AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.292
Data decisione, Autorità:
25.05.1998, IICCA
Incarto n.
12.97.00292
Lugano
25 maggio 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.546 della Pretura del distretto di Bellinzona promossa con
petizione 25 settembre 1996 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 37’297.--
oltre accessori in conseguenza del contratto di lavoro, domanda ridotta a fr.
29’217.50 oltre accessori incorso di causa;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 7 novembre 1997 ha accolto per fr. 22’971.-- oltre
interessi;
Appellante
la convenuta, che con appello del 2 dicembre 1997 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attrice con osservazioni dell’11 febbraio 1998 postula la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice
ha lavorato per la convenuta quale direttrice del suo centro di formazione di
Bellinzona dal 1° aprile 1987 al 31 marzo 1995, data in cui è andata in pensione
all’età di 62 anni.
Essa
sostiene di non avere goduto di complessivi 109 giorni di vacanze,
corrispondenti a fr. 43’727.--.
Avendole
la convenuta versato fr. 6’448.--, l’attrice procede nella presente causa per
il saldo di fr. 37’297.-- oltre interessi, pretesa in seguito ridotta a fr.
29’217.50 oltre interessi avendo l’attrice ammesso l’esistenza di soli 88,5
giorni di ferie non godute.
B. La
convenuta si è opposta alla petizione invocando la prescrizione di parte della
pretesa e sostenendo per il resto l’esistenza di pattuizioni secondo cui il
diritto alle vacanze si sarebbe estinto se non esercitato entro un determinato
termine situato nel successivo anno civile.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto
di lavoro disciplinato dagli art. 319 e segg. CO, ha ritenuto che il diritto
alle vacanze decada solo dopo il periodo quinquennale di prescrizione, che
inizierebbe a decorrere solo nel caso in cui il lavoratore non abbia dato
seguito all’invito del datore ad usufruire delle ferie.
Non
essendo questo stato il caso, l’attrice potrebbe rivendicare il pagamento di
complessivi 57 giorni di ferie, oltre ai 16 già pagati dalla convenuta, per un
totale di fr. 22’971.-- oltre interessi, somma per la quale è stata accolta la
petizione.
D. Con
l’appello la convenuta postula la riforma del giudizio del Pretore nel senso di
respingere la petizione.
Il
Pretore avrebbe in primo luogo a torto risolto a danno della convenuta le
carenze della documentazione relativa al 1990, assegnando all’attrice 13 giorni
di ferie invece di soli 4,5 giorni, ed in generale di tutto il periodo in
discussione, dovendosi contestare la fedefacenza delle tabelle prodotte in
corso di causa.
Essa
ha inoltre riproposto l’eccezione di prescrizione del credito dell’attrice, ed
ha inoltre invocato il principio della buona fede, disatteso dall’attrice
nell’atto di fare valere il proprio credito.
E. Delle
osservazioni dell’attrice all’appello, del quale essa postulata l’integrale
reiezione, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- L’art.
329a cpv. 1 CO stabilisce che il datore di lavoro deve accordare al lavoratore
almeno quattro settimane di vacanza per ogni anno di lavoro, e cinque settimane
ai lavoratori che non hanno ancora compiuto 20 anni.
Le
vacanze devono essere regolarmente pagate (art. 329d cpv. 1 CO) ed è vietata la
loro compensazione con denaro o altre prestazioni finché dura il rapporto di
lavoro (art. 329d cpv. 2 CO).
Questo
perché lo scopo delle ferie è unicamente quello di consentire al lavoratore di
essere temporaneamente liberato dagli obblighi professionali, così da riposare
il fisico e la psiche disponendo di tempo da dedicare alla soddisfazione di
altri suoi desideri o esigenze (FF 1982 III, pag. 197; Rehbinder,
Berner Kommentar, n. 1 ad art. 329a CO), scopo che non può evidentemente essere
raggiunto senza il loro effettivo godimento (Rehbinder, opera citata, n.
14 ad art 329d CO).
- Sempre
con riferimento alla funzione delle vacanze, l’art. 329c cpv. 1 CO prevede che
esse devono di regola essere assegnate durante il corrispondente anno di
lavoro, e comprendere almeno due settimane consecutive.
La
precedente formulazione di questa norma prevedeva che le vacanze dovessero
essere accordate durante l’anno considerato, ma al più tardi l’anno dopo.
Dal
tenore letterale della norma si deduceva all’atto pratico la perenzione del
diritto alle vacanze se esso non veniva esercitato entro la fine dell’anno
successivo a quello per il quale il diritto era sorto (DTF 107 II 430 e
segg., consid. 3b a pag. 434 e 435; DTF 101 II 286 consid. 5b).
La
revisione parziale del diritto del lavoro, in vigore dal 1° gennaio 1984, ha
esplicitamente inteso modificare questa situazione con il nuovo art. 329c cpv.
1 CO, stabilendo espressamente che anche se la regola è l’assegnazione delle
ferie durante l’anno, e l’assegnazione durante l’anno successivo costituisce
l’eccezione, il mancato godimento delle ferie entro l’anno successivo non
comporterà più la perdita del diritto, riservato il caso in cui l’esercizio
tardivo del diritto da parte del lavoratore fosse la conseguenza di un abuso di
diritto ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 CC (FF 1982 III, pag. 197; JAR
1996, pag. 165 e 166).
- Per
costante giurisprudenza di questa Camera, dal solo fatto dell’attesa della fine
del rapporto di lavoro per la formulazione di una determinata pretesa non può
ancora essere dedotta l’esistenza di un abuso di diritto da parte del
lavoratore (II CCA 11 settembre 1996 in re R./F., 25 agosto 1994 in re
M./C.; per ferie non godute: II CCA 29 novembre 1995 in re G./A. SA).
Nel
caso di specie si rileva che la stessa convenuta nei propri allegati
introduttivi non ha menzionato alcuna circostanza di fatto suscettibile di far
ritenere abusivi il mancato esercizio del diritto alle ferie entro i termini
indicati dall’art. 329c cpv. 1 CO o l’esercizio medesimo del diritto al
pagamento delle ferie non godute nei termini in cui esso è stato esercitato.
Deve
di conseguenza essere respinta l’eccezione della convenuta dell’avvenuta
perenzione del diritto addotto dall’attrice.
- L’art.
341 cpv. 2 CO dichiara applicabili ai crediti derivanti dal rapporto di lavoro
le disposizioni generali sulla prescrizione, il che costituisce un esplicito
rinvio in favore degli art. 127 e segg. CO, ed in particolare del disposto di
cui all’art. 128 cifra 3 CO, secondo il quale le azioni derivanti dal rapporto
di lavoro prescrivono nel termine abbreviato di 5 anni, norma da ritenere applicabile
anche al diritto alle vacanze (esplicito: FF citato; Rehbinder,
opera citata, n. 30 ad art. 341 CO).
Ciò
premesso, non può essere condivisa la decisione del Pretore di respingere
integralmente la corrispondente eccezione della convenuta: la prescrizione di
ogni singola pretesa dell’attrice ha infatti iniziato a decorrere dal momento
della sua esigibilità (art. 130 cpv. 1 CO), che per il diritto alle ferie va
ragionevolmente situata al più tardi alla fine dell’anno civile in cui il
diritto è sorto, e non solo al momento in cui il datore, magari anni dopo,
invita espressamente il lavoratore ad effettuare le ferie, soluzione condivisa
da parte della dottrina (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag,
2. edizione, n. 1 ad art. 329c CO; critico invece Rehbinder, opera
citata, n. 30 ad art. 341 CO che la definisce “ein unsinniges Ergebnis”), ma
dalla quale questa Camera ritiene di distanziarsi.
- L’eventuale
prescrizione del diritto alle ferie va esaminata solo dopo avere risolto quello
relativo all’imputazione delle ferie godute sui corrispondenti crediti
derivanti da ogni anno di lavoro prestato dall’attrice.
5.1 Secondo
l’art. 86 CO, applicabile in via analogica anche alla fattispecie
dell’attribuzione e del computo delle vacanze (così come ammesso dalla stessa
attrice con l’invocazione dell’art. 87 cpv. 1 CO a pag. 15 delle conclusioni),
chi ha più debiti verso la stessa persona ha diritto di dichiarare all’atto del
pagamento quale sia il debito che intende soddisfare (cpv. 1), e se tale
imputazione viene omessa è il creditore a poterla effettuare nella propria
quietanza (cpv. 2).
5.2 I
conteggi prodotti dalla convenuta riguardano più che altro il controllo delle
ore di lavoro dell’attrice, e non direttamente la questione dell’imputazione
delle vacanze e di eventuali residui. L’impostazione di fondo appare comunque
essere quella per cui le vacanze godute vengono imputate all’anno civile in cui
il diritto è sorto, di modo che dei riporti non si è in pratica tenuto conto.
5.3 L’attrice
con il proprio scritto del 24 maggio 1995, denominato “distinta vacanze” (doc.
F), ha per contro dato atto con esattezza delle ferie godute nei vari anni di
servizio, procedendo inoltre alla loro imputazione sui crediti per ferie.
A
non averne dubbi, con quel documento essa ha inteso dare quietanza alla
convenuta delle ferie godute negli anni, indicando nel contempo, in maniera per
lei vincolante, le modalità di computo del suo credito residuo.
Non
può di conseguenza essere condiviso il contenuto della lettera 6 luglio 1995
del suo patrocinatore (doc. I) laddove rinvia esplicitamente alla tabella
allestita dall’attrice per invocare il saldo attivo di 109 giorni di ferie ma
si distanzia dalle modalità di computo ivi contenute per adottare
-implicitamente- un diverso metodo di calcolo, a lei più favorevole, secondo
cui le ferie godute vanno cronologicamente conteggiate sui residui dei primi
anni di servizio, così che a mente sua il credito dedotto in causa
riguarderebbe unicamente il 1991 e gli anni successivi.
L’imputazione
fatta dal creditore dell’adempimento parziale del debito secondo l’art. 86 cpv.
2 CO non può infatti -così come ogni altra dichiarazione potestativa- essere
liberamente modificata o revocata da chi l’effettua, ostandovi già solo il principio
della buona fede laddove vieta il comportamento contraddittorio.
5.4 Stante
il termine di prescrizione di 5 anni, ed essendo il primo atto interruttivo -la
domanda di esecuzione del 28 dicembre 1995- relativo all’indennizzo delle sole
ferie del periodo 1991-1995 (doc. S), va perciò ritenuta l’intervenuta
prescrizione al momento dell’introduzione della causa del diritto al pagamento
delle ferie non godute relative agli anni 1987, 1988, 1989 e 1990.
5.5 A
titolo puramente abbondanziale si può comunque soggiungere che nel caso di
specie il risultato finale non sarebbe differente neppure in aderenza alla
predetta tesi dottrinale di __________ (cfr. consid. 4), secondo la quale la
prescrizione del diritto alle ferie inizia a decorrere solo nel momento in cui
il datore di lavoro interpella esplicitamente il lavoratore ad effettuare le
ferie.
Si
deve infatti ritenere che l’istante occupava in seno alla fondazione convenuta
una posizione dirigenziale che essa poteva oltretutto svolgere con un alto grado
di autonomia organizzativa, motivo per cui è in buona fede escluso che essa
potesse lecitamente attendersi una messa in mora da parte del consiglio di
fondazione -organo peraltro per sua natura già non incline al controllo
sistematico dei dipendenti- per il tempestivo godimento delle proprie ferie
annuali.
- Nel
proprio conteggio del 24 maggio 1995 (doc. F) l’attrice rivendicava 8, 5 giorni
di ferie non godute per il 1991, 5 per il 1992, 15 per il 1993, 11 per il 1994
e ammetteva di avere fruito di 2,5 giorni in eccesso per il 1995.
In
sede di conclusioni (pag. 12) l’attrice ha sostanzialmente confermato queste
pretese, con l’unica eccezione dell’anno 1991 per il quale ha aumentato la
propria pretesa di 1 giorno, maggior pretesa alla quale la convenuta ha
peraltro aderito.
La
convenuta ha per contro contestato il dato relativo al 1995, anno per cui
adduce che l’attrice avrebbe fruito di 17 giorni di ferie in eccesso,
contestazione che il Pretore ha risolto in suo favore con giudizio rimasto inimpugnato.
Ne
discende che l’attrice per il periodo 1991-1995 ha diritto alla remunerazione
di 23,5 giorni (9,5 + 5 + 15 + 11 - 17), dai quali vanno tuttavia ancora
dedotti i 16 giorni pagati dalla convenuta con evidente riferimento alle ferie
dei soli ultimi anni di servizio (doc. H; doc. O, punto 3), così che il saldo
si attesta a 7,5 giorni di ferie non pagate.
Dovendo
questi essere retribuiti in misura di fr. 403.-- l’uno, ne deriva un credito
dell’attrice di fr. 3’022.50 oltre interessi.
Ne
consegue il parziale accoglimento dell’appello ai sensi dei considerandi.
Le
spese, ivi comprese quelle esecutive da computare in separata sede, la tassa di
giustizia e le ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art.
148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L’appello
2 dicembre 1997 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 7 novembre 1997 della Pretura del distretto di
Bellinzona è riformata nel modo seguente:
- La
petizione è parzialmente accolta.
La
____________________, è condannata a pagare a __________, fr. 3’022.50 oltre
interessi al 5% dal 10 dicembre 1995.
-
In
tale misura è tolta l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. 298816
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona.
-
La
tassa di giustizia di fr. 900.-- e le spese di fr. 200.--, con saldo da
anticipare dall’attrice, restano a suo carico per 11/12 e per 1/12 sono a
carico della convenuta, alla quale l’attrice rifonderà fr. 3’500.-- per parte
di ripetibili.
II. Le
spese della procedura di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 880.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 900.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 1/7 e per 6/7 sono a
carico dell’attrice, che rifonderà alla convenuta fr. 900.-- per ripetibili
parziali d’appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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