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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.120
Data decisione, Autorità:
27.08.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00120
Lugano
27 agosto 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa CN.96.72 della
Pretura del distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza 3 dicembre
1996 da
____________________rappr. dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’istante ha chiesto la convocazione di un’assemblea generale straordinaria
degli azionisti della società convenuta;
Domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 11 aprile 1997 ha respinto;
Appellante
l’attore, che con atto di appello del 24 aprile 1997 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza;
Mentre
la convenuta con osservazioni del 23 maggio 1997 chiede la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. ____________________
portatore di 33 delle 100 azioni in cui è suddiviso il capitale della società
convenuta, con scritto 8 ottobre 1996 (doc. F) ha chiesto all’amministratore
unico __________ la convocazione di un’assemblea generale straordinaria allo
scopo di ottenere informazioni sulla situazione economica e più in generale
sull’andamento commerciale e gli orientamenti della società
Non
avendo ottenuto risposta di sorta, con l’istanza in rassegna egli ha chiesto
che, -previo deposito delle relazioni di gestione, della documentazione
contabile, bancaria e contrattuale, e dei rapporti di revisione per il 1995 e
il 1996- all’amministratore sia ordinato di indire la richiesta assemblea con
il seguente ordine del giorno:
a) analisi
della situazione contabile e bancaria, relazione del consiglio di
amministrazione;
b) eventuale
modifica del consiglio di amministrazione e sostituzione con un nuovo consiglio
o con un liquidatore;
c) decisione
concernente la gestione futura e la ripartizione degli utili societari e del
patrimonio.
B. Con
osservazioni del 16 dicembre 1996 la convenuta si è opposta all’istanza,
contestando che l’istante sia stato tenuto all’oscuro dell’andamento della
società e rilevando di avere tenuto regolarmente la propria assemblea ordinaria
il 26 giugno 1996, alla quale l’istante non avrebbe tuttavia partecipato.
Egli
cercherebbe perciò di rimediare alla sua negligenza per mezzo della richiesta
di un’assemblea straordinaria, alla quale si chiederebbe di deliberare su conti
già approvati.
C. All’udienza
del 20 gennaio 1997 le parti hanno raggiunto un accordo nel senso che
all’istante sarebbe stato concesso di prendere visione di tutta la
documentazione contabile e bancaria relativa al 1995 e che la convenuta avrebbe
convocato un’assemblea totalitaria entro il 15 febbraio 1997, e di conseguenza
il Pretore ha sospeso la causa.
L’istante
già il 21 febbraio 1997 ne ha tuttavia chiesto la riattivazione, rilevata
l’inadempienza della convenuta al predetto accordo.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha respinto l’istanza, rilevando che la
convenuta aveva validamente convocato la propria assemblea generale ordinaria
del giugno 1996, di modo che l’istante non potrebbe chiedere la convocazione di
un’assemblea destinata all’esame delle medesime trattande ivi discusse.
Farebbero
eccezione unicamente le richieste relative all’esercizio 1996, non dibattute
all’assemblea ordinaria, ma per le quali la richiesta dell’istante sarebbe
prematura, potendo l’amministratore attendere fino al 30 giugno 1997 per
l’allestimento dei conti del 1996.
E. Delle
argomentazioni dell’appellante -che postula la riforma del querelato giudizio
nel senso di accogliere l’istanza- e di quelle della resistente -che chiede la
reiezione del gravame protestando spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario,
nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- L’art.
699 cpv. 3 CO stabilisce, tra l’altro, che uno o più azionisti che
rappresentano insieme almeno il 10% del capitale azionario possono chiedere per
iscritto la convocazione dell’assemblea generale, indicando l’oggetto e le
proposte.
La
norma ha carattere relativamente imperativo, nel senso che gli statuti possono
derogarvi solo nel senso di rendere più agevole agli azionisti di minoranza la
convocazione dell’assemblea, conferendo tale diritto anche a partecipazioni
minori al 10%, ma non nel senso di richiedere a tal scopo una quota di capitale
superiore a detta percentuale (Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches
Aktienrecht, Berna, 1996, n. 37 ad § 23, pag. 207).
Benché
la richiesta sia valevole solo se, oltre a valersi della forma scritta, gli
azionisti richiedenti indicano le trattande della stessa e le loro proposte in
merito, lo scopo della norma, che è quello della salvaguardia dei diritti degli
azionisti di minoranza, richiede che non si sia eccessivamente formalisti nella
valutazione della richiesta. E’ perciò sufficiente che dallo scritto che
postula la convocazione dell’assemblea si evinca con la necessaria chiarezza
l’oggetto delle varie trattande e, qualora ciò sia necessario in conseguenza
della natura della trattanda, quali sono le proposte dei richiedenti (Böckli,
Schweizer Aktienrecht, 2, edizione, Zurigo, 1996, n. 1271 e 1272).
-
Nel
caso in rassegna è incontestato che il richiedente detiene una partecipazione
pari ad almeno il 10 % del capitale azionario, e che perciò è di principio
legittimato a richiedere la convocazione di un’assemblea e, in caso di rifiuto,
a far capo alla presente procedura.
-
L’appellante,
come si è detto (consid. A), ha richiesto la convocazione dell’assemblea con lo
scritto dell’8 ottobre 1996 (doc. F).
Tale
scritto si fonda sull’errata premessa secondo cui non sarebbero mai state
tenute assemblee generali della società convenuta (cfr. invece i doc. 3, 4 e
6), e per il resto si limita a testimoniare della situazione di incertezza in
cui si trovava l’istante a seguito della mancanza di informazioni e nella
convinzione che l’organo di revisione fosse stato rimosso senza una
corrispondente decisione dell’assemblea.
La
convocazione di un’assemblea veniva perciò richiesta unicamente allo scopo di
chiarire immediatamente tale “situazione di incertezza preoccupante”.
- E
in questi termini -corrispondenti a quelli del petitum 1 a)- la richiesta
dell’istante meritava accoglienza.
Appare
infatti del tutto legittimo, specie in una situazione che dalla documentazione
in atti risulta essere oggettivamente difficile, che in una piccola società
anonima un azionista di minoranza possa chiedere, a distanza di qualche mese
dall’assemblea generale ordinaria, una nuova assemblea destinata a chiarire gli
sviluppi della situazione fino a quel punto, senza che gli si possa opporre con
successo quale motivo di diniego l’assenza all’ultima assemblea ordinaria .
All’assemblea,
che la convenuta dovrà a tal scopo indire entro 30 giorni dall’intimazione del
presente giudizio (art. 9 dello statuto doc. H), l’istante potrà evidentemente
avvalersi delle facoltà di ottenere ragguagli di cui agli art. 697 e segg. CO.
- Tutte
le altre richieste formulate in sede giudiziaria dall’istante erano invece
destinate alla reiezione, non già per i motivi addotti dal Pretore, ma per il
semplice fatto che esse (nella limitata misura in cui riguardano il possibile
oggetto di un’assemblea: è il caso per i petiti 1b e 1c, ma non del petitum 2)
non erano contemplate nello scritto di richiesta, ma costituivano invece una
novità della procedura giudiziaria, così da non potersi ritenere che al loro
riguardo vi era stato un ingiustificato rifiuto da parte della società, al
quale supplire in via giudiziaria ai sensi dell’art. 699 cpv. 4 CO.
Ne
consegue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili delle due sedi sono suddivise tra
le parti in uguale misura, compensate le ripetibili.
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
24 aprile 1997 __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 11 aprile 1997 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 4, è riformata in modo seguente.
- L’istanza è parzialmente accolta.
Alla
società __________, è fatto ordine di indire entro 30 giorni dall’intimazione
del presente giudizio un’assemblea generale straordinaria avente per oggetto la
discussione circa l’attuale situazione economica e commerciale della società.
- La
tassa di giustizia e le spese per un totale di fr. 200.--, da anticipare
dall’istante, sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate
le ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 380.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 400.--
già
anticipati dall’appellante, sono a carico delle parti in ragione di metà
ciascuna, compensate le ripetibili.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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