AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.129
Data decisione, Autorità:
25.08.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00129
Lugano
25 agosto 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.126 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3,
promossa con petizione 30 gennaio 1995 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dallo Studio legale __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 25’004.35
oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice;
Domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 3 aprile 1997 ha accolto per fr. 21’541.35 oltre
interessi;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello del 28 aprile 1997 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attrice con osservazioni del 17 giugno 1997 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Nel
1991 il convenuto ha appaltato all’attrice le opere da capomastro necessarie
alla formazione di nuovi locali da adibire a servizi igenici nella sua
abitazione di Pregassona sulla base di un preventivo a misura di fr. 30’164.--.
B. L’attrice
afferma che il convenuto avrebbe dapprima richiesto l’esecuzione di opere
supplementari, mentre in seguito avrebbe interrotto il rapporto contrattuale
lasciando impagata la pretesa dell’appaltatrice, che per quanto realizzato ammonterebbe
a fr. 25’004.35 oltre interessi, somma oggetto della presente causa.
Il
convenuto sostiene invece che l’attrice avrebbe eseguito solo parte dei lavori
previsti, ed inoltre in maniera difforme dagli accordi e non a regola d’arte.
Sarebbe
stato necessario far capo ad un’altra impresa per la completazione dell’opera,
con una spesa superiore a fr. 24’000.--, con il che nulla sarebbe dovuto
all’attrice.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un
contratto di appalto, ha ritenuto che l’istruttoria non avrebbe dimostrato se
l’opera non è stata compiuta in conseguenza del recesso del committente o per
il rifiuto dell’appaltatrice a seguito del mancato pagamento della fattura da
lei emessa in corso di esecuzione. In ogni caso non risulterebbe che il
convenuto abbia messo in mora l’attrice per la completazione dell’opera, così
che essa potrebbe pretendere la mercede corrispondente al valore di quanto
eseguito, mentre non vi sarebbe spazio per le pretese risarcitorie del
committente.
Dal
che l’accoglimento della petizione per fr. 21’541.35 oltre interessi, importo
corrispondente alla liquidazione finale dell’attrice, rimasta incontestata al
riguardo della mercede per le opere previste nel contratto originario ed effettivamente
eseguite.
D. Con
l’appello il convenuto postula la riforma della sentenza pretorile nel senso di
respingere la petizione.
Contrariamente
a quanto ritenuto dal Pretore, dalla lettera 3 luglio 1992 dell’attrice (doc.
9) risulterebbe che il mancato completamento dell’opera è stato dovuto al
rifiuto del convenuto di pagare i fr. 25’004.35 pretesi dall’attrice, che
sarebbe pertanto responsabile della circostanza.
Ciò
avrebbe costretto il convenuto a rivolgersi ad un’altra impresa per la completazione
dei lavori, impresa che avrebbe necessariamente lavorato a regia, causando
costi supplementari al committente. Tali costi dovrebbero essere posti a carico
dell’attrice, validamente messa in mora quo alla continuazione dei lavori per
mezzo del tentativo di conciliazione di cui alla lettera 26 giugno 1992
dell’avv. __________
Non
vi sarebbe inoltre la prova del valore dell’opera fornita dall’attrice, e
questo in particolare a causa del mancato allestimento di una perizia, mentre
costituirebbe eccesso di formalismo ritenere non contestato l’ammontare della
pretesa dell’attrice alla luce del tenore della corrispondenza preprocessuale.
E. Nelle
osservazioni del 27 giugno 1997 l’attrice ha chiesto la reiezione del gravame
sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Per
esplicita dichiarazione dell’appellante (punto 8, pag. 6), il gravame si
concentra sulle due questioni del valore dell’opera eseguita dall’attrice, nel
senso che essa avrebbe disatteso il relativo onere probatorio, e della di lei
responsabilità per l’interruzione dei lavori, dal che deriverebbe il di lei
obbligo al risarcimento del danno subito dal convenuto.
Prima
di addentrarsi nella disamina di questi temi deve tuttavia essere rilevato che
le argomentazioni dell’appellante sono in parte fondate su di una personale
versione dei fatti che non trova riscontro negli accertamenti del Pretore e
negli atti della causa.
Il
convenuto tenta in particolare di trarre diritto dal contenuto della lettera
inviata il 26 giugno 1992 all’attrice dall’avv. __________ __________,
precedente patrocinatore del convenuto (indicata come doc. E), e dalla risposta
dell’attrice al convenuto del 3 luglio 1992 (indicata come doc. 9).
Se
non che, il doc. E prodotto dall’attrice con la petizione è stato estromesso
dagli atti proprio su richiesta del convenuto (risposta, punto 6, pag. 4) per
il motivo che esso testimoniava delle trattative svolte dai legali prima del
processo (art. 19 cpv. 2 del Codice professionale), mentre il sedicente doc. 9
addirittura non è presente nell’incarto, e non figura del resto nella lista
degli annessi (art. 170 cpv. 1 lit. i CPC) di cui alla risposta e alla duplica,
di modo che lo stesso non risulta comunque essere stato ritualmente prodotto
dal convenuto.
E’
perciò evidente che le considerazioni del gravame fondate su tali documenti
sono irricevibili.
- Sulla
prova dell’ammontare della mercede
Il
Pretore (consid. 5, pag. 3) ha ritenuto provata la parte della pretesa
dell’attrice rigurdante l’opera originariamente pattuita e prevista dal
preventivo (ovvero senza considerare le pretese per le asserite modifiche
richieste dal convenuto) già solo per il motivo che il convenuto non avrebbe
contestato negli allegati introduttivi detta pretesa così come esposta nella
dettagliata liquidazione del 5 marzo 1992 (doc. D).
A
questa motivazione, che se fondata rende superflua l’esecuzione di una perizia
giudiziaria sul tema o l’assunzione di altre prove (art. 170 cpv. 2 e 184 cpv.
2 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 170, n. 2 e 3; II CCA 14
gennaio 1997 in re R. SA/D. SA), il convenuto oppone l’apodittica affermazione
di avere contestato “sin dall’inizio” e nella risposta di causa la pretesa avversaria
(appello, punto 9, pag. 7), nonché un preteso eccesso di formalismo nel non
ammettere che le conclusioni comunicate per lettera valgono quale
contestazione, essendo “evidente” che l’attrice doveva provare il valore della
prestazione fornita a fronte delle contestazioni avanzate (appello, ibidem).
Le
argomentazioni riguardanti le asserite contestazioni precedenti il processo
cadono già solo per il motivo, già evocato, per cui la lettera che le
conterrebbe non figura in atti.
Ad
ogni buon conto, contrariamente all’opinione del convenuto neppure una puntuale
e precisa contestazione nella fase preprocessuale può supplire alla tempestiva
contestazione delle argomentazioni di fatto e di diritto avversarie durante lo
scambio degli allegati introduttivi, così come previsto dall’art. 170 CPC.
Anche
in tal caso vale perciò la regola secondo cui in difetto di una chiara
contestazione in sede processuale i fatti non chiaramente contestati devono
valere per ammessi, senza che vi sia spazio alcuno per la considerazione di
presunte contestazioni che si vorrebbero come implicite a seguito del
comportamento preprocessuale.
Pure
infondata è l’affermazione secondo cui la risposta di causa conterrebbe la
contestazione della liquidazione finale dell’attrice.
Al
punto 4 di quell’allegato (pag. 3) si afferma unicamente che:
“La
ditta __________ ha allora inviato al convenuto la fattura del 05.03.1992,
documento 5, che si produce e che è stato ripetutamente contestato dal
convenuto e dai suoi precedenti legali.”
Tale
affermazione, a ben vedere, contiene unicamente il riferimento a precedenti
contestazioni della fattura, ma non le rinnova in forma esplicita, ma anche se
fosse si tratterebbe unicamente di contestazione del tutto generica,
consistente appunto nella sola affermazione della contestazione, il che non
soddisfa tuttavia le esigenze di cui all’art. 170 cpv. 2 CPC (Cocchi/Trezzini,
ibidem; ICCTF 28 luglio 1997 in re D. SA/R. SA, consid. 5b).
Né
si può ammettere che la richiesta di un’esplicita e soprattutto circostanziata
contestazione configuri eccesso di formalismo, avendo il Trbunale federale a
più riprese stabilito la conformità del rigore processuale statuito dall’art.
170 cpv. 2 CPC con l’art. 4 Cost. (da ultimo: ICCTF citata, consid. 5c a
pag. 8).
Va
infine disattesa anche l’affermazione secondo cui vi sarebbe violazione
dell’art. 373 CO per avere l’attrice richiesto più del prezzo fisso pattuito,
costituendo l’affermazione medesima dell’esistenza della pattuizione di una
mercede a corpo ex art. 373 CO (che peraltro non trova riscontro negli atti di
causa, in particolare alla luce di un preventivo a misura) affermazione
estranea agli allegati introduttivi del convenuto, e come tale irricevibile a
questo stadio della causa (art. 78, 321 cpv 1 lit. b CPC).
- Sulla
responsabilità per l’interruzione dei lavori
Il
Pretore su questo tema ha ritenuto non provata la responsabilità dell’attrice
per la mancata completazione dell’opera, ma a prescindere da ciò ha rilevato
che il convenuto non avrebbe messo in mora l’attrice per la consegna
dell’opera, con il che non potrebbe esserle chiesto il risarcimento
dell’eventuale danno.
3.1 Si
può concordare con il convenuto sul fatto che la motivazione del giudizio
pretorile non è convincente laddove ritiene non provata la responsabilità
dell’attrice per non avere terminato l’opera.
Stante
infatti il perfezionamento del relativo contratto di appalto, vi è per
principio un preciso obbligo dell’appaltatrice al compimento dell’opera (art.
363 CO), con il che spetta semmai a questa di dimostrare che il mancato
compimento è da ascrivere al committente, prova che in concreto l’attrice non
ha saputo fornire, non potendo essa -in assenza di un’esplicita pattuizione in
tal senso- validamente subordinare il compimento dell’opera al preventivo
pagamento della mercede (art. 372 cpv. 1 CO).
3.2 E’
per contro vero che dagli atti di causa non risulta se l’attrice abbia inteso
di punto in bianco cessare in forma definitiva le proprie prestazioni, o se
l’esecuzione dei lavori sia stata solo temporaneamente sospesa (in quest’ultimo
senso la deposizione __________).
Si
deve perciò ammettere che, stante la sospensione dei lavori, il committente
avrebbe potuto e dovuto costituire formalmente in mora l’appaltatrice, assegnandole
un congruo termine per il compimento dell’opera (Gauch, Der Werkvertrag,
4. edizione, n. 659 e 667; II CCA 16 luglio 1997 in re P. SA/H.), onde
potersi valere delle facoltà previste in suo favore dagli art. 103 e segg. CO (DTF
116 II 452).
Il
convenuto nell’appello non contesta, a giusta ragione, l’esigenza di una messa
in mora, ma ritiene che la stessa abbia avuto luogo nell’ambito del tentativo
di conciliazione effettuato per il convenuto dall’avv. __________ (punto 9,
pag. 8).
Tuttavia,
così facendo il convenuto tenta una volta ancora di appigliarsi a documenti
non esistenti in atti, di modo che l’esistenza di una valida messa in mora
dell’appaltatrice deve necessariamente essere negata, e con ciò la pretesa risarcitoria.
Ne
segue la reiezione del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza dell’appellante (art.
148 CPC).
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L’appello
28 aprile 1997 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 780.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 800.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
all’attrice fr. 1’200.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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