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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.210
Data decisione, Autorità:
12.11.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00210
Lugano
12 novembre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.1067 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3,
promossa con petizione 10 maggio 1994 da
rappr.
da: avv. __________
contro
__________ rappr. da: avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 52’133.--
oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatore;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 27 giugno 1997 ha accolto per fr. 49’633.-- oltre
interessi;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 4 settembre 1997 postula la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attore con osservazioni del 26 settembre 1997 chiede la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore
è stato incaricato dalla convenuta nel 1992 di portare a termine le opere di
arredamento interno, ivi compreso il banco bar, per due esercizi pubblici, uno
a __________ e uno a __________.
Stante
il mancato pagamento delle due fatture da lui emesse, una di fr. 26’433.--
(doc. C) e una di fr. 25’700.-- (doc. D), l’attore procede per l’incasso della
mercede di complessivi fr. 52’133.-- oltre interessi.
B. Nella
risposta del 7 novembre 1994 la convenuta si è opposta alla petizione adducendo
l’esistenza di pretese compensatorie, segnatamente:
-
fr.
10’352.-- sarebbero stati concordati quali sconto e risarcimento per il ritardo
nell’esecuzione dei lavori al bar __________;
-
fr.
16’782.80 per lavori non eseguiti dall’attore e ciò nonostante non dedotti
dalle fatture;
-
fr.
2’500.-- già versati dalla convenuta per un lavoro mai eseguito e non computati
sulle fatture in questione;
-
fr.
45’529.-- trattenuti dal committente della convenuta (l’attore fungeva da
subappaltante) a causa dei ritardi ingiustificati nell’esecuzione dei lavori al
bar __________;
-
fr.
8’000.-- per perdita di guadagno in relazione a precedenti lavori per il bar
__________, pretesa poi abbandonata in corso di causa;
in
virtù delle quali nulla più sarebbe dovuto all’attore.
C. Il
Pretore ha ritenuto le pretese della convenuta non comprovate o inesistenti
eccezion fatta per quella di fr. 2’500.--, ed ha di conseguenza ammesso la
petizione per i rimanenti fr. 49’633.-- oltre interessi.
D. Delle
argomentazioni dell’appellante - che postula la riforma del giudizio impugnato
nel senso di respingere la petizione- e di quelle del resistente -che ne chiede
la reiezione protestando spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
-
Punto
di partenza per la disamina delle censure dell’appellante è quello della
sostanziale ammissione della pretesa dedotta in causa, di modo che scopo di
questa procedura è unicamente quello di vagliare l’esistenza, e se del caso
l’ammontare, delle pretese compensatorie vantate dalla convenuta e per le quali
essa sopporta il pieno onere probatorio (per tante: II CCA 22 settembre
1997 in re T./W. e riferimenti).
-
Sulla
pretesa di fr. 10’352.-- di sconto e risarcimento per il ritardo
nell’esecuzione dei lavori al __________
Il
Pretore ha respinto la pretesa per il motivo che nulla dimostrerebbe che la
convenuta abbia dovuto concedere alla committente la deduzione in questione, ma
risulterebbe al contrario che questa ha integralmente pagato la fattura emessa
a suo carico dalla convenuta (consid. 5, pag. 3 e 4).
Con
l’appello la convenuta ribadisce la tesi dell’accordo delle parti circa la
riduzione della mercede invocando i doc. 7 e 9, negando si essere stata
integralmente pagata dalla sua committente e sostenendo che la teste __________ non avrebbe reso una deposizione attendibile.
La
tesi della convenuta merita protezione.
Risulta
infatti dalla corrispondenza preprocessuale che l’attore a più riprese ha
ammesso di avere delle responsabilità per i ritardi nella consegna della sua
opera sia per l’esercizio pubblico di __________
che per quello di __________ (doc.
F, G, 7, 9), come pure che egli ha accettato una deduzione dalla sua mercede di
fr. 10’352.-- a seguito delle sue inadempienze (esplicito: lettera 4 luglio
1992 dell’attore, doc. 9, riferita alla precedente lettera 30 giugno 1992 della
convenuta, doc. 8).
Il
consenso dell’attore va tuttavia ritenuto nella sua globalità, ovvero nel senso
che l’attore rinunciando a fr. 10’352.-- ha inteso ovviare ad ogni e qualsiasi
possibile manchevolezza da parte sua (“mi sembra che una deduzione di fr.
10'352.00 sia più che sufficiente per compensare ev. manchevolezze e ritardi”),
e non solo alla questione dei ritardi per il bar di __________, come ha invece
inteso la convenuta (doc. 8, pag. 1, in fine).
Ne
consegue comunque che, indipendentemente dalla prova di un effettivo
pregiudizio per lei, la convenuta deve essere ritenuta autorizzata a dedurre
fr. 10’352.-- dalla mercede dell’attore.
- Sulla
pretesa di fr. 13’032.80 per lavori eseguiti da terzi e nondimeno fatturati
dall’attore
In
sede di risposta questa pretesa della convenuta ammontava a fr. 16’782.80,
mentre ora è di soli fr. 13’032.80 in conseguenza della rinuncia ai fr.
3’750.-- di cui alla fattura doc. 21.
Il
Pretore (pag. 5) ha respinto la pretesa per il motivo che non vi sarebbe la
prova che i lavori di cui alle fatture in questione siano stati fatturati anche
dall’attore, mentre la convenuta anche in questa sede ribadisce l’opinione
contraria.
A
torto.
Come
rettamente indicato dal Pretore, il solo raffronto fra le fatture dell’attore
(doc. C e D) e quelle dei terzi artigiani incaricati e pagati dalla convenuta
(doc. 18, 19 e 20) ha valore puramente indiziario, non potendosi riscontrare le
identiche voci, così che non è possibile maturare il necessario convincimento
circa l’identità dei lavori ivi indicati né, a maggior ragione, (quand’anche vi
fosse identità tra le fatture) sul fatto che i lavori di cui alle fatture
dell’attore siano o meno stati portati a termine, potendosi in tal caso con
pari dignità ammettere che sia stato il terzo artigiano, e non necessariamente
l’attore, a fatturare opere non eseguite.
Ben
altre erano pertanto le prove che la convenuta doveva portare per dimostrare
con certezza la verità delle proprie tesi, come ad esempio l’audizione in loco
dei terzi artigiani per una dettagliata descrizione delle opere da loro
eseguite, il dettagliato interrogatorio formale dell’attore sui medesimi temi
ed eventualmente una perizia tecnica volta ad accertare la paternità dei
rispettivi lavori, e di conseguenza anche la correttezza della fatturazione
dell’attore.
In
assenza di ciò, non può che conseguirne su questo tema la reiezione delle
labili argomentazioni della convenuta.
- Sulla
pretesa di fr. 45’529.-- per il mancato incasso da parte della convenuta della
mercede a lei dovuta da __________
Il
Pretore ha reietto questa eccezione della convenuta per il motivo che dagli
atti non risulterebbe la prova degli elementi costitutivi dell’attore nei
confronti della convenuta, e perciò neppure dell’inadempienza della convenuta
riguardo al __________.
Si
tratta di argomentazioni ineccepibili, che vanamente la convenuta tenta di
inficiare con l’inammissibile argomentazione secondo cui il __________ stesso con le proprie affermazioni avrebbe
validamente fornito la prova del pregiudizio da lui subito -tesi che la
convenuta verosimilmente non avrebbe sostenuto nell’eventuale causa contro il
proprio committente- e alle quali basta aggiungere che, a ben vedere, nemmeno
vi sarebbe stato un nesso di adeguata causalità tra le asserite inadempienze
dell’attore e il mancato incasso della pretesa nei confronti del __________,
essendo questa circostanza con ogni evidenza stata causata dalla di lui
insolvibilità prima che da qualsiasi altro motivo, così che ben si può
ammettere che la fattura della convenuta al __________ non sarebbe in alcun caso stata onorata.
Se
ne deve concludere che l’eccezione compensatoria della convenuta non ha
raggiunto in questa causa il necessario grado di liquidità, non essendo stati
adeguatamente comprovati né l’inadempienza dell’attore -dal doc. E risulta il
consenso di tutte le parti sulla ritardata esecuzione dei lavori-, né l’effetto
di tale inadempienza sulla pretesa della convenuta nei confronti del
__________, e neppure che senza tale asserita inadempienza la convenuta avrebbe
incassato il proprio credito.
Anche
per quest’ultima pretesa compensatoria deve perciò essere confermato il
giudizio di reiezione.
Ne
segue il parziale accoglimento del gravame nel senso di ridurre di fr.
10’352.-- il credito dell’attore di cui alla fattura doc. C.
Tassa
di giustizia spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle
parti.
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
4 settembre 1997 __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 27 giugno 1997 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 3, è riformata nel modo seguente:
- La
petizione è parzialmente accolta.
__________,
è condannata a pagare a __________ fr. 39’281.-- oltre interessi al 5% dal 12
ottobre 1992 su fr. 16’081.-- e dal 12 aprile 1994 su fr. 23’200.--.
-
In
tale misura è tolta l’opposizione interposta al precetto esecutivo n.
__________dell’UE di Lugano del 12 aprile 1994.
-
La
tassa di giustizia di fr. 2’200.-- e le spese, da anticipare dalla parte
attrice, restano a suo carico per 1/4, mentre per 3/4 sono a carico della
convenuta, che rifonderà all’attore fr. 1’800.-- per parte di ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 980.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 1’000.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 4/5 e per 1/5 sono a
carico dell’attore, al quale la convenuta rifonderà fr. 1’000.-- per ripetibili
parziali di appello.
III. Intimazione: - __________;
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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