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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.27
Data decisione, Autorità:
05.05.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00027
Lugano
5 maggio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.153 della Pretura di Mendrisio-Sud, promossa con petizione
11 dicembre 1995 da
rappr.
da: avv. __________
contro
rappr.
da: avv. dott. __________
con cui l’attrice
ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 3’127’416.-- oltre interessi;
Domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il
Pretore con sentenza 12 dicembre 1996 ha respinto gravando l’attrice della tassa
di giustizia di fr. 10’000.-- e di un’indennità per ripetibili di fr.
11’500.--;
Appellante
l’attrice, che con gravame dell’11 marzo 1996 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di ridurre la tassa di giustizia a fr. 1’500.-- e le
ripetibili a fr. 2’500.--;
Mentre
il convenuto con osservazioni del 3 marzo 1997 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti,
Posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Il
convenuto ha escusso l’attrice con il PE __________del 14 dicembre 1993 dell’UE
di Mendrisio a convalida di un sequestro decretato su averi bancari
dell’attrice.
Il
Pretore il 6 giugno 1994 ha respinto l’istanza di rigetto provvisorio
dell’opposizione inoltrata dal qui convenuto.
La
Camera di esecuzione e fallimenti di questo tribunale il 24 aprile 1995 ha
accolto l’appello del convenuto e ha perciò riformato il giudizio pretorile nel
senso di concedere il rigetto provvisorio dell’opposizione.
Il
15 maggio 1995 l’attrice ha promosso una prima azione di disconoscimento del
debito.
Nel
contempo essa ha impugnato la decisione della CEF con ricorso di diritto
pubblico avanti al tribunale federale, che il 29 settembre 1995 ha cassato la
sentenza della CEF.
Dal
che una nuova sentenza della CEF in data 15/21 novembre 1995, e la presente
azione di disconoscimento, inoltrata dall’attrice il 12 dicembre 1995.
Il
convenuto si è opposto all’azione con la risposta del 13 maggio 1996, in cui ha
preliminarmente eccepito la tardività dell’azione.
Le
parti hanno ribadito le proprie posizioni nella replica e nella duplica, nonché
in occasione dell’udienza preliminare del 19 settembre 1996.
B. Nella
sentenza impugnata il Pretore ha respinto la petizione siccome tardiva,
osservando che il termine per proporre l’azione ha iniziato a decorrere con la
notifica della sentenza 24 aprile 1995 della Camera di esecuzione e fallimenti
di questo tribunale, e questo anche se l’attrice ha impugnato la decisione
della CEF con un ricorso di diritto pubblico.
Stante
la soccombenza dell’attrice, il Pretore l’ha gravata di una tassa di giustizia
di fr. 10’000.--, commisurata in base ai valori minimi della LTG, e di fr.
11’500.-- per ripetibili, ritenuta la media tra l’onorario ad valorem e quello
basato sul dispendio di tempo, valutato in circa 30 ore.
C. L’attrice
con l’appello chiede la riforma del dispositivo su spese e ripetibili nel senso
di ridurre la tassa di giustizia a fr. 1’500.-- e le ripetibili a fr. 2’500.--.
La
presente procedura sarebbe stata inoltrata unicamente a titolo cautelativo, e
sarebbe in ultima analisi dovuta al ritardo del Pretore nel risolvere la
questione, sollevata dall’attrice nella prima procedura di disconoscimento, a
sapere quale sarebbe stato il destino di tale procedura nel caso, verificatosi,
di accoglimento del ricorso di diritto pubblico.
La
tassa di giustizia di fr. 10’000.-- sarebbe comunque eccessiva a fronte del lavoro
svolto dal Pretore. Si tratterebbe inoltre di un caso particolare, al quale non
potrebbe essere applicato alla lettera l’art. 17 LTG, mentre considerazioni di
equità giustificherebbero di fissare la tassa in fr. 1’500.-- applicando per
analogia l’art. 21 LTG.
Anche
l’indennità per ripetibili sarebbe eccessiva alla luce del fatto che il
convenuto ha introdotto allegati identici a quelli del primo incarto, per il
che gli sarebbero occorse al massimo 7 ore e si giustificherebbe un’indennità
di soli fr. 2’500.--.
D. Nelle
osservazioni 3 marzo 1997 con istanza di sospensione della procedura il
convenuto ha ritenuto adeguata sia l’indennità per ripetibili che la tassa di
giustizia, e ha di conseguenza postulato la reiezione del gravame.
E. Alle
osservazioni del convenuto ha fatto seguito il 7 marzo 1997 un’istanza di intersecazione
da parte dell’attrice, che chiede l’intersecazione di 9 passaggi delle
osservazioni del convenuto e l’accollo al di lui patrocinatore di una multa di
fr. 100.--.
F. Il
21 marzo 1997 il convenuto si è espresso sull’istanza avversaria, postulando a
sua volta l’intersecazione di 3 passaggi della stessa.
Considerato
in diritto:
- L’art.
17 LTG prevede una tassa di giustizia compresa tra fr. 10’000.-- e fr. 50’000.--
se il valore di causa si situa tra i 2 e i 5 milioni di franchi.
Il
Pretore ha stabilito una tassa di giustizia di fr. 10’000.--, dal che si deduce
che egli nel contesto di questa norma ha utilizzato in favore della parte tutto
il margine di manovra consentitogli dal suo vasto potere di apprezzamento.
- A
ben vedere, la questione che si pone è perciò quella a sapere se il Pretore per
qualche motivo poteva derogare ai minimi di cui all’art 17 LTG, e se il non
averlo fatto costituisce violazione del suo potere di apprezzamento in materia.
La
risposta deve essere negativa.
Avendo
la procedura di prima sede preso fine con una sentenza, non vi è evidentemente
spazio per l’applicazione dell’art. 21 LTG (cfr. invece: II CCA 1°
giugno 1993 in re L./L. e V., in cui stante lo stralcio per transazione ci si
può determinare sotto i minimi dell’art. 17 LTG), così come auspicato a torto
dall’attrice.
E’
ben vero che la sentenza si è limitata a constatare la mancanza di un
presupposto processuale, ma in assenza di una norma esplicita che imponga al
giudice in simili casi di derogare all’art. 17 LTG si deve necessariamente
ritenere che l’ampio spettro previsto dalla norma per la determinazione della
TG sia stato previsto anche (e proprio) in considerazione di casi del genere.
Ne
consegue che anche in questo caso torna applicabile la giurisprudenza di questa
Camera, secondo la quale vi è spazio per una modifica dell’apprezzamento del
Pretore da parte dell’autorità di seconda sede solo in caso di eccesso o di abuso
(II CCA, 17 luglio 1996 in re C. SA/M.; cfr. anche: Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 148, n. 15).
- Addirittura
temerarie sono poi le considerazioni secondo cui sarebbe stato compito del
Pretore, oltretutto nell’ambito dell’altra procedura, quello di illuminare
l’attrice sul da farsi, e che perciò dal suo ritardo sarebbe derivata la
presente, inutile causa.
Basti
rilevare che l’attrice ha omesso di impugnare la decisione pretorile del 12
dicembre 1996 nella misura in cui essa sancisce la tardività della presente
azione di disconoscimento, dal che l’implicita considerazione secondo cui essa
ritiene valida la prima azione da lei proposta e accetta la caducità della
seconda.
Con
questa premessa, non si vede come l’attrice possa in buona fede addebitare al
Pretore rimproveri di sorta.
- Il
gravame in poche righe a pag. 7 si china anche sulla questione delle
ripetibili.
La
soggettiva sensazione dell’appellante secondo cui l’importo di fr. 11’500.--
sarebbe eccessivo è evidentemente irrilevante, mentre del fatto che la causa si
è chiusa senza effettuazione di istruttoria e delle analogie con la causa
OA.95.60 il Pretore ha sicuramente tenuto conto con tale quantificazione (consid.
6, pag. 3, indicazione tra parentesi).
Si
deve poi ritenere che l’onorario ad valorem applicando il minimo della TOA
sarebbe di circa fr. 94’000.--, e si può senza dubbio considerare che in
concreto è stato compiuto almeno 1/3 delle prestazioni necessarie ad un
completo processo di prima sede.
Alla
quantificazione del tempo necessario per l’effettuazione di tali prestazioni in
30 ore da parte del Pretore che, lo si ripete, ha tenuto conto dell’analogia
delle due cause, l’attrice si limita a contrapporre in maniera apodittica la
propria opinione, svestita di qualsiasi riscontro oggettivo, secondo cui
sarebbero state sufficienti 7 ore.
Anche
volendo ammettere, al semplice livello di ipotesi, che la verità stesse da
qualche parte nel mezzo, e che 20 ore dovessero essere ritenute sufficienti, si
otterrebbe una diminuzione di 1/3 dell’onorario ad horam, ed uno scarto ancora
minore nel computo dell’onorario globale, dopo mediazione con quello ad
valorem, il che per la giurisprudenza di questa Camera non costituisce ancora
abuso dell’ampio margine di apprezzamento accordato al Pretore (II CCA
17 luglio 1996 citata).
Rimarrebbe
comunque ancora l’incognita relativa alla retribuzione oraria, tema sul quale
l’attrice è del tutto silente, e sul quale deve essere accordato al Pretore un
ulteriore margine di apprezzamento (II CCA 17 luglio 1996 citata, in cui
è stato ritenuto consono alle particolarità del caso un onorario di fr. 220.--
all’ora).
In
definitiva, non risulta alcun elemento oggettivo, a prescindere dall’opinione
dell’attrice, che permetta di ritenere arbitraria la determinazione delle
ripetibili in fr. 11’500.--, somma che questa Camera, dopo valutazione delle
particolarità del caso, ritiene di poter considerare non lesiva dei dettami
della TOA e del CPC.
- Stabilito
ciò, argomentazioni di economia di giudizio, legate al carico di lavoro
complessivo questa Camera, suggeriscono di prescindere da qualsiasi
considerazione sulle istanze di intersecazione delle parti, ritenuto che esse
riguardano passaggi di allegati avversari del tutto ininfluenti ai fini della
presente sentenza, siccome dedicati alla rievocazione di fatti estranei alla
questione della tassa di giustizia e delle ripetibili.
Le
parti e i loro patrocinatori sono invitati, semmai, a dirimere in altre sedi,
del resto già da loro frequentate, il contenzioso che li oppone.
Ne
segue la reiezione del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza dell’attrice, ritenuto
tuttavia che nella commisurazione delle ripetibili non si può prescindere
dall’osservare che le osservazioni 3 marzo 1997 del convenuto sono solo in
minima parte pertinenti con i temi della domanda di giudizio contenuta
nell’appello.
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
30 gennaio 1997 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
L’attrice
rifonderà al convenuto fr. 250.-- per ripetibili d’appello.
III. Le
istanze di intersecazione delle parti sono evase ai sensi del considerando 5.
IV. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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