AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.226
Data decisione, Autorità:
16.12.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00226
Lugano
16 dicembre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa, Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.244 della Pretura di Locarno-Città promossa con petizione
31 agosto 1995 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 8’954.--
oltre accessori a titolo di mercede dell’appaltatore;
Domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il
Pretore con sentenza 22 agosto 1997 ha accolto;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello del 18 settembre 1997 chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attore con osservazioni del 31 ottobre 1997 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti
Posti a giudizio i
seguenti punti di questione:
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Il
convenuto nel 1993 ha appaltato all’attore l’installazione dell’impianto di
riscaldamento nell’ambito della ristrutturazione della sua casa __________
Per
le prestazioni eseguite l’attore ha emesso una fattura di complessivi fr.
34’454.--, pagata dal convenuto in misura di fr. 25’500.--, mentre il saldo di
fr. 8’954.-- oltre interessi è oggetto della petizione in rassegna.
Nella
risposta del 2 novembre 1995 il convenuto si è opposto alla petizione adducendo
la sproporzione tra l’entità dei lavori eseguiti e la fatturazione degli stessi
da parte dell’attore, ritenuta eccessiva anche dal perito incaricato dal
convenuto stesso. I bollettini di lavoro, peraltro non controfirmati dal
committente, sarebbero in particolare inaccettabili per l’eccessivo numero di
ore ivi menzionato. Nulla più sarebbe pertanto dovuto dopo il pagamento degli
acconti.
B. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un
contratto di appalto retto dagli art. 363 e segg. CO, ha ritenuto che in
assenza di accordi differenti la mercede spettante all’attore sarebbe da
commisurare in applicazione dell’art. 374 CO, ovvero in base al valore del
lavoro e del materiale impiegato. Il perito giudiziario avrebbe concluso per la
correttezza della fatturazione dell’attore, e perciò il diverso parere del
convenuto e del perito da lui incaricato non meriterebbero protezione.
Dal
che l’accoglimento della petizione per fr. 8’954.-- oltre interessi al 5% dal
24 novembre 1994.
C. Con
l’appello il convenuto postula la riforma del giudizio pretorile nel senso di
respingere la petizione, ritenendo che il Pretore avrebbe giudicato la
fattispecie in maniera per lui inaccettabile.
Punto
di partenza per la disamina del caso sarebbero le tariffe di categoria (ASPLI),
che solo i periti avrebbero adottato, mentre l’attore avrebbe fatturato con
metodi e sistemi propri.
A
torto sarebbe inoltre stato conferito credito ai rapporti di regia allestiti
dall’attore, sui quali il convenuto avrebbe sollevato giustificate riserve, non
risolte dal perito o dal Pretore, e che comunque non sarebbero da lui stati
sottoscritti. La perizia giudiziaria sarebbe di conseguenza opinabile in quanto
fondata su detti rapporti, mentre non si potrebbe affermare, come invece a
torto ritenuto nel giudizio pretorile, che la verifica della fattura era
possibile senza fare capo a detti documenti.
Pure
errata sarebbe poi la decisione di dipartirsi dalle risultanze della perizia
allestita prima della causa, non trattandosi di perizia di parte, ma di referto
allestito su richiesta del convenuto ma senza che l’attore avesse formulato
opposizioni a questo modo di procedere, mentre sarebbero abusive le
contestazioni sollevate in proposito solo dopo avere conosciuto le risultanze
della perizia.
D. Delle
osservazioni 31 ottobre 1997 dell’attore, che chiede la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Il
contratto di appalto conosce solamente due tipi di mercede dell’appaltatore: quella
preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO), e quella che non è
preventivamente stata stabilita, o che lo è stata solo in via approssimativa (art.
374 CO).
Non
essendo in concreto stata pattuita alcuna mercede a corpo -nessuna delle parti
lo pretende-, è di conseguenza necessariamente applicabile la norma dispositiva
dell’art. 374 CO, con la mercede è da determinare in base al valore del lavoro
e del materiale (II CCA 18 giugno 1996 in re S./B.), ritenuto che
l’onere della prova in proposito incombe evidentemente all’appaltatore (per
tante: II CCA 21 marzo 1997 in re I. SA/E. SA).
- Il
convenuto solleva obiezioni al riguardo dei bollettini di lavoro dell’attore
(plico doc. C), da lui non sottoscritti, che egli ritiene non affidabili e perciò
non rappresentativi del valore dell’opera dell’artigiano, così che anche la
perizia giudiziaria, allestita in base ad essi, sarebbe di conseguenza poco
attendibile.
Si
può in primo luogo concordare con il convenuto, per quanto rilevante, sul fatto
che i bollettini di lavoro dell’attore non hanno di principio efficacia
probatoria maggiore di qualsiasi altra affermazione di parte dell’appaltatore
se non sono controfirmati per approvazione del committente (II CCA 8
agosto 1996 in re S. SA/D., 21 novembre 1994 in re F./G.; Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 183, n. 10; Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, n. 1220),
e perciò con la loro produzione l’attore non ha ancora fornito prova alcuna quo
all’estensione e al valore dell’opera da lui fornita.
Nel
caso di specie si rileva tuttavia che le obiezioni del convenuto non riguardano
le opere eseguite in quanto tali -sulla cui estensione e sul cui compimento vi
è perciò di principio consenso- ma solo il quantitativo di lavoro (e perciò di
denaro) che sarebbe stato necessario alla loro esecuzione (esplicito: risposta,
pag. 2; cfr. anche il punto 3 dell’appello, pag. 6, nonché le premesse del
perito privato al suo referto doc. F).
Di
conseguenza ben poteva il perito fondare il proprio lavoro sulle risultanze dei
bollettini di lavoro limitatamente alle (incontestate) opere ivi indicate come
eseguite, limitando la verifica critica di detti bollettini -e, di riflesso,
della fatturazione dell’appaltatore- al controllo della quantità di lavoro
necessaria all’esecuzione delle opere indicate, così come del resto ha
giustamente fatto l’esperto nominato dal Pretore.
- La
verifica operata dal perito giudiziario ha comprovato la sostanziale
correttezza della fatturazione dell’attore sia dal punto di vista
dell’indicazione della quantità di lavoro necessaria al compimento dell’opera -l’attore
avrebbe impiegato circa 3 ore in meno di quanto previsto dalle norme di
categoria (perizia, pag. 1 e allegato 1)- che da quello della retribuzione
unitaria (perizia, pag. 1).
Le
contestazioni del convenuto al riguardo di queste chiare risultanze sono,
quando comprensibili, quanto mai generiche ed inconcludenti, e si esauriscono
in pratica nella vuota invocazione del diverso esito della perizia privata, ma
il raffronto tra i due referti -in ogni caso proceduralmente superfluo non
risultando gravi lacune o incoerenze della perizia giudiziaria (II CCA 27
novembre 1993 in re R./Q. e llcc.; Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art.
90, n. 18)- conduce semmai a ritenere poco attendibile la perizia di parte e
non quella giudiziaria.
Il
perito __________ giungerebbe infatti al risultato di confermare anch’egli
l’ordine di grandezza della fattura dell’attore applicando le tariffe di
categoria (doc. F, pag. 2: fr. 13’127.10 per gli apparecchi, fr. 18’062.70 per
il lavoro e fr. 2’032.50 alla voce diversi = fr. 33’222.30) se non fosse per
uno sconto del 30% sulle tariffe di categoria che egli ritiene di dovere
applicare per il motivo che i prezzi di mercato sarebbero in tal misura
inferiori a quelli della tariffa APSLI (doc. F, pag. 1).
Se
ne deve perciò dedurre che il perito privato ha nel complesso concordato con
quello giudiziario sul quantitativo di lavoro necessario per l’opera in
questione, e che le divergenze riguardano in ultima analisi unicamente la
retribuzione unitaria dell’artigiano.
Avendo
l’appellante medesimo affermato l’applicabilità delle tariffe di categoria
(appello, pag. 3), non si vede per quale motivo l’attore avrebbe dovuto
lavorare per il 30% di meno, così che le obiezioni del convenuto fondate sulle
risultanze della perizia privata possono senz’altro essere respinte.
- Infondata
è poi anche la tesi secondo cui l’attore non potrebbe sollevare obiezioni alle
risultanze della perizia privata per il motivo che egli avrebbe consentito al
suo allestimento.
Dalla
corrispondenza preprocessuale risulta in effetti unicamente che l’attore si è
dichiarato disposto ad attendere l’esito del controllo della fattura (doc. 5),
mentre il ravvisare in disponibilità anche la volontà di sottostare all’esito
della perizia costituisce un’evidente forzatura della volontà dell’attore,
dovendosi piuttosto ammettere, secondo l’ordinario andamento delle cose, che
tale disponibilità si limitasse semmai alla sola astensione dall’avvio di
procedure di incasso nelle more della procedura di verifica della fattura.
Ne
deve conseguire la reiezione del gravame, di evidente natura dilatoria.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza del convenuto (art. 148
CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
-
L’appello
18 settembre 1997 __________ è respinto.
-
Le
spese della procedura di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr. 20.--
Totale fr.
500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
all’attore fr. 700.-- per ripetibili di appello.
- Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster