AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.177
Data decisione, Autorità:
21.10.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00177
Lugano
21 ottobre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.76 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord,
promossa con petizione 8 gennaio 1993 da
dott.
__________ rappr. __________ o
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 20’000.--
oltre interessi a titolo di risarcimento del danno, domanda ridotta a fr.
18’769.-- oltre interessi in corso di causa;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 6/21 maggio 1997 ha accolto per fr. 18’069.45 oltre
interessi;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello dell’11 giugno 1997 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attore con osservazioni del 1° settembre 1997 postula la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Nella
notte tra l’1 e il 2 giugno 1992, a seguito di un violento temporale un
imponente platano di almeno 20 metri di altezza sito sul fondo della convenuta si
è sradicato ed è caduto, arrecando danni sul fondo dell’attore da lui stimati
in fr. 20’000.-- oltre interessi, somma oggetto della presente causa fondata
sugli art. 679 CC e art. 41 e segg. CO.
B. La
convenuta nel proprio allegato di risposta ha sollevato l’eccezione di forza
maggiore per l’eccezionalità del nubifragio e ha comunque sostenuto che esso
per la sua intensità avrebbe interrotto ogni nesso di causalità adeguata. Non
vi sarebbe inoltre illiceità nel comportamento della convenuta, né vi sarebbe
stato un danno dell’ammontare lamentato dall’attore.
Non
sarebbero in definitiva adempiuti i presupposti per l’applicazione delle norme
invocate dal procedente, così che la sua petizione sarebbe da respingere.
C. L’attore
in sede di conclusioni ha ridotto la propria pretesa a fr. 18’769.-- oltre
interessi. Le parti hanno per il resto mantenuto le rispettive tesi e domande,
contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore si è dapprima interrogato sull’applicabilità
alla fattispecie dell’art. 679 CC, ma ha lasciato il quesito irrisolto
ritenendo che ricorrerebbero le premesse per l’applicazione degli art. 41 e
segg. CO, il che l’ha condotto ad accogliere la petizione per fr. 18’069.45
oltre interessi.
E. Con
l’appello la convenuta chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di
respingere la petizione.
Essa
ha nuovamente sottolineato l’eccezionalità dell’evento meteorologico che ha
causato lo sradicamento del platano, ed ha ribadito che non vi sarebbero le
premesse per l’applicazione dell’art. 679 CC, 41 e segg. e 58 CO, ma in ogni
caso, l’ammontare del danno sarebbe da ridurre a fr. 16’743.95.
F. Delle
osservazioni 1° settembre 1997 dell’attore, che postula la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Per
l’art. 679 CC, dal titolo marginale “responsabilità del proprietario”, chiunque
è danneggiato o minacciato di un danno perché un proprietario trascende
nell’esercizio del suo diritto di proprietà, può chiedere la cessazione della
molestia o un provvedimento contro il danno temuto e il risarcimento del danno
stesso.
La
violazione dei diritti di vicinato implica l’esistenza di un eccesso
nell’esercizio del diritto di proprietà, un effetto dannoso attuale o altamente
verosimile e l’esistenza di un nesso di causalità tra l’eccesso e il
pregiudizio (ICCA 9 maggio 1997 in re M./N., 14 dicembre 1996 in re
E./R. e llcc.; Meier-Hayoz, Berner Kommentar, n. 111 ad art. 679 CC, Steinauer,
Les droits réels, vol. II, 2ª edizione, n. 1909 e segg.).
1.1 La
particolarità di questa norma risiede nel fatto che essa, seppure non legata
all’esistenza di una colpa, affronta il problema della responsabilità dal punto
di vista del danneggiante, al quale si imputa di avere trasceso nell’esercizio
del diritto di proprietà, e non invece dal punto di vista del sicuramente
incolpevole danneggiato (Meier-Hayoz, opera citata, n. 28 ad art. 679
CC).
La
conseguenza di questo particolare punto di vista è che il trascendere
nell’esercizio del diritto di proprietà può concretizzarsi unicamente per mezzo
di un comportamento umano (Steinauer, opera citata, n. 1911; Meier-Hayoz,
opera citata, titolo al n. 90 ad art. 679 CC) legato al godimento o allo
sfruttamento del fondo (Haab/Simonius/Scherrer/Zobl, Zürcher Kommentar,
n. 6 ad art. 679 CC; Steinauer, ibidem).
Eventi
legati al solo esplicarsi delle forze della natura non rientrano perciò nel
campo di applicazione di questa norma (DTF 93 II 234, 91 II 484; Meier-Hayoz,
opera citata, n. 90 ad art. 679 CC), di modo che anche la caduta di un albero,
se causata esclusivamente da un fenomeno naturale, non può essere considerata
esercizio eccessivo del diritto di proprietà ai sensi dell’art. 679 CC
(espliciti per la caduta di un albero: BN, 1988, n. 57, pag. 274 e 275, Von
Thur/Peter, Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, vol.
1, pag. 460; Steinauer, opera citata, n. 1912), e non è pertanto
circostanza atta ad innescare la responsabilità del proprietario del fondo ex art.
679 CC.
1.2 Il
comportamento umano costitutivo di eccesso nell’esercizio della proprietà ai
sensi della norma non deve tuttavia necessariamente consistere in un’azione
positiva legata all’utilizzo del fondo, ma può al contrario essere di principio
ravvisabile anche in un’omissione ivi connessa (e non perciò in qualsiasi
comportamento passivo), nel caso in cui essa costituisca infrazione ad un
obbligo di diligenza che imporrebbe ad un proprietario normalmente diligente di
provvedere affinché una situazione potenzialmente pericolosa non abbia a
verificarsi (DTF 93 II 234 e 235; Meier-Hayoz, opera citata, n.
91 ad art. 679 CC; Steinauer, opera citata, n. 1912a; contra: Haab/Simonius/Scherrer/Zobl,
opera citata, n. 5 ad art. 679 CC).
In
determinati casi potrà tuttavia essere difficile cogliere la sottile differenza
che vi è tra “das blosse Bestehenlassen des ausschliesslich durch die Natur geschaffenen
Zustandes einer Liegenschaft” (DTF 93 II 235), che non implica la
responsabilità del proprietario ex art. 679 CC e non gli impone alcun
comportamento protettivo, e l’omissione connessa con l’utilizzo o lo
sfruttamento del fondo, che è invece atta ad innescarne la responsabilità.
- E’
opinione di questa Camera che nel caso di specie non si possa parlare di
semplice passività della convenuta a fronte di una situazione creata
esclusivamente dalla natura.
Il
Pretore, pur non traendone conseguenze, ha in effetti accertato che il platano
caduto sul fondo dell’attore era parte di un filare di alberi di quel tipo (consid.
2 e 3b), accertamento che la convenuta non ha esplicitamente contestato nel
proprio gravame (quanto affermato ai punti 1, pag. 3 e 5.1, pag. 8 dell’appello
non esclude infatti l’esistenza di un filare di alberi) e che deve perciò
valere per acquisito anche in questa sede.
E’
pacifico -nessuna delle parti sostiene il contrario- che la presenza di un
filare di platani è necessariamente riconducibile ad una precedente attività
umana, consistente nella messa in opera degli alberi in posizioni stabilite,
così da creare l’effetto estetico e funzionale (per esempio in relazione alla
posizione del sole o alla direzione del vento) del filare.
Con
ciò non si può evidentemente più affermare che si sia in presenza della
semplice tolleranza verso quanto casualmente disposto dalla natura, ma si deve
al contrario ritenere che vi sia stata una precisa attività del proprietario
del fondo connessa all’uso oppure, indipendentemente dal fatto che i platani
siano stati piantati da lui, al godimento del medesimo, e pertanto, a
determinate condizioni, passibile di rientrare nella sfera di applicazione dell’art.
679 CC.
- Stabilito
che la presenza del filare di platani costituisce esercizio del diritto di
proprietà, occorre esaminare se la convenuta abbia trasceso in tale esercizio.
La
risposta deve essere affermativa.
Infatti,
oltre a doversi ammettere che è data la premessa oggettiva costituita dal fatto
che il confine del fondo della convenuta è stato oltrepassato a danno
dell’attore (Meier-Hayoz, opera citata, n. 83 ad art. 679 CC; Steinauer,
opera citata, n. 1915), si deve altresì ritenere che il comportamento della
convenuta sia stato lesivo delle regole del diritto di vicinato, avendo questa
omesso -in presenza di concreti indizi di pericolo- di intraprendere quanto
necessario per scongiurare l’insorgenza di un danno quale quello in questione.
L’istruttoria
della causa ha in effetti dimostrato che già prima dell’episodio che ci occupa
vi sono state almeno due occasioni in cui la pericolosità dei platani si è
manifestata e nelle quali -come rettamente evidenziato dal Pretore- il
comportamento della convenuta è stato passivo al di là di qualsiasi buon senso,
al punto che in un caso l’attore è stato costretto ad adire la via giudiziaria
fino allo stadio dell’emanazione di un decreto esecutivo per ottenere
l’abbattimento di un albero secco (doc. F), e nell’altro vi è stato
l’intervento della Sezione agricoltura, che ha constatato la presenza di almeno
tre platani colpiti da grave malattia (doc. C).
Confrontata
con simili situazioni, la convenuta invece di assumere atteggiamenti contrari
alla buona fede -solo così può definirsi l’attitudine di chi sottoscrive una
transazione giudiziale (atto III) per poi costringere la controparte a svolgere
l’intera procedura esecutiva civile per ottenerne il rispetto- avrebbe dovuto
porsi concretamente il problema costituito dall’evidente pericolosità dei suoi
platani, ed agire conseguentemente.
A
mente di questa Camera, i chiari e recenti segnali d’allarme provenienti da
altri alberi del medesimo genere avrebbero dovuto indurre la convenuta non solo
ad immediate verifiche, ma anche -onde scongiurare il pericolo per i vicini-
alla decisione di ricondurre l’altezza dei platani ad una misura tale da non
potere nuocere ai vicini.
Avere
omesso qualsivoglia intervento costituisce pertanto, nelle descritte
circostanze, esercizio trascendente del diritto di proprietà ai sensi dell’art.
679 CC.
- A
torto la convenuta contesta lungamente la mancanza di un nesso di causalità
adeguata tra l’eccesso nell’esercizio della proprietà e il danno subito
dall’attore, essendo addirittura evidente che la sussistenza del platano nella
sua altezza complessiva è in diretta relazione con l’accaduto per il motivo che
un albero più alto fornisce al vento una leva più lunga e che esso può andare a
cadere laddove un albero più basso non giungerebbe.
Né
può essere ammesso che il nesso di causalità adeguata si sia interrotto in conseguenza
della forza del vento nella notte in questione, non costituendo affatto
raffiche di vento di circa 70 km/h (risposta peritale n. 3) fenomeno di
eccezionale ed imprevedibile intensità.
-
Stante
la suddetta violazione dell’art. 679 CC, la convenuta non può ragionevolmente
affermare, seppure con riferimento agli art. 41 e segg. CO, che non vi sia
stata illiceità nel suo comportamento, mentre privo di oggetto risulta il
gravame laddove tende alla dimostrazione del fatto che non vi sarebbe colpa da
parte della convenuta, non essendo questa un requisito per l’accoglimento
dell’azione risarcitoria fondata sulla responsabilità del proprietario.
-
Quo
all’ammontare del danno, l’appellante sostiene che esso ammonterebbe a fr.
16’743.95 e non ai fr. 18’069.45 riconosciuti dal Pretore (punto 8, pag. 14 e
15).
La
prima censura concerne la perizia __________, della quale il Pretore ha in
qualche misura tenuto conto (consid. 3a, pag. 4), che la convenuta considera
“inservibile”, senza però fornire spiegazione alcuna per siffatta opinione, che
non può pertanto essere seguita.
In
secondo luogo la convenuta lamenta le discrepanze tra gli accertamenti
contenuti nel rapporto di constatazione doc. A e le risultanze peritali, senza
però considerare che detto rapporto è stato allestito con l’esplicita riserva
dell’indicazione di ulteriori danni una volta allontanato il platano, e che
pertanto non aveva affatto la pretesa di indicare esaustivamente gli oggetti
danneggiati. E’ perciò a giusta ragione che il Pretore ha risolto le
discrepanze dando la preferenza alle risultanze della perizia giudiziaria, che
non può di conseguenza essere seriamente contestata.
E’
infine infondato il rilievo concernente l’asserito addebito nell’ammontare del
danno del costo della perizia, essendosi il Pretore avveduto dell’errore e
avendo egli di conseguenza dedotto l’importo in questione (consid. 3a, pag. 4).
Ne
deve seguire la reiezione del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
11 giugno 1997 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 580.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 600.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
all’attore fr. 1’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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