AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.276
Data decisione, Autorità:
21.04.1998, IICCA
Incarto n.
12.97.00276
Lugano
21 aprile 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire sul ricorso in nullità 10 novembre 1997 promosso da
__________ rappr. dallo studio legale __________
contro
la decisione 10 ottobre 1997 del Tribunale arbitrale composto per dirimere
una controversia contro di lui avviata da
__________ e
__________ entrambi rappr. dall’ avv. __________
con
la quale viene respinta un’istanza di sospensione della procedura arbitrale
presentata dal qui ricorrente.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti della procedura arbitrale
Considerato
in fatto ed in diritto
che tra le parti è
pendente una procedura arbitrale nella quale gli attori __________ e __________
chiedono l’accertamento della violazione, da parte di __________, degli impegni
da questi assunti nei loro confronti con una convenzione del 4 giugno 1993 con
la quale, in buona sostanza, si procedeva al riassetto societario del gruppo
che all’arbitrato è
applicabile il diritto svizzero e la procedura retta dalle norme del Codice di
procedura civile ticinese e del Concordato cantonale sull’arbitrato;
che, con istanza 3 giugno
1997, la parte __________ ha chiesto la sospensione della procedura arbitrale
ai sensi dell’art. 107 CPC motivandola con il fatto che, avanti alla Procura
della Repubblica di __________ è pendente un procedimento penale nei confronti,
tra gli altri, anche di __________ per titolo di estorsione con riferimento
alla cessione di cui al contratto 4 giugno 1993 delle quote del gruppo
__________ da parte di __________;
che il Tribunale
arbitrale, con pronuncia 10 ottobre 1997, ha respinto la domanda di
sospensione;
che __________ è insorto,
il 10 novembre 1997, con ricorso per nullità contro tale pronuncia, che
ritiene essere un lodo parziale, per manifesta violazione del diritto ai sensi
dell’art. 36 litt. f) CIA;
che le controparti non
hanno presentato specifiche osservazioni al ricorso limitandosi a richiamare la
loro presa di posizione al proposito formulata al Tribunale arbitrale;
che la decisione sulla
sospensione di una procedura arbitrale che si riferisce a motivi di opportunità
è una pura decisione di procedura, lasciata agli arbitri, che non può essere
oggetto del ricorso per nullità degli art. 36 e seg. CIA (DTF 109 Ia 81 consid.
2c in fine; Jolidon, Commentaire du concordat suisse sur l’arbitrage, ad
art. 9 CIA n. 4 pag. 195; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht,
2. Auflage, § 44.V.3, pag. 333; Lalive/Poudret/Reymond, Le
droit de l’arbitrage interne et international en Suisse, ad art. 36 CIA n.
1.1., pag. 201);
che,
comunque la voglia interpretare il ricorrente, la motivazione della pronuncia
del Tribunale arbitrale che nega la sospensione, non implica una decisione di
merito ma fa unicamente riferimento, senza con ciò esprimere giudizi finali,
alla posizione assunta in causa da __________ questi, nonostante l’esistenza
della procedura penale per estorsione che dichiara di non aver per nulla
promosso, insiste nel ritenere vincolante la convenzione 4 giugno 1993 tra le
parti, proprio sulla quale controparte fonda le proprie richieste di esecuzione
e che nega siano, da lui e da __________, dovute per altri e diversi motivi che
non l’inesistenza dell’accordo;
che in ogni caso il
giudice civile non è legato dal giudizio penale (art. 53 CO) e che, se anche
deve riferirsi alle risultanze di fatto emerse nel procedimento penale, deve
comunque valutare in modo autonomo questi elementi dal profilo giuridico (art.
112 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 112 n. 1);
che quindi la sospensione
per questo motivo si riferisce unicamente all’opportunità del giudice
(dell’arbitro) di avere elementi, emersi nel processo penale, eventualmente
utili a completazione del suo convincimento e di conseguenza la decisione
relativa non è altro che una pronuncia che disciplina il corso del procedimento
e, come tale, non suscettibile, se adottata da arbitri, di ricorso per nullità
ai sensi dell’art. 36 CIA (e nemmeno di appello in una procedura avanti alla
giurisdizione statale poiché emanata nelle forme dell’ordinanza inappellabile
come agli art. 94 e 95 CPC);
che il ricorso in nullità
di __________ deve così essere dichiarato irricevibile con il carico di tassa e
spese di giudizio mentre non si dà luogo a ripetibili alla controparte che non
ha presentato osservazioni al ricorso;
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso in
nullità 10 novembre 1997 di __________ è irricevibile.
-
La tassa di
giustizia in Fr. 2’900.- e le spese in Fr. 100.- (totale Fr. 3’000.-), già
anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.
-
Intimazione a: -
Comunicazione all’avv.
Fernando Gaja, presidente del Tribunale arbitrale con l’intero suo incarto di
ritorno.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster