Guarantee deposit set-off in debt disavowal action

12.1997.198Outro Tribunal28 de nov. de 1997Partially Granted

Abrir fonte

Resumo

A tenant appealed a partial debt-disavowal judgment concerning rent-related claims after a provisional opposition dismissal. The appellate court held that a CHF 2,850 guarantee deposit had to be deducted because the creditor had not specifically contested the set-off and had previously acknowledged it. The court rejected the tenant's further request to move all interest to 16 October 1992, maintaining the differentiated interest start dates for the remaining debt. The appeal was therefore only partially granted, and the lower judgment was modified on the amount disavowed and on costs.

Regest

Art. 148 CPC; set-off in a debt-disavowal action and allocation of costs on appeal: an unchallenged set-off assertion, corroborated by prior admissions of the creditor, must be admitted in the disavowal proceedings. Where the parties agreed to apply a security deposit against the last rent installment, the interest calculation linked to the remaining debt is not uniformly shifted but continues according to the agreed maturity structure, subject to the reduced balance. Costs follow the outcome; limited success on one point does not preclude substantial defeat overall for cost allocation (consid. on set-off and costs).

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1997.198

Data decisione, Autorità: 28.11.1997, IICCA

Incarto n. 12.97.00198

Lugano 28 novembre 1997/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. DI.96.00194 (già P 47/95) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, promossa con istanza 1° marzo 1995 da


rappr. dall’avv. __________

contro

__________ rappr. dall’avv. __________

con cui l’istante ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 11’050.- oltre interessi, di cui alla sentenza di rigetto provvisorio dell’opposizione 1° ottobre 1993 della Pretura del distretto di Bellinzona;

domanda avversata dalla convenuta, che ha a sua volta chiesto che fosse accertato che il debito di cui all’esecuzione ammontava in realtà a fr. 13’700.- più interessi ed accessori;

che il Segretario assessore, con sentenza 23 giugno 1997, ha parzialmente accolto, disconoscendo il debito per fr. 3’735.- e rigettando in via definitiva l’opposizione per fr. 7’315.- oltre interessi al 5% a far tempo dal 31 maggio 1992 su fr. 2’000.-, dal 30 giugno 1992 su fr. 500.-, dal 30 settembre 1992 su fr. 1’250.-, dal 16 ottobre 1992 su fr. 3’565.- e per le spese esecutive;

appellante la parte istante con appello 11 luglio 1997 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che il debito sia disconosciuto per fr. 6’585.- e che gli interessi sulle somme rimanenti decorrano dal 16 ottobre 1992; il tutto, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la parte convenuta con osservazioni 31 luglio 1997 ha postulato l’integrale reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto

che nel 1992, con due contratti separati, la __________ ha concesso alla __________ la locazione dei locali del ristorante __________ a __________ e di 5 posteggi esterni (doc. A e B inc. UC);

che, al termine della locazione, tra le parti sono sorte discussioni in merito ai loro rapporti di dare ed avere, ciò che ha indotto la locatrice a far spiccare nei confronti della conduttrice il PE n. __________dell’UEF di Bellinzona per complessivi fr. 13’700.- oltre interessi (doc. D inc. UC);

che con sentenza 1° ottobre 1993 il Pretore del distretto di Bellinzona ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dall’escussa al PE limitatamente alla somma di fr. 11’050.- oltre interessi ed accessori (doc. F inc. UC);

che, statuendo sulla tempestiva causa di disconoscimento del debito promossa il 1° marzo 1995 dalla conduttrice, il Segretario assessore della giurisdizione di Locarno-Città con la sentenza qui impugnata ha disconosciuto il debito limitatamente a fr. 3’735.-, riconoscendo nel contempo sulle somme rimanenti gli interessi al 5% rispettivamente a far tempo dal 31 maggio, 30 giugno, 30 settembre e 16 ottobre 1992;

che con l’appello che ci occupa, avversato dalla controparte, l’istante ha chiesto che in riforma del primo giudizio il suo debito sia disconosciuto per fr. 6’585.- e che gli interessi sull’importo rimanente di fr. 4’465.- vengano fatti decorrere dal 16 ottobre 1992;

che con il gravame l’appellante chiede in primo luogo che dal debito accertato dal Pretore (fr. 7’315.-) vengano dedotti fr. 2’850.-, da lei regolarmente posti in compensazione in causa e relativi ai deposti di garanzia, da lei versati in margine ai due contratti e mai restituiti;

che, a suo dire, era palesemente a torto che il giudice di prime cure aveva escluso tale compensazione asserendo che la parte istante non aveva provato di aver versato a suo tempo quelle somme: il versamento di quegli importi non necessitava in realtà di essere provato, essendo stato ammesso dalla controparte segnatamente nel doc. E (inc. UC) ed essendo in ogni caso chiaramente provato dai documenti agli atti;

che la doglianza è fondata;

che innanzitutto in sede di scambio degli allegati la convenuta non ha ritenuto di pronunciarsi su questa pretesa compensatoria regolarmente fatta valere dalla controparte con la sua istanza, di modo che, già per questo motivo, la sua compensazione, non puntualmente contestata, deve essere senz’altro ammessa (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 2 ad art. 170; IICCA 25 agosto 1997 in re A./C. SA, 29 settembre 1997 in re L./O.);

che, d’altro canto, come correttamente evidenziato dall’appellante, la convenuta in precedenza aveva a più riprese ammesso che i depositi di garanzia andavano posti in deduzione del suo credito: innanzitutto nell’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione (doc. E p. 2 inc. UC), dopo aver indicato in fr. 17’750.- il totale dei suoi crediti, essa aveva posto in deduzione, oltre a due acconti già percepiti (complessivamente di fr. 1’200.-) proprio i depositi di garanzia qui in discussione (fr. 2’850.-), dal che si otteneva il credito di cui all’esecuzione di fr. 13’700.- più le spese esecutive (fr. 191.-); già in precedenza, e meglio dal precetto esecutivo (doc. D inc. UC), in cui essa aveva quantificato di nuovo in fr. 13’700.- i suoi crediti (somma che risultava da pretese per fr. 14’900.-, dedotti i due acconti di complessivi fr. 1’200.-), si evinceva, con riferimento a quanto indicato nel doc. E (inc. UC), che l’importo di fr. 14’900.- corrispondeva ai già menzionati fr. 17’750.- meno i fr. 2’850.- relativi ai depositi cauzionali;

che appare dalla sentenza di rigetto d'opposizione (doc. F) che il Pretore, nonostante l'ammissione della qui convenuta al proposito dell'importo depositato in garanzia non ne ha tenuto conto, per cui correttamente nell'azione di disconoscimento tale deduzione va operata;

che l’appello non può invece trovare accoglimento laddove è chiesto che gli interessi al 5% su tutte le somme rimanenti vengano fatti decorrere dal 16 ottobre 1992, quando invece il Segretario assessore aveva previsto una decorrenza diversificata (31 maggio 1992 su fr. 2’000.-, 30 giugno 1992 su fr. 500.-, 30 settembre 1992 su fr. 1’250.- e 16 ottobre 1992 su fr. 3’565.-);

che, stante l’accordo delle parti di dedurre il deposito cauzionale con l’ultima mensilità che precedeva la scadenza del contratto (doc. A e B punto 6 inc. UC), è chiaro che gli interessi decorrenti a far tempo dal 31 maggio 1992 su fr. 2’000.-, dal 30 giugno 1992 su fr. 500.- e dal 30 settembre 1992 su fr. 1’250.- rimangono dovuti in tale misura, mentre dal 16 ottobre 1992 saranno dovuti solo su fr. 715.- (pari a quanto accertato in prima sede, fr. 3’565.-, meno quanto qui disconosciuto, fr. 2’850.-);

che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che il mancato accoglimento della censura relativa alla decorrenza degli interessi, pur portando formalmente ad un giudizio di accoglimento solo parziale dell’appello, non muta la pressoché totale soccombenza in questa sede della parte appellata;

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 11 luglio 1997 __________ è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza 23 giugno 1997 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

  1. L’istanza è parzialmente accolta.

1.1 Di conseguenza è disconosciuto, limitatamente a fr. 6’585.- , il debito della __________ nei confronti della __________ di cui alla sentenza di rigetto dell’opposizione 1. ottobre 1993 del Pretore di Bellinzona (inc. 103/93).

1.2 È rigettata in via definitiva l’opposizione interposta dalla __________ al precetto esecutivo n. __________dell’UEF di Bellinzona per l’importo di fr. 4’465.- oltre interessi al 5% dal 31.5.1992 su fr. 2’000.-, dal 30.6.1992 su fr. 500.-, dal 30.9.1992 su fr. 1’250.-, dal 16.10.1992 su fr. 715.-, nonché fr. 76.- di spese esecutive.

  1. Le spese di fr. 196.- e la tassa di giudizio di fr. 800.-, sono poste a carico delle parti in ragione di 3/5 a carico della convenuta e di 2/5 a carico dell’istante. A quest’ultima __________ rifonderà fr. 300.- a titolo di ripetibili parziali.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 180.-

b) spese fr. 20.-

Totale fr. 200.-

da anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà alla controparte fr. 200.- per ripetibili di appello.

III. Intimazione a: -


Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Palavras-chave

debt disavowalset-offguarantee depositinterestleaseopposition to enforcementcost allocationappeal