AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.290
Data decisione, Autorità:
22.04.1998, IICCA
Incarto n.
12.97.00290
Lugano
22 aprile 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.335 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna,
promossa con petizione 3 luglio 1991 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
__________ rappr. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 165’959.90
oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice, domanda ridotta a fr.
108’849.-- oltre interessi in corso di causa;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 3 novembre 1997 ha accolto per fr. 95’694.10 oltre
interessi;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 1° dicembre 1997 chiede la riforma
del querelato giudizio in via principale nel senso di respingere la petizione,
e in via subordinata nel senso di ammetterla per fr. 15’286.65 oltre interessi;
Mentre
l’attrice con osservazioni 23 dicembre 1997 postula la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Secondo
quanto narrato in petizione, la convenuta nel 1988 avrebbe appaltato
all’attrice le opere da capomastro necessarie all’edificazione di una pensione
per animali con annesso studio veterinario sul fondo n. __________ di
__________ contro una mercede forfetaria di fr. 350’000.--.
Stanti
le modifiche dell’opera richieste dalla committente, il consuntivo sarebbe
salito a fr. 525’033.15, di cui fr. 359’073.25 già pagati dalla convenuta, dal
che un saldo di fr. 165’959.90 oltre interessi, oggetto della presente causa.
B. La
convenuta si è opposta alla petizione adducendo, in sintesi, l’ingiustificato
superamento della mercede forfetaria a fronte dell’esecuzione di un’opera
sostanzialmente identica a quella progettata e parzialmente difettosa.
C. Il
Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di appalto regolato
dalla norma SIA 118 e con la pattuizione di un prezzo globale, ha passato in
rassegna le singole parti dell’opera per le quali l’attrice rivendica un
supplemento di mercede, concludendo per l’esistenza di un suo credito di
complessivi fr. 95’694.10 oltre interessi, somma per la quale ha accolto la
petizione.
D. Con
l’appello la convenuta invoca nuovamente la violazione dell’obbligo di
informazione da parte dell’appaltatrice, che mai avrebbe avvertito
dell’esistenza di differenze che avrebbero comportato dei superamenti di costo.
Tali sorpassi riguarderebbero inoltre opere previste dal capitolato, e non
lavori supplementari, che la convenuta avrebbe sempre pagato separatamente. Il
Pretore avrebbe inoltre disatteso l’avvenuto pagamento di fr. 394’073.25, di
cui fr. 35’000.-- a valere quale trattenuta come garanzia contrattuale per i
difetti dell’opera.
Sarebbe
poi errato il supplemento riconosciuto per i lavori di scavo, mentre altri
lavori per i quali è stato riconosciuto un supplemento sarebbero in realtà già
stati pagati.
E. Delle
argomentazioni della resistente, che chiede la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Devono
in primo luogo essere senz’altro reiette le argomentazioni della ricorrente -dalle
quali essa non deriva peraltro particolari conseguenze sul piano pratico-
riguardanti la pretesa violazione da parte dell’attrice del dovere di
informazione sancito dalla norma SIA 118 al riguardo di circostanze
suscettibili di causare un aumento dei costi.
Premesso
che lo scopo della norma è quello di tutelare nella fase di esecuzione dei
lavori la buona fede del profano committente circa la validità delle previsioni
riguardanti il costo dell’opera, questa non può ora essere invocata dalla
convenuta almeno per due ordini di motivi.
In
primo luogo si deve tenere conto del fatto che la convenuta, che stranamente è
rimasta del tutto silente sul tema, era assistita nei rapporti con l’attrice da
un architetto da lei incaricato della direzione dei lavori. Questi, già solo
per effetto del contratto da lui stipulato con la convenuta, è la persona che
dopo avere allestito il capitolato d’opera doc. C era specificamente incaricata
di controllare e dirigere il corretto svolgimento dei lavori, di percepire e,
se possibile, prevenire situazioni potenzialmente implicanti degli aumenti dei
costi.
Le
lamentele circa una mancata formale informazione della committente circa
l’evoluzione dei lavori -con particolare riferimento ai problemi fonte di
maggiori spese- sono perciò di partenza infondate nella misura in cui si poteva
e doveva pretendere dal direttore dei lavori, la cui conoscenza è ovviamente
imputabile alla committente- che tali situazioni fossero da lui percepite in
tempo reale.
In
secondo luogo si devono avanzare ampi dubbi circa il diritto della convenuta di
invocare con successo in causa la violazione del dovere di informazione a
tutela del suo affidamento circa il mancato aumento dei costi previsti, dal
momento che essa fin dall’inizio, ovvero nelle discussioni preprocessuali, ha
accettato il principio dell’esistenza di costi supplementari, riconoscendo a
tal titolo -riservate altre deduzioni- non meno di fr. 69’000.-- (doc. E, pag.
2), il che comporta ovviamente anche la reiezione delle eccezioni sul principio
del superamento dell’asserita mercede globale.
- Ciò
premesso, la convenuta invoca a più riprese l’avvenuto pagamento da parte sua
di complessivi fr. 394’073.25, di cui fr. 35’000.-- nella forma della
trattenuta per i difetti dell’opera, oppure il fatto di avere “pagato a parte”
svariate opere impreviste (appello, punto 1.6, pag. 3 e 4; punto 5, pag. 6;
punto 7, pag. 7).
2.1 Le
obiezioni sono sicuramente giustificate nella misura in cui la convenuta
risulta avere pagato in contanti fr. 359’073.25, e non solo i fr. 350’000.--
della mercede originariamente prevista.
Nel
proprio conteggio (consid. 9, pag. 10) il Pretore non sembra avere tenuto conto
di questo maggior pagamento, avendo egli imputato alla committente l’intero
ammontare dei lavori eseguiti fuori preventivo, che invece risultano già pagati
almeno per fr. 9’073.25, somma che andrà in ogni caso dedotta dalle spettanze
dell’attrice.
2.2 Del
tutto infondata è per contro l’invocazione dell’avvenuto pagamento “a parte” di
taluni lavori, risultando dalle stesse affermazioni dell’appellante che tale
pagamento sarebbe avvenuto a mente sua con i fr. 35’000.-- della garanzia
contrattuale (esplicito: appello, punto 1.6, pag. 3), da lei trattenuta e
addizionata nei propri conteggi al denaro versato in contanti.
Ora,
se siffatto modo di procedere può in qualche misura entrare in linea di conto
per opere difettose nella misura corrispondente all’entità del difetto (cfr.
sul tema il successivo consid. 2.3), proprio non si capisce come tale importo -che
in quanto trattenuta sulla mercede è un debito della committente nella misura
in cui non vi sono difetti dell’opera- possa essere ragionevolmente da lei
utilizzato per il pagamento di un altro debito.
2.3 Il
contratto d’appalto prevedeva che l’attrice al momento del pagamento del saldo
avesse a prestare, tramite una compagnia d’assicurazione, una garanzia per
eventuali difetti dell’opera di importo pari al 10% del totale della mercede
(doc. B, art. 7, pag. 4).
Non
essendoci stato accordo sull’ammontare della mercede, e perciò nemmeno
pagamento del saldo, non si può a prima vista affermare che vi sia stata
inadempienza dell’attrice, e pertanto si può dubitare della liceità del modo di
procedere della convenuta, che ha trattenuto fr. 35’000.-- dall’importo per
mercedi da lei riconosciuto di fr. 394’073.25.
Non
potendosi applicare alla lettera la suddetta clausola contrattuale, la
trattenuta è semmai giustificabile in una misura ritenuta in buona fede
equivalente all’importanza dei difetti constatati (II CCA 13 novembre
1995 in re F./T.).
La
convenuta in proposito ha unicamente lamentato un problema concernente la
pavimentazione del box dei cani (risposta, pag. 8 e 9) e un difetto dell’impermeabilizzazione
del locale tank (risposta, pag. 9), questione tuttavia abbandonata in sede di
appello.
A
non averne dubbi, la sola segnalazione del difetto non giustifica ancora
l’effettuazione della trattenuta, vero è invece che per convalidare e
addirittura compensare su altre opere l’intero importo della trattenuta la
convenuta avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza e l’importanza dell’asserito
difetto, il che è invece stato omesso.
A
questo stadio della causa, stanti le carenze probatorie sull’asserito difetto
nemmeno la mancata reazione dell’attrice alla sua segnalazione può giustificare
la pretesa compensazione di fr. 35’000.-- o di altro importo quale
“risarcimento dei danni per la difettosa esecuzione dell’opera” (appello, punto
8, pag. 7), così che la convenuta deve senz’altro essere condannata al
pagamento di quanto indebitamente trattenuto.
- Rimangono
da esaminare le censure della convenuta alle singole posizioni ammesse dal
Pretore nel giudizio impugnato.
3.1 La
convenuta postula la riduzione del supplemento per lo scavo affermando che il
Pretore avrebbe erroneamente computato un maggiore scavo di 244 m3, mentre esso
sarebbe di soli 122 m3.
Il
Pretore è giunto al risultato di 244 m3 di scavo supplementare sulla base di
un’indicazione di 400 m3 nel capitolato e di uno scavo effettivo di 644 m3
(sentenza, pag. 8), mentre la convenuta (appello, punto 4, pag. 6) afferma che
il perito avrebbe riscontrato 822 m3 e che il capitolato avrebbe indicato 700
m3.
La
discrepanza è da risolvere in favore della convenuta.
Il
perito nell’allegato 1 al complemento di perizia (pag. 4) ha infatti
debitamente tenuto conto di entrambe le posizioni per scavi previste nel
capitolato, ovvero di quella di 300 m3 per scavo di terra vegetale e di quella
di 400 m3 per scavo generale, precisando che per la prima posizione sono stati
scavati soli 176,58 m3 -ovvero meno di quanto previsto dal capitolato- e per la
seconda 644, 876 m3 in luogo di 400.
Il
supplemento globale è perciò di soli 121,456 m3 (pari a 821,456 ./. 700), da
computare a fr. 6.-- al m3, così come nel giudizio impugnato (pag. 8, in fine),
per un totale di fr. 728.75.
A
ciò vanno aggiunti i maggiori costi di trasporto.
Il
capitolato (doc. C, pag. 9) menziona solo 100 m3 a fr. 20.-- al m3.
Il
supplemento da computare a tal titolo non è perciò relativo ai soli 112 m3 (recte:
111 m3) del maggior scavo, come a torto ritiene la convenuta, ma al volume
dell’intero scavo (821,456 m3) meno 100 m3 già previsti dal capitolato.
Il
Pretore ha computato fr. 12’680.-- (fr. 20.-- x 634 m3) ritenendo solo i 10 m3
previsti dal capitolato a pag. 52, mentre il calcolo più favorevole alla
convenuta, ma effettuato sul volume di scavo da lei indicato nell’appello
sarebbe di fr. 20.-- x 721,456 m3, per un totale di fr. 14’429.10 per il solo
trasporto.
L’errore
del Pretore è in definitiva stato favorevole alla convenuta, così che la sua
censura deve essere respinta, conducendo la rettifica da lei postulata ad un
risultato globale per lei più oneroso.
3.2 Le
altre voci per quanto contestate lo sono in base all’argomentazione secondo cui
la pretesa dell’attrice sarebbe già stata pagata, così come risulterebbe dal
conteggio doc. E (appello, punti 5, 6, 7, pag. 6 e 7).
Della
fedefacenza di tale conteggio, e del fondamento del ragionamento retrostante si
è tuttavia già detto ai considerandi 2.2 e 2.3, così che il giudizio pretorile
può essere confermato senza necessità di ulteriori approfondimenti.
Ne
segue, a norma dei considerandi, il parziale accoglimento del gravame con
conseguente riforma del giudizio pretorile nel senso della riduzione di fr.
9’073.25 del credito dell’attrice, che ammonta perciò a fr. 86’620.85 oltre
interessi.
La
lieve modifica del giudizio pretorile non modifica la sostanziale equivalenza
delle soccombenze in prima sede, e perciò si giustifica di lasciare inalterato
il riparto di spese e ripetibili adottato dal Pretore.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili della procedura d’appello seguono la
preponderante soccombenza della convenuta (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L’appello
1° dicembre 1997 della dott. __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 3 novembre 1997 della Pretura di Locarno-Campagna è
riformata nel modo seguente:
- La
petizione è parzialmente accolta.
La
dott. __________, è condannata a pagare a __________, fr. 86’620.85 oltre
interessi al 5% dal 4 marzo 1991.
- Invariato.
II. Le
spese della procedura d’appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1’750.--
b) spese fr.
50.--
Totale fr.
1’800.--
già
anticipati dalla convenuta, restano a suo carico per 9/10 e per 1/10 sono a
carico dell’attrice, alla quale la convenuta rifonderà fr. 3’000.-- per
ripetibili parziali di appello.
III. Intimazione: __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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