a sostegno della propria tesi fattuale invoca infatti la deposizione
resa da suo fratello __________ in sede penale, ma questo mezzo di prova è
senza dubbio inammissibile, avendo questa Camera già avuto modo di stabilire
che l’esclusione dalla facoltà di deporre come testimone prevista dall’art.
228 CPC non può essere aggirata mediante l’ammissione in atti sotto altra forma
-dichiarazione scritta o richiamo di un altro incarto- del racconto della
persona esclusa da questa norma di legge (II CCA 14 gennaio 1997 in re
H./O.).
Tolta
l’inammissibile deposizione di , si rimane perciò a quella situazione
di “ ” giustamente individuata dall’appellante (punto 5, pag. 5), con
il risultato che non può essere accolta la sua tesi dell’interruzione del nesso
di causalità.
5.3 Il
Pretore avrebbe infine ammesso anche l’esistenza di una colpa da parte del
convenuto, ritenendo, come aveva già fatto in sede penale, che egli abbia agito
con negligenza (consid. 3.3, pag. 6).
Il
convenuto insorge contro questo accertamento, ma lo fa eminentemente in base
alle risultanze della predetta deposizione del fratello, e comunque non
escludendo la possibilità di una propria, ancorché lieve, negligenza (punto 7,
pag. 6-8). La questione può essere esaminata al successivo considerando
concernente la misura del risarcimento.
- Pur
riconoscendo l’esistenza delle premesse per la pronuncia del risarcimento, il
Pretore in applicazione degli art. 43 e 44 CO l’ha limitato al 30% del
pregiudizio complessivo in considerazione di una grave concolpa dell’attrice,
della sua fragilità, dovuta all’età, che ha causato un aggravamento del danno,
del fatto che essa calzasse degli zoccoli al momento dell’accaduto, e del clima
di concitazione nonché dell’insopportabile atmosfera permeata dall’odio
reciproco (consid. 4, pag. 10-12).
Si
tratta di una valutazione che non può essere condivisa.
6.1 Il
riconoscimento della grave concolpa dell’attrice è chiaramente stato
condizionato dalla deposizione di __________ o di altre persone legate da
stretta parentela con le parti -la sentenza impugnata non è precisa in
proposito- da cui il Pretore ha desunto come vera una situazione di grave
provocazione da parte dell’attrice che è tuttavia priva di reale riscontro
negli atti di questa causa.
Posto
infatti che la sentenza penale è vincolante per il processo civile solo in
ordine all’accertamento del fatto che il convenuto ha dato uno spintone
all’attrice, e che tutte le altre considerazioni in fatto derivano dai racconti
fatti in sede penale da persone che non potevano deporvi come testimoni, non vi
è spazio per condividere gli addebiti mossi all’attrice, che rimangono perciò
privi della necessaria dimostrazione, così che la procedente a giusta ragione
insorge su questo punto.
6.2 Il
Pretore sembra avere considerato quale fattore imputabile all’attrice ai fini
della commisurazione del risarcimento la circostanza che essa calzava degli
zoccoli allorché è stata spintonata dal convenuto.
Anche
questa valutazione non può essere condivisa.
Si
può infatti al limite condividere l’osservazione secondo cui una persona che
calza degli zoccoli è in teoria meno stabile sulle gambe di una che calza -ad
esempio- delle scarpe di ginnastica, ma non si può nondimeno in alcun modo
affermare che l’attrice con ciò abbia disatteso un qualche suo obbligo di
diligenza e abbia pertanto direttamente contribuito al verificarsi o
all’aggravamento del danno.
In
altri termini, il fatto che l’attrice calzasse degli zoccoli costituiva un
elemento di potenziale pericolo insito nelle oggettive circostanze di quella
situazione, e non invece imputabile all’attrice. Per questo motivo era il
convenuto, che si accingeva al compimento di un’azione negligente, a dovere
tenere conto di questo elemento ai fini del proprio comportamento, e si
giustifica pertanto che lo stesso ricada nella sua sfera di responsabilità.
6.3 Impropria
è a mente di questa Camera anche la considerazione ai fini della determinazione
del risarcimento dell’asserito clima di odio reciproco tra le parti: in primo
luogo non è per nulla evidente che l’esistenza di siffatti sentimenti, ancorché
reciproci, debba costituire un motivo di attenuazione del risarcimento,
potendosi altresì ritenere la circostanza siccome costitutiva di una colpa
maggiore del danneggiante, in secondo luogo la questione appare senza dubbio
superata dall’accertamento del fatto che la colpa ascrivibile al convenuto è
limitata alla negligenza, senza che vi sia perciò stata intenzione da parte
sua, con il che la natura dei pregressi rapporti tra le parti non risulta
determinante ai fini della quantificazione della misura del risarcimento.
6.4 Il
Pretore risulta infine avere tenuto conto anche della fragilità costituzionale
dell’attrice, che per effetto delle sue personali condizioni era senza dubbio
maggiormente esposta rispetto ad un soggetto più prestante al rischio di
riportare conseguenze gravi per effetto dell’illecito del convenuto.
Questo
elemento è d’altra parte parzialmente compensato dal fatto che quelle medesime
condizioni personali costituenti rischio del verificarsi di un danno più grave,
concorrono nel contempo a ridurne le conseguenze economiche se si pone mente al
fatto che per effetto dell’età l’attrice non svolgeva più una vera e propria
attività lucrativa risarcibile, e che inoltre la capitalizzazione risulta
necessariamente riferita ad un periodo più breve.
Decisivo
è tuttavia il fatto che, a prescindere dalla circostanza data dalla fattispecie
dell’età relativamente avanzata dell’attrice, non è emerso dagli atti alcun
particolare elemento abnorme o degenerativo insito nella di lei costituzione -un
cosiddetto “Vorzustand”- che abbia realmente contribuito all’aggravamento del
danno, così che anche in questo caso si tratta di circostanza di cui era il
convenuto a dovere tenere conto prima di spintonare l’attrice, non potendosi
applicare in favore del danneggiante l’art. 44 CO per il solo motivo dell’età
del danneggiato (Brehm, Berner Kommentar, n. 57 ad art. 44 CO).
6.5 La
valutazione del risarcimento, laddove non può evidentemente essere confermata
quella che lo limita al 30% del danno, è in definitiva legata eminentemente al
grado della colpa del danneggiante ai sensi dell’art. 43 CO, mentre, come si è
visto, non si giustifica alcuna riduzione per effetto dell’art. 44 CO, non
potendosi ammettere in base agli atti una concolpa dell’attrice oppure
l’esistenza di elementi esterni a lei ascrivibili che hanno contribuito a
causare o aggravare il danno.
La
colpa del convenuto risiede nel mancato rispetto di quei precetti di elementare
prudenza e riguardo verso il prossimo che imponevano nelle concrete circostanze
di non dare una subitanea spinta ad una persona nelle condizioni dell’attrice,
dovendo essere prevedibile l’eventualità che essa potesse riportare delle
ferite, anche della gravità di quelle da lei effettivamente subite.
A
mente di questa Camera tale colpa è di media gravità, non potendosi propendere
per la gravità dell’episodio, ma neppure per un caso di responsabilità lieve,
al quale semmai si avvicina.
Ciò
giustifica ad ogni modo una riduzione del risarcimento (Brehm, opera
citata, n. 79 ad art. 43 CO), che deve comunque attestarsi al 75% del danno
subito dall’attrice.
Questa
valutazione vale anche per l’indennità per torto morale, alla quale il Pretore
ha applicato il medesimo grado di riduzione del danno materiale (consid. 6,
pag. 13).
- In
definitiva il convenuto deve risarcire all’attrice fr. 3’345.75 per spese varie
(75% di fr. 4’461.--), fr. 25’855.50 (75% di fr. 34’474.--) per la parziale
incapacità futura a provvedere alla propria economia domestica e fr. 7’500.--
per il torto morale, il tutto per fr. 36’701.25 oltre interessi nella misura
stabilita dal Pretore, eccezion fatta per quelli sull’importo capitalizzato,
che decorrono dalla data della sentenza di primo grado.
Nonostante
il parziale accoglimento delle argomentazioni di entrambi i gravami, la
conseguenza pratica sul dispositivo è, rispetto a quello impugnato, quella di
un risultato più favorevole all’attrice.
Per
economia di giudizio, ai fini dell’attribuzione delle spese di questa procedura
si giustifica nondimeno di ritenere parzialmente accolto l’appello dell’attrice
e respinto quello adesivo del convenuto, al quale può tuttavia essere concessa
la richiesta assistenza giudiziaria in conseguenza del parziale buon fondamento
delle sue argomentazioni.
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L’appello
26 novembre 1997 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 4 novembre 1997 della Pretura del distretto di Riviera
è riformata nel modo seguente:
- La petizione è parzialmente accolta.
__________,
è condannato a pagare a __________, __________, fr. 36’701.25 oltre interessi
al 5%, dal 3 settembre 1990 su fr. 3’345.75, dall’8 agosto 1987 su fr. 7’500.--
e dal 4 novembre 1997 su fr. 25’855.50.
-
Invariato.
-
La
tassa di giustizia di fr. 3’000.-- (di cui fr. 1’110.-- già anticipati
dall’attrice) e le spese di fr. 3’550.15 (di cui fr. 3’050.15 già anticipati
dall’attrice e fr. 34.10 già anticipati dal convenuto), da anticipare per la
rimanenza dall’attrice, restano a suo carico per 3/4 e per 1/4 sono a carico
del convenuto, al quale l’attrice rifonderà fr. 5’000.-- per parte di
ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’750.--
b)
spese fr.
50.--
T
o t a l e fr.
1’800.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 9/10 e per 1/10 sono a
carico del convenuto, e per esso, al beneficio dell’assistenza giudiziaria,
dello Stato. L’attrice rifonderà al convenuto fr. 2’500.-- per ripetibili
parziali di appello.
III. L’istanza
di assistenza giudiziaria 4 febbraio 1998 di __________ __________ è accolta
con il gratuito patrocinio dell’avv__________.
IV. L’appello
adesivo 4 febbraio 1998 di __________ è respinto.
V. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr.
20.--
T
o t a l e fr.
500.--
sono
a carico dell’appellante e per esso, al beneficio dell’assistenza giudiziaria,
dello Stato.
Il
convenuto rifonderà all’attrice fr. 800.-- per ripetibili di appello.
VI. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Riviera.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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