AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.249
Data decisione, Autorità:
04.08.1998, IICCA
Incarto n.
12.97.00249
Lugano
4 agosto 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa - inc. no. OA.94.00870 (già 1663) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 -
promossa con petizione 30 marzo 1993 da
entrambi
rappr. dallo studio legale __________
contro
____________________rappr. dallo studio legale __________
con cui
gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento, in ragione
di metà ciascuno, di complessivi fr. 50’731.- oltre interessi;
domanda
avversata dalla convenuta, la quale ha postulato la reiezione della petizione,
e che il Pretore, con sentenza 5 settembre 1997, ha integralmente respinto;
appellanti
gli attori con atto di appello 29 settembre 1997 con cui chiedono la riforma
del giudizio pretorile nel senso di accogliere la petizione con protesta di
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
con osservazioni 4 novembre 1997 la convenuta ha postulato la reiezione del
gravame, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Il
16 marzo 1990 __________ intenzionati a speculare in borsa, aprirono presso la
succursale di __________ della __________ la relazione bancaria __________
“__________ ”, costituita segnatamente da un conto corrente e da un deposito
titoli (doc. A), conferendo in seguito procura amministrativa ad __________
(doc. 1), specialista del mercato giapponese.
Il
23 aprile 1990, ottenuta una linea di credito in conto corrente di fr.
100’000.-, garantita dai valori in deposito e dagli averi in conto investimento
fiduciario (doc. 4) sul quale ciascun contitolare aveva nel frattempo fatto
confluire fr. 25’000.-, essi iniziarono ad effettuare investimenti in borsa.
B. Nell’autunno
1990, essendosi prodotto un importante saldo passivo sul conto corrente, non
più coperto dal valore dei titoli acquisiti e dal deposito fiduciario, la banca
ha imposto ai clienti di coprire le perdite sul conto: liquidati i titoli
ancora esistenti, ogni contitolare, oltre a perdere la propria quota di fr.
25’000.-, ha pertanto dovuto rifondere alla banca fr. 38’500.-.
C. Con
la petizione che qui ci occupa __________ e __________ rimproverando alla
__________ una violazione contrattuale per aver eseguito il 31 luglio 1990
l’acquisto di __________ “__________ ” nonostante il conto a quel momento non
disponesse della necessaria copertura, hanno chiesto lo storno di tale
operazione (conclusa, dopo la vendita dei titoli, con una perdita complessiva
di fr. 101’462.-) e di conseguenza la condanna della banca al pagamento, in
ragione di metà ciascuno, di complessivi fr. 50’731.-, corrispondenti alla
quota parte del danno subito da entrambi.
La convenuta si è opposta
alla petizione sollevando dapprima l’eccezione di carenza di legittimazione
attiva; nel merito essa ha contestato l’esistenza di una sua eventuale
responsabilità per il danno derivante dall’acquisto dei titoli “__________ ”,
osservando che lo stesso era piuttosto dovuto all’agire del procuratore,
ritenuto inoltre che i contitolari avevano comunque ratificato l’operazione accettando
tra l’altro senza riserve di risarcire alla banca lo scoperto in conto.
D. Il Pretore, con la
querelata sentenza, ha respinto la petizione.
Il giudice di prime cure,
ammessa preliminarmente la legittimazione attiva degli attori, ha negato una
responsabilità della banca convenuta nell’operazione “__________ ”: a suo
giudizio, il fatto che già in precedenza la linea di credito fosse stata più
volte superata, il modo di operare del procuratore __________ che sin
dall’inizio aveva sconfinato il limite di credito, la tacita accettazione di
almeno tre dei titolari di questi continui sconfinamenti e la natura
speculativa degli investimenti avevano senz’altro avuto quale conseguenza
l’accettazione da parte della banca di considerare la linea di credito in base
alla copertura del deposito titoli. In ogni caso nemmeno risultava che in
occasione dell’operazione contestata il limite di credito adottato dalla banca
fosse stato superato; neppure era evidente poi che la banca avesse l’obbligo di
impedire superamenti della linea di credito nel caso di specie, ove si trattava
di superamenti temporanei, le operazioni dovendo avvenire in pochi giorni.
In definitiva, atteso che
la perdita subita dagli attori non era dipesa tanto dall’operazione “__________
” in quanto tale, ma piuttosto dal fatto che lo scoppio della Guerra del Golfo
aveva fatto crollare il mercato, tra cui il titolo in questione, ne ha concluso
per la reiezione della petizione.
E. Con l’appello gli
attori chiedono la riforma del giudizio pretorile nel senso di accogliere la
petizione con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Gli appellanti affermano
innanzitutto che, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, nel caso
concreto il limite di credito -anche quello eventualmente adottato dalla banca-
era stato superato. In tali circostanze essi ritengono vi debba senz’altro
essere una responsabilità della banca: il rispetto del limite di credito, se da
una parte serviva evidentemente a garantire la banca, dall’altra costituiva però
anche il limite massimo della perdita che il cliente era disposto ad accettare.
F. Delle osservazioni
all’appello con cui la convenuta ha postulato la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
considerando
in diritto
- Per sgombrare il
campo da possibili equivoci derivanti da un’erronea interpretazione delle
cifre, si impone dapprima di far chiarezza sullo stato del conto “__________ ”
il 31 luglio 1990.
In base ai documenti bancari
agli atti (doc. D1 e doc. 5) si è così potuto evincere che con l’acquisto dei
__________ “__________ ” il saldo passivo del conto corrente della relazione
bancaria è passato da fr. 251’598.- a fr. 384’715.- (con un aumento di fr.
133’177.-), mentre nel contempo, invariato il valore del deposito fiduciario in
fr. 100’000.-, quello del deposito titoli è progredito da fr. 220’825.- a fr.
352’825.- (aumento di fr. 132’000.-).
- Gli appellanti, come
accennato, rimproverano alla banca di aver autorizzato l’operazione in
questione nonostante la stessa -a loro dire- eccedesse il limite di credito di
fr. 100’000.- rispettivamente non fosse coperta dalle garanzie.
Essi ravvisano in tale
comportamento della convenuta una violazione contrattuale.
2.1 Preliminarmente si
osserva che il Tribunale federale in due recenti sentenze, non pubblicate nella
raccolta ufficiale (ICCTF 8 aprile 1992 in re banca X./ B., 6 gennaio
1995 in re banca X./K., commentate da Thévenoz, Jurisprudence récente
relative aux opérations bancaires, in JDBF 2/1995 p. 159 e segg.), ha avuto
modo di precisare che la concessione di un limite di credito a un cliente da
parte di una banca rispettivamente la conferma di quest’ultima di eseguire
un’operazione solo in presenza di determinati margini di garanzia giova non
solo all’istituto di credito, che si premunisce così dalle eventuali perdite
che l’operazione stessa potrebbe comportare, bensì anche al cliente medesimo,
sempre che dalla pattuizione risulti che egli intendeva limitare il suo rischio
di perdita entro i limiti di credito o di garanzia noti alla controparte. Se
pertanto la banca, dando seguito all’istruzione di un procuratore esterno, non
rispetta quei limiti, essa può essere resa responsabile nei confronti del
cliente del danno che gli è derivato.
2.2 Quanto alle singole
censure sollevate dagli appellanti nel caso di specie, si osserva quanto segue:
- L’istruttoria ha
chiaramente provato che la linea di credito di fr. 100’000.- venne superata a
più riprese -a p. 5 della replica gli stessi attori confermano che in
precedenza vi fossero già stati dei superamenti del limite di credito- ed in
particolare sin dalla prima operazione effettuata.
Stando così le cose, non
avendo i quattro contitolari, seppur debitamente informati dal procuratore
__________ (il quale ha precisato “sceglievo l’operazione favorevole, davo
l’ordine alla banca e ne informavo poi i contitolari”), mai avuto nulla da
ridire in proposito ed anzi avendo essi -e con loro la banca- tacitamente
avallato tutte le operazioni che vennero eseguite in tal modo, se ne deve
concludere che gli attori non possono in buona fede trarre alcun beneficio dal
fatto che anche in occasione dell’operazione “__________ ” vi sia stato un
superamento della linea di credito.
- Ben più complesso è
il discorso a sapere se a quel momento l’operazione fosse sufficientemente
coperta ovvero se la banca disponesse delle necessarie garanzie per poter dar
seguito alla stessa.
Gli accordi tra le parti
prevedevano -come detto- la concessione di un limite di credito in conto
corrente di fr. 100’000.- garantito dai valori in deposito e dagli averi in
conto investimento fiduciario, “garanzie che vengono anticipate, tenendo conto
del margine usuale; inoltre il valore di anticipo (valore ./. margine) deve
costantemente coprire il limite citato sopra” (doc. 4).
Ci si potrebbe
innanzitutto chiedere se quest’ultima clausola, avendo le parti consensualmente
e costantemente superato il limite di credito pattuito, abbia ancora una
rilevanza pratica, oppure se le parti non vi abbiano tacitamente derogato in
favore di altre disposizioni.
4.1 Nell’ipotesi in cui le
parti avessero derogato a quell’accordo e avessero concordato l’ammissibilità
delle operazioni nella misura in cui erano coperte dal valore dei titoli
presenti ed in acquisizione (e non più solo in funzione del valore di
anticipo), ipotesi quest’ultima evocata dai testi __________ (secondo cui
“l’operazione __________ era garantita dai titoli esistenti in deposito più il
valore dei titoli acquisiti”) e __________ (il quale riferisce dapprima che “di
sconfinamenti della linea di credito ve ne sono sempre stati e tollerati in
base al valore del deposito di titoli” e in seguito conclude che le
particolarità del caso hanno comportato “l’accettazione da parte della filiale
di considerare la linea di credito in base alla copertura data dal deposito
titoli”), se ne dovrebbe gioco forza concludere che la banca non poteva
ragionevolmente opporsi all’esecuzione dell’operazione “__________ ”, il saldo
negativo del conto corrente (fr. 384’715.-) essendo ampiamente coperto dal
valore del deposito fiduciario (fr. 100’000.-) e da quello del deposito titoli
(fr. 352’825.-), il che escludeva una sua eventuale responsabilità.
4.2 Se invece si dovesse
ammettere che la menzionata clausola contrattuale aveva ancora validità e che
perciò la banca era tenuta a dar seguito all’operazione solo nella misura in
cui il valore di anticipo delle garanzie avesse superato il saldo negativo del
conto corrente, si dovrebbe di principio concludere che l’operazione
“__________ ” non era sufficientemente coperta, e ciò sia applicando il valore
di anticipo del 25% (in tal caso, a fronte di un saldo negativo del conto
corrente di fr. 384’715.- vi sarebbe infatti un valore di anticipo di soli fr.
188’206.25), sia applicando quello del 75% (in tal caso il valore di anticipo
aumenterebbe a fr. 365’618.75, rimanendo comunque inferiore al saldo del conto
corrente).
Alla luce di quanto segue,
ciò tuttavia non basta ancora per ammettere in concreto una responsabilità
della convenuta.
L’istruttoria ha in
effetti provato che in un primo momento la funzionaria __________ rifiutò
l’operazione e che solo in seguito l’autorizzò, su insistenza del procuratore
__________ il quale aveva promesso che la stessa sarebbe stata portata a
termine in tempi brevi (cfr. la menzione nel doc. 5 -ritenuta per altro fedefacente
dagli stessi attori, che in effetti la riportano a p. 11 del loro gravame-
“ordine respinto in un primo tempo da Sig. ra __________ poi autorizzato su
insistenza di __________. il quale ha promesso una vendita immediata”,
ulteriormente precisata in sede testimoniale dalla teste , la quale,
pur non evocando l’intero episodio, ha aggiunto che “... mi fece
capire che la vendita dei titoli sarebbe avvenuta nel corso della settimana o
al più presto, come del resto era avvenuto in precedenza”).
Ora, atteso che il
procuratore __________ era pacificamente un socio (e non un terzo qualsiasi)
della società semplice composta dai quattro titolari del conto “__________ ” e
che in quanto unico beneficiario di una procura amministrativa egli di fatto
era stato designato quale socio amministratore ai sensi dell’art. 535 cpv. 1
CO, ciò che per legge presume la facoltà di quest’ultimo di rappresentare la
società o tutti i soci verso i terzi (art. 543 cpv. 3 CO), ne discende che la
sua insistenza nel far autorizzare l’operazione rispettivamente la sua promessa
di concludere la stessa in breve tempo si presumevano emananti dai soci stessi,
sia che essi fossero a conoscenza dell’operazione sia che non lo fossero:
dovendosi con ciò ammettere, nelle particolari circostanze, che essi avevano
esplicitamente chiesto alla banca di autorizzare l’operazione “__________ ” pur
in assenza delle necessarie coperture, essi stessi ed in particolare i qui
attori sono alquanto malvenuti a rimproverare ora l’istituto di credito per
aver dato seguito alle loro istruzioni, tanto più che con il loro atteggiamento
avevano chiaramente palesato alla banca che non intendevano, almeno in tale
occasione, limitare il proprio rischio di perdita al valore di anticipo dei
titoli.
In ogni caso, a
prescindere da quanto appena esposto, l’istruttoria ha pure accertato che la
serietà, la competenza dell’investitore (in casu, indubbie) e i precedenti
avuti con lui (teste __________) avrebbero senz’altro permesso alla banca,
nonostante l’insufficiente copertura, la concessione di ulteriori facilitazioni
(così il teste __________: “in casi particolari chi ha la responsabilità
dell’operazione può concedere delle facilitazioni ritenuta la serietà del
cliente”), tanto più che in concreto l’operazione non risultava sproporzionata
per raffronto alle precedenti e inoltre i valori a disposizione del cliente
superavano pur sempre il saldo del conto corrente.
I titolari del conto erano
inoltre ben coscienti del fatto che, in base agli accordi, la banca poteva pure
concedere dei superamenti dei limiti garantiti per brevissimi periodi, cioè per
il tempo necessario ad una determinata operazione (teste ), ed è
anche per questo motivo -a seguito della promessa da parte di __________ di una
rapida chiusura dell’operazione “ ”- che la funzionaria __________
aveva autorizzato quell’operazione.
-
Non potendosi, per i
motivi sopra esposti, ravvisare una responsabilità della banca convenuta per
l’operazione “__________ ”, la petizione deve essere respinta, senza che sia
necessario esaminare la fondatezza o meno dell’eccezione di carenza di
legittimazione attiva.
-
Ne discende la
reiezione del gravame.
La tassa di giustizia, le
spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 29
settembre 1997 di __________ e __________ è respinto.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
1’480.-
b) spese fr.
20.-
Totale fr.
1’500.-
da anticiparsi dagli
appellanti in solido, restano a loro carico con l’obbligo di rifondere alla
parte appellata fr. 2’000.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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