AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.29
Data decisione, Autorità:
28.08.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00029
Lugano
28 agosto 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. n. OA.95.784
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 promossa con petizione 19
aprile 1989 da
rappr.
dall’ avv. __________
contro
rappr.
dall’ avv. __________
con cui l'attore ha chiesto la condanna del convenuto
al pagamento di fr. 11'305.-- oltre interessi (pretesa derivante da contratto
di mandato) con protesta di spese e ripetibili;
domande avversate dal convenuto, che ha postulato la
reiezione della petizione e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al
pagamento di una somma non determinata a titolo di risarcimento danni e
riparazione del torto morale;
il Pretore con sentenza 30 dicembre 1996 ha accolto
integralmente la petizione, respingendo nel contempo la domanda riconvenzionale;
appellante il convenuto, che con atto d'appello 31
gennaio 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere
la petizione con protesta di spese e ripetibili;
mentre l'attore con osservazioni del 3 marzo 1997
postula la reiezione del gravame avversario, pure con protesta di spese e
ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
Ritenuto
in fatto
A. Tra l'ottobre 1987 e
il giugno 1988 l'attore, medico dentista, ha prestato le proprie cure al
convenuto, posando, a conclusione di un complesso trattamento, dei ponti
mobili.
Per le prestazioni
eseguite è stata emessa una nota d'onorario ammontante a fr. 11'305.--, che non
è stata onorata.
B. Con la petizione che
ci occupa l'attore ha chiesto, protestando spese e ripetibili, la condanna del
convenuto al pagamento di fr. 11'305.-- oltre interessi, somma corrispondente
al saldo della summenzionata fattura.
Nella risposta e riconvenzionale
del 28 settembre 1989 il convenuto ha da un lato resistito alle domande
avversarie, mentre dall'altro ha chiesto la condanna della controparte al
pagamento di una somma non determinata a titolo di risarcimento danni e
riparazione del torto morale; il tutto con protesta di spese e ripetibili.
Le parti si sarebbero
inizialmente accordate nel senso che il dentista avrebbe dovuto posare un ponte
fisso. Tuttavia l'attore, dando la cura un esito negativo, avrebbe optato per
la posa di una protesi mobile, ancorché la tecnica dell'impiantologia, a
quell'epoca, già avrebbe permesso di evitare la soluzione scelta. Se il
paziente avesse saputo sin dall'inizio che l'intervento avrebbe potuto
concludersi unicamente con la posa di un ponte mobile, non avrebbe certo
disposto di procedere, ritenuto che l'intervento non appariva ancora
inevitabile. Sarebbe pertanto stato violato il suo diritto di scelta fondato
sulla libertà personale e sul diritto all'integrità personale, ciò che
giustificherebbe l'opposizione al pagamento della nota d'onorario, nonché la
richiesta di risarcimento del danno e di riparazione del torto morale poi
indicata, con le conclusioni di causa, in complessivi Fr. 16’305.- .
C. Nel giudizio
impugnato il Pretore, qualificando come mandato il contratto venuto in essere
tra le parti, ha accolto la petizione e respinto la riconvenzionale.
Secondo il primo giudice
l'attore ha agito conformemente alla regole dell'arte medica vigenti in quel
periodo, informando tempestivamente il convenuto sugli elevati rischi che
avrebbe comportato un intervento impiantologico, unica cura di per sé ancora
possibile per evitare la posa di una protesi mobile. Se il convenuto avesse
dubitato della bontà della soluzione scelta dal dentista o avesse voluto
comunque evitarla nel modo più assoluto, prima di sottoporsi consensualmente
all'intervento avrebbe dovuto rivolgersi ad un altro specialista per ottenere
un secondo parere.
Non ravvisando
responsabilità alcuna dell'attore, sarebbe pertanto infondata la domanda di
risarcimento danni e di riparazione del torto morale avanzata dal convenuto.
D. Con atto d'appello
datato 31 gennaio 1997 il convenuto ha chiesto la riforma della sentenza
pretorile nel senso di respingere la petizione, mentre non si è aggravato
contro il giudizio sulla riconvenzionale, che, nel frattempo, è quindi
cresciuto in giudicato.
L'appellante rimprovera in
primo luogo al Pretore di aver ignorato il fatto che l'attore non avrebbe
sufficientemente informato il paziente su tutti gli interventi attuabili in
Svizzera, ma anche all'estero, cosicché il consenso dato dal paziente alla cura
proposta risulterebbe privo di valore giuridico. Di conseguenza, avendo agito
contro la volontà del convenuto, il dentista non sarebbe legittimato a chiedere
alcun onorario.
In secondo luogo il
ricorrente sostiene che l'attore non ha agito conformemente alle regole
dell'arte medica, visto che all'epoca dell'intervento la tecnica dell'impiantologia
era già praticata da molti anni.
Delle osservazioni del 3
marzo 1997 dell'attore con cui si postula la reiezione del gravame protestando
spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
- Si osserva
preliminarmente che a questo stadio della causa non vi è a giusta ragione
contestazione alcuna circa l'applicabilità alla specie delle norme del CO sul
mandato (art. 394 e segg. CO), che sussiste infatti ove il dentista incaricato
di un trattamento debba procedere con propria iniziativa e sotto la propria
responsabilità agli accertamenti, diagnosi, scelta dei momenti e modi di
intervento, nonché agli atti di esecuzione che consentono di realizzare il fine
perseguito (DTF 110 II 775 e segg.; Rep. 1978, pag. 136; Fellmann,
Commentario bernese, 1992, ad art. 398 CO, n396).
Deve per contro essere
data una risposta alla domanda a sapere se l'attore abbia violato le regole
dell'arte medica vigenti all'epoca dell'intervento rispettivamente se abbia
informato in modo sufficiente il convenuto sulle cure che avrebbero potuto
essere intraprese nel caso concreto.
- L'attività del
medico dentista sottostà all'obbligo di fedele e diligente esecuzione del
mandato affidatogli (398 cpv. 2 CO). Il paziente lo incarica infatti di
rendergli un servizio tendente, attraverso tutti i mezzi appropriati, al
miglioramento del suo stato di salute, senza tuttavia poter esigere o farsi
promettere con certezza un risultato preciso (DTF 110 II 378). Nella
scelta e durante l'esecuzione della cura il dentista, come il medico, deve
pertanto unicamente attenersi scrupolosamente alle regole dell'arte generalmente
conosciute ed ammesse, nonché comunemente seguite ed applicate al momento
dell'intervento (DTF 108 II 61; Rep. 1989, pag. 156; SJZ 1940/1941,
pag. 157 e 158; Fellmann, op. cit., ad art. 398 CO, n. 398; Honsell,
Die zivilrechtliche Haftung des Arztes, in: ZSR 1990, pag. 140).
Nella fattispecie in esame
l'appellante ritiene inattendibile la perizia giudiziaria, secondo la quale
l'attore avrebbe effettuato l'unica cura determinante in Svizzera a
quell'epoca, ossequiando quindi le regole dell'arte medica. Essa sarebbe
infatti sconfessata dalla tesi del prof. __________, sentito quale teste per
via rogatoriale, secondo cui l'impiantologia era una terapia praticata già da
molti anni e con notevole successo.
La censura non può essere
accolta. Per mettere in dubbio l'attendibilità del rapporto peritale giudiziale
occorre infatti che sia provata l'inconcludenza di determinate affermazioni del
perito, la loro contraddittorietà con determinati elementi di fatto o con
principi fondamentali di una determinata tecnica o scienza; non è dunque
sufficiente la contraddittorietà tra due tesi tecniche o scientifiche ambedue
sostenibili: il giudice dovrà in tal caso seguire l'opinione del perito
giudiziale (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, ad art. 253, n. 4), a mente
del quale in concreto all'attore non possono essere imputati errori di sorta né
in relazione alla diagnosi né in relazione alla terapia adottata. Il ricorso all'impiantologia
all'epoca dell'intervento era infatti troppo rischiosa (perizia 27 dicembre
1994, ad 1 e 2; perizia 26 settembre 1994, ad 4), tant'è che i primi
esperimenti, avviati dal 1985, hanno dato risultati insoddisfacenti. Del resto,
solo a partire dal 1992 la tecnica impiantologica viene applicata in modo
sistematico (perizia 26 settembre 1994, ad 8).
Di conseguenza non ci si
può scostare dalle risultanze peritali per abbracciare le tesi del teste
_________ il quale, del resto, non è del tutto disinteressato alla lite, avendo
avuto in cura il convenuto dopo l'intervento dell'attore ed avendo applicato
allo stesso il metodo impiantologico. All’attore non può così essere
rimproverata nessuna violazione dell’arte medica per le cure che ha prestato al
convenuto.
- Anche il dentista,
tuttavia, ha l'obbligo d'informare il suo paziente sulla natura e sui rischi
dei trattamenti che intende applicare, a meno che si tratti di interventi
correnti, non pericolosi e non violanti in modo definitivo o durevole
l'integrità fisica. In altri termini il paziente dev'essere reso edotto in
maniera sufficiente circa l'intervento o il trattamento prospettato, affinché
vi possa acconsentire con cognizione di causa. In difetto di sufficienti
spiegazioni il dentista è pertanto responsabile e deve sopportare tutte le
conseguenze negative del caso, quand'anche avesse seguito le vigenti regole
dell'arte (DTF 108 II 59; Fellmann, op. cit., ad art. 398, n. 398
e 392; Honsell, op. cit., pag. 138).
Dalle tavole processuali
si evince che durante le cure, protrattesi per alcuni mesi, l'attore comunicò
al convenuto che la situazione era tale da non più permettere la posa di una
protesi fissa. Fu allora il paziente stesso a chiedere lumi circa la tecnica impiantologica,
di cui aveva sentito parlare. L'attore, secondo il convenuto, rispose
evasivamente e lo convinse che la posa del ponte mobile era l'unica cura
attuabile. Il dentista sarebbe così venuto meno all'obbligo di informare, visto
che la medicina è una scienza planetaria e che alcuni specialisti, per esempio
il prof. __________, a quell'epoca già ricorrevano all'impiantologia, tecnica
del resto applicata da quest’ultimo medico dentista, senza inconvenienti, al
convenuto già nel 1988.
Ora, se è vero che il
dentista ha l'obbligo di informare il paziente convenientemente, è altrettanto
vero che quest'ultimo, per poter rendere responsabile lo specialista deve
dimostrare che lo stesso è venuto meno a tale obbligo (Honsell, op.
cit., pag. 146).
Come correttamente
rilevato dal Pretore, il convenuto in concreto non vi è riuscito. Il fatto che
l'attore abbia scelto una cura tradizionale a scapito di un intervento
economicamente più oneroso, ma che era in grado di eseguire (perizia 27
dicembre 1994, ad 2), dimostra semmai il contrario, ossia che il dentista ha
agito con estrema diligenza, sconsigliando al cliente la soluzione proprio
dallo stesso ipotizzata e di cui quindi, con una verosimiglianza che rasenta la
certezza, si discusse. Si osserva a tal proposito che l'informazione dello
specialista non deve comprendere una spiegazione tecnico-scientifica, che il
profano nella maggior parte dei casi nemmeno capirebbe. Quindi anche se
l'attore avesse sostenuto, come afferma il convenuto, che l'intervento
tradizionale risultava essere l'unica cura attuabile, soffermandosi solo
fugacemente sull'applicabilità dell'impiantologia, ancora non vuol dire che il
dentista non ne abbia accennato ponendo le basi per la valida formazione del
consenso del paziente.
Giova inoltre osservare
che secondo affermata dottrina la scelta della terapia spetta sempre al
dentista, che deve procedere alla valutazione ed alla contrapposizione dei
rischi di una rispetto ad un'altra cura (Giger/Schluep, Probleme der zivilrechtlichen
Haftung des freipraktizierenden Arztes, Zurigo 1982, pag. 37; Honsell, Handbuch
des Arztrechts, Zurigo 1994, pag. 28).
Il paziente, dovesse
mancargli la fiducia nei confronti del medico curante, è del resto sempre
libero di consultare un altro specialista per ottenere un secondo parere ed
indirizzare così la sua decisione attorno alla cura cui sottoporsi..
- Ne consegue la reiezione
del gravame.
La tassa di giustizia, le
spese e le ripetibili seguono .la soccombenza integrale della parte appellante
Per i quali motivi
richiamati per le spese gli art. 147 e segg. CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
-
L'appello del 31
gennaio 1997 di __________ è respinto.
-
Le spese della
procedura di appello consistenti in
a) tassa di giustizia Fr.
450 .--
b) spese Fr.
50 .--
Totale Fr.
500.--
già anticipati
dall'appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alla
controparte Fr. 650 .-- per ripetibili d'appello.
- Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
di Lugano, Sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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