AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.118
Data decisione, Autorità:
02.05.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00118
Lugano
2 maggio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa IU.96.52 della
Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 18 luglio
1994 da
__________ rappr. dall’avv. __________
contro
__________ rappr. dallo studio legale __________
con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di
fr. 5’280.- a titolo di risarcimento danni, pretesa aumentata in sede di
conclusioni a fr. 8’818.- oltre accessori;
domanda
integralmente avversata dalla convenuta che in via riconvenzionale ha chiesto
il pagamento di fr. 1’300.- oltre interessi, importo al pagamento del quale il
Pretore, con sentenza 23 agosto 1996, ha condannato l’istante respingendo la
sua richiesta;
appellante
l’istante che con atto denominato “ricorso per cassazione” del 20 settembre
1996 ha chiesto l’annullamento della sentenza pretorile, rispettivamente che in
riforma della medesima venga accolta la sua istanza e respinta la domanda riconvenzionale;
letti
ed esaminati gli atti,
ritenuto
in
fatto:
A. Nel mese di dicembre
1993 __________, basandosi sull’offerta 11 novembre 1993 dell’impresa di
pulizia __________ (doc. A), ha concluso con quest’ultima un contratto di
appalto avente per oggetto i lavori di pulizia generale della sua nuova casa di
abitazione a __________, tra i quali la pulizia interna ed esterna di tutti i
vetri.
I lavori sono stati
eseguiti il 16 dicembre 1993 e la relativa fattura, per l’importo concordato di
fr. 1’300.-, è stata emessa il 17 dicembre 1993 (doc. 1).
Con scritto 22 dicembre 1993
(doc. B), facendo riferimento ad una precedente comunicazione telefonica del 20
dicembre, __________ ha espresso a __________ il proprio disappunto in merito
alla pulizia effettuata, carente per quanto attiene alla pulizia dei telai
delle finestre, e del tutto inappropriata per quanto concerne la pulizia dei
vetri, che sono stati graffiati su tutta la loro superficie e il cui silicone è
stato staccato in vari punti con il conseguente rischio di infiltrazioni di
acqua. A dipendenza della difettosa esecuzione dell’appalto, il committente si
è rifiutato di onorare la fattura 17 dicembre 1993.
B. Con istanza 18 luglio
1994 __________ ha convenuto in giudizio __________. al fine di ottenere il
pagamento di fr. 5’280.-, importo corrispondente al danno subito a seguito
della difettosa e carente esecuzione del lavoro di pulizia, ossia a quanto
necessario per la sostituzione dei vetri danneggiati. In sede di conclusioni
l’istante ha aumentato la propria pretesa a fr. 8’818.- riferendosi alla
quantificazione del danno operata dal perito giudiziario.
C. La convenuta si è
opposta alla pretesa avversaria contestando innanzi tutto la tempestività della
notifica dei difetti, avendo l’istante lasciato trascorrere infruttuoso il
termine di tre giorni menzionato nel rapporto di lavoro dallo stesso
sottoscritto (doc. 2). Nel merito della lite, essa ha contestato ogni sua
responsabilità per i segni riscontrati sui vetri della casa di abitazione
dell'istante, in particolare di esserne stata la causa. In via riconvenzionale
ha fatto valere l’importo di fr. 1’300.- a saldo della fattura emessa il 17
dicembre 1993.
D. Nel giudizio qui
impugnato il pretore ha respinto l’istanza ritenendo tardiva la notifica dei
difetti da parte del committente __________, con la conseguente accettazione
dei lavori di pulizia così come eseguiti dalla convenuta. Il pretore ha invece
accolto la domanda riconvenzionale della convenuta ponendo a carico
dell'istante il pagamento di fr. 1’300.-.
E. Il presente
tempestivo gravame, che deve essere trattato quale appello in virtù dell’art.15
CPC, disposto secondo il quale quando l'appellabilità dipende dal valore delle
domande, questo è determinato dalle conclusioni prese dall'appellante
nell’ultimo atto di causa davanti al giudice di prima istanza -in casu
l’importo di fr. 8’818.- rileva quindi della competenza appellabile del pretore
(art. 13 e 14 LOG)- nonostante la sua formulazione quale ricorso per
cassazione, è ricevibile in ordine poiché conforme a quanto dispone l’art. 309
cpv. 2 CPC. __________ è insorto contro il giudizio pretorile postulandone
l’annullamento e la conseguente riforma nel senso dell’accoglimento della sua
domanda e della reiezione di quella di parte convenuta. L’appellante rimprovera
al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed
erroneamente applicato il diritto materiale concludendo alla tardività della
notifica dei difetti, nonostante non gli possa essere opposto il termine di 3
giorni menzionato nell’ordine di lavoro non trattandosi di un termine convenuto
contrattualmente. A mente dell’insorgente, accertata la tempestività della
notifica dei difetti, il pretore avrebbe dovuto accogliere la sua domanda di
risarcimento del danno emergendo dalle risultanze istruttorie, in particolare
dalle prove documentali e testimoniali nonché dalla perizia giudiziaria, la
prova della responsabilità di controparte nell’averlo cagionato.
F. Con osservazioni 14
ottobre 1996 la convenuta postula la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto:
- Il pretore ha
respinto la pretesa risarcitoria dell’istante ritenendo tardiva la notifica dei
difetti da parte del committente, poiché non avvenuta nel termine di tre giorni
menzionato nell’ordine di lavoro di cui al doc. 2.
In realtà, a prescindere
da questa problematica della tempestività della notifica dei difetti sulla
quale è pure incentrato il presente gravame - tema sul quale la dottrina si è
espressa ritenendo vincolante il termine proposto dall’appaltatore e accettato
seppur tacitamente dal committente (Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed.,
1996, n. 2484)- la reiezione della pretesa di parte istante deve essere
pronunciata già solo per l’assenza di difetti nell’opera per i quali la
convenuta debba rispondere, o meglio per l’assenza della prova che a danneggiare
irrimediabilmente i vetri sia stata la convenuta.
- Secondo
il principio generale di cui all’art. 8 CC, chi intende dedurre il proprio
diritto da una circostanza di fatto deve provare detta circostanza (II CCA
3 gennaio 1994 in re R./.B.SA), in difetto di questa prova il giudice deve
decidere in sfavore di chi ha asserito l’esistenza del diritto (Kummer, Berner
Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC).
Questa
regola generale sull’onere della prova vale evidente-mente anche nell’ambito
del contratto di appalto.
Il committente che, come
il ricorrente, vuole opporsi al pagamento della mercede a motivo della mancata
esecuzione a regola d’arte dell’opera (art. 368 CO), deve fornire la prova del
difetto dell’opera, ovvero
della difformità tra l’opera pattuita e quella fornita (Gauch, op.cit.,
n. 1507), della sua tempestiva notifica e, nel caso chieda il risarcimento del
danno, del nesso causale adeguato tra il difetto e il danno (II CCA 3
gennaio 1994 in re R./.B.SA; Gauch, op.cit., n. 1884 segg.; Zindel/Pulver,
in Comm. di Basilea, 1996, n. 90 segg. ad art. 368 CO). La colpa
dell’appaltatore è per contro presunta e non deve di conseguenza essere provata
dal committente (Gauch, op.cit., n. 1880).
Nel caso di specie, mentre
è pacifica l’esistenza del difetto - evidenziatosi con la presenza di segni su
tutta la superficie dei vetri della casa del committente __________ - difetto
che non è neppure contestato dalla convenuta, il committente non ha invece
dimostrato l’esistenza di un nesso causale tra questo stato dei vetri e
l’intervento dell’impresa di pulizia qui convenuta, in particolare egli non ha
provato che i graffi e il danneggiamento del silicone siano stati cagionati
dalla ditta appaltatrice. Il dipendente di quest’ultima ____________________
sentito in qualità di teste, sostiene infatti che prima ancora che egli
iniziasse il lavaggio dei vetri, questi presentavano dei segni, della qual cosa
ha tempestivamente informato il proprietario di casa che ha gli ha ordinato la
continuazione dei lavori.
Se è pur vero che il teste
conferma la presenza di questi segni solo su un vetro, ciò non esclude che
anche gli altri vetri presentassero lo stesso inconveniente, al proposito egli
afferma semplicemente di non avervi prestato attenzione a dipendenza delle istruzioni
ricevute dal committente di continuare e ultimare la pulizia. D’altra parte,
come confermato dallo stesso appellante nel suo gravame, le rigature e i graffi
erano visibili solo in presenza di determinate condizioni di luce.
Il contenuto della deposizione
__________, anticipato dalla convenuta nella risposta di causa, non è mai stato
contestato nè smentito dal committente, ragione per la quale si deve concludere
che già prima dell'inizio delle operazioni di pulizia i vetri di casa
__________ presentavano dei segni o comunque la loro superficie non era
perfettamente liscia come pretende l'appellante.
Alla deposizione del
dipendente della convenuta non può peraltro essere validamente opposta la
perizia giudiziaria allestita il 9 maggio 1995, quindi a più di un anno
dall'intervento di pulizia controverso, né tantomeno le dichiarazioni contenute
nei doc. C e F, confermate dinanzi al pretore. A prescindere dall’interesse
che i testi __________ e __________ potrebbero avere a dipendenza dell’esito
della lite -trattandosi rispettivamente del posatore e del fornitore dei vetri
di casa __________i- questi, compreso il teste __________, hanno confermato la
presenza del difetto mentre dalle loro dichiarazioni non è possibile dedurre
con certezza la causa del medesimo. Al proposito essi si sono infatti limitati
ad esprimere la loro opinione formulando ipotesi che, in quanto non suffragate
da sufficienti riscontri oggettivi, non solo non possono essere assimilate a
risultanze peritali come sembra intendere l’appellante, ma neppure vincolano il
giudice trattandosi di semplici allegazioni di parte.
A comprova dell’assenza di
una prova certa circa l’esistenza di un nesso causale tra l’operato della ditta
convenuta e il danno fatto valere in causa, basti riferirsi alla deposizione
del teste __________ che conferma la presenza sul cantiere degli operai che
hanno eseguito la posa dei vetri sino alla scoperta del difetto ad opera del
committente, senza che il teste abbia potuto escludere che questi “non abbiano
mai toccato i serramenti e i vetri”.
Alla luce di quanto sopra
esposto la sentenza pretorile, ancorché per motivi diversi, deve essere
confermata con il carico alla parte soccombente di tasse, spese e ripetibili (art.
148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
L’appello 20
settembre 1996 __________ è respinto
-
Le spese della
procedura d’appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 400.-
b) spese fr.
50.-
fr.
450.-
già anticipate
dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla
controparte fr. 400.- per ripetibili di appello.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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