Appeal dismissed in action to deny debt and set-off claim

12.1997.225Outro Tribunal16 de dez. de 1997Dismissed

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Resumo

The plaintiff appealed against the dismissal of his action for denial of debt and his counterclaim based on alleged renovation works. The appellate court held that neither the preliminary agreement nor the later notarized sale deed established a binding obligation on the defendant to pay those works, and the testimonial and documentary evidence did not prove a compensatory claim. The appeal was dismissed and the appellant was ordered to bear appellate costs and pay party compensation.

Regest

Art. 216 CO; Art. 22 cpv. 1 CO; action en désaveu de dette et compensation fondée sur prétendues prestations de transformation: la charge de la preuve de la créance compensatoire incombe au débiteur qui l’invoque. Une simple mention d’« Ausbau nach sep. Abmachungen » ne constitue ni un accord définitif sur l’exécution et le paiement de travaux indéterminés ni un engagement ferme de conclure ultérieurement un contrat. À défaut d’un accord séparé établi, ni l’acte de vente notarié ni des témoignages relatifs à d’autres rapports contractuels ne suffisent à démontrer une dette du créancier poursuivant; le silence de l’acte sur la répartition des coûts n’autorise pas à en déduire, à lui seul, une obligation de paiement. Les frais suivent la succombance (consid. 1-4).

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1997.225

Data decisione, Autorità: 16.12.1997, IICCA

Incarto n. 12.97.00225

Lugano 16 dicembre 1997/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa, Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.78 della Pretura di Locarno-Città promossa con petizione 8 settembre 1995 da

__________ rappr. dall'avv. __________

contro

__________ rappr. dall'avv. __________

con cui l’attore ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 21’000.-- oltre interessi e la condanna della convenuta al pagamento di fr. 26’430.05 oltre accessori a titolo di mercede dell’appaltatore;

Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 19 agosto 1997 ha respinto;

Appellante l’attore, che con atto di appello del 18 settembre 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere l’azione di disconoscimento;

Mentre la convenuta con osservazioni del 21 ottobre 1997 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

Posti a giudizio i seguenti punti di questione:

    • se deve essere accolto l’appello
    • tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto:

A. La convenuta ha escusso l’attore per un debito di fr. 21’000.-- oltre interessi a valere quale saldo del prezzo di vendita di un appartamento, ottenendo il 4 agosto 1995 dalla Pretura di Locarno-Città il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dall’attore al precetto esecutivo a suo tempo intimatogli.

B. Con la petizione in rassegna l’attore ha chiesto il disconoscimento di tale debito e la condanna della convenuta al pagamento di fr. 26’430.05 oltre accessori.

Egli vanterebbe un credito compensatorio di fr. 47’430.05 relativo ad opere di sistemazione effettuate in un locale deposito da lui venduto alla convenuta, ragione per cui, dopo deduzione del di lei credito, sarebbe l’attore ad essere creditore della convenuta del maggiore importo di fr. 26’430.05 oltre interessi.

C. Nella risposta del 22 novembre 1995 la convenuta ha preliminarmente eccepito l’incompetenza territoriale del giudice adito mentre nel merito ha contestato la sussistenza della pretesa compensatoria, asserendo che l’accordo preliminare del 25 febbraio 1992 (doc. F), dal quale l’attore pretendeva di trarre diritto, era stato superato dall’atto notarile di vendita, così che nulla era dovuto all’attore per i lavori da lui eseguiti, dovendosi ritenere il loro costo incluso nel prezzo di vendita dell’immobile.

D. Con sentenza 25 aprile 1996 questa Camera ha deciso l’eccezione di incompetenza territoriale nel senso di respingerla al proposito dell’azione di disconoscimento e di ammetterla al riguardo dell’azione creditoria proposta dall’attore.

E. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha respinto la petizione ritenendo non provata l’esistenza del credito compensatorio vantato dall’attore, mentre verosimile sarebbe la tesi della convenuta secondo cui con l’atto di vendita, silente sul tema, sarebbe stata superata la questione dell’eventuale credito relativo alle opere di sistemazione dell’immobile venduto.

F. Con l’appello l’attore postula la riforma del giudizio pretorile nel senso di ammettere l’azione di disconoscimento, ritenendo che il Pretore abbia valutato erroneamente il materiale probatorio agli atti, in particolare le risultanze delle deposizioni __________, __________ e __________r, ed abbia addirittura completamente omesso di considerare i doc. E, F, G10.

Sottolinea che in base a dette risultanze istruttorie il silenzio dell’atto notarile significherebbe che i necessari lavori di sistemazione non erano inclusi nel prezzo dell’immobile, così che vi sarebbero le premesse per potere accogliere la fondata eccezione di compensazione sollevata dall’attore.

G. Delle osservazioni 21 ottobre 1997 della convenuta, che chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto:

  1. Nell’azione di disconoscimento l’onere della prova circa l’esistenza della pretesa posta in esecuzione incombe al creditore che vi viene convenuto, e non all’attore (per tante: II CCA 4 dicembre 1997 in re M./P.; Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 5. edizione, pag. 147).

Se però, come nella specie, il debitore si limita a sollevare l’eccezione di compensazione con una contropretesa a lui spettante, si deve ritenere l’implicita ammissione della pretesa attorea, la cui prova è perciò da ritenere così fornita dal creditore (II CCA 22 settembre 1997 in re T./W.), mentre il debitore è per sua parte tenuto a fornire la prova concreta dell’esistenza e dell’ammontare della pretesa compensatoria.

  1. L’attore ravvisa il fondamento della propria pretesa compensatoria nello scritto del 25 febbraio 1992 denominato “Vereinbarung” (doc. F) e sottoscritto dalle parti di questa causa e dalla ____________________ scritto che, a mente sua, “prevedeva dei lavori di sistemazione secondo accordi separati” (petizione, pag. 3; cfr. anche le conclusioni, pag. 2 e 3).

A prescindere dalla questione della validità di tale “Vereinbarung”, che è nulla per vizio di forma almeno nella misura in cui costituisce l’impegno all’acquisto di un fondo (art. 216 CO), risulta evidente già solo ad una prima lettura che essa non ha natura contrattuale vincolante nemmeno nella misura in cui riguarda gli asseriti lavori di sistemazione.

La dicitura “Ausbau nach sep. Abmachungen” non è infatti assimilabile ad un consenso definitivo sull’esecuzione di non precisati lavori né costituisce impegno alla stipulazione di un contratto futuro (art. 22 cpv. 1 CO), ma rinvia esplicitamente ad accordi separati (“sep. Abmachungen”), ovvero, prima di essi, a future trattative, senza però la garanzia o l’obbligo all’effettivo raggiungimento di tali accordi separati, e senza nemmeno che si debba ritenere in qualche maniera implicito l’obbligo della convenuta al pagamento degli eventuali lavori.

In altri termini, la “Vereinbarung” doc. F non fornisce da sola la prova che le parti abbiano effettivamente stipulato un contratto di appalto, o comunque che la convenuta si sia impegnata al pagamento di futuri lavori di sistemazione.

  1. Dopo la predetta “Vereinbarung”, le parti sull’oggetto in questione risultano in base agli atti avere stipulato, nella forma dell’atto pubblico, solo il contratto di compravendita dell’unità di proprietà per piani n. __________del comune di __________ (doc. E del 15 maggio 1992).

Il contratto al punto 5 fa riferimento a non precisati “Bauarbeiten”, unicamente per statuire che il venditore, ovvero l’attore, presta garanzia ai compratori per la corretta esecuzione di detti lavori nel contesto dei contratti da lui stipulati con architetto, ingegnere, fornitori ed artigiani.

La clausola non contiene per contro un’esplicita indicazione circa il destino dei costi derivanti da tali contratti.

  1. Il Pretore, in base a vari convergenti elementi, ha ritenuto con convincente motivazione che tale silenzio significherebbe che il costo dei lavori è da considerare incluso nel prezzo della vendita immobiliare, decisione che l’attore contesta.

4.1 In primo luogo va senz’altro rilevato che dal silenzio dell’atto notarile si deve almeno concludere che neppure esso costituisce quelle “sep. Abmachungen” riservate con l’accordo doc. F, e perciò non risulta esistere un atto scritto che ponga a carico della convenuta i costi in questione.

4.2 Nemmeno dalle deposizioni testimoniali si può evincere l’esistenza certa di accordi tra le parti volti a scaricare sulla convenuta l’onere dei lavori di sistemazione.

Anche volendo non considerare la deposizione __________, esplicitamente contraria alla tesi dell’appellante e che questi a torto giudica sospetta, si deve comunque ritenere l’irrilevanza delle deposizioni __________ e __________, invocate dal ricorrente nel suo gravame, siccome riferite a rapporti contrattuali differenti da quelli in oggetto in quanto riguardanti altre quote di proprietà per piani dello stabile in oggetto, e dai quali è perciò arbitrario volere trarre per analogia conclusioni vincolanti per il caso in questione.

4.3 Addirittura incomprensibile è il rimprovero al Pretore di avere totalmente negletto i doc. E e F, essendo del tutto manifesto che gli stessi sono invece stati considerati ai fini del giudizio (cfr. il consid. 4).

Quo al doc. G10, peraltro privo di firma, esso costituisce una mera dichiarazione della parte attrice, come tale irrilevante dal profilo procedurale.

Ma quand’anche lo si volesse considerare una ricevuta di fr. 20’000.-- pagati dalla convenuta per i lavori di sistemazione, esso non permetterebbe evidentemente di ritenere che questa sia debitrice di ulteriori importi per quel motivo.

Ne deve conseguire la reiezione del gravame.

Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi, richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

  1. L’appello 18 settembre 1997 __________ è respinto.

  2. Le spese della procedura di appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 780.--

b) spese fr. 20.--

Totale fr. 800.--

già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 1’200.-- per ripetibili di appello.

  1. Intimazione: -

Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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