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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.113
Data decisione, Autorità:
27.11.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00113
Lugano
27 novembre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.1384 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1,
promossa con petizione 5 settembre 1997 da
contro
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 41’459.50
oltre interessi al 18%;
Domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 17 marzo 1997 ha accolto;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello del 21 aprile 1997 postula la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attrice con le osservazioni del 26 maggio 1997 chiede la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a
giudizio i seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Nel
novembre del 1992 __________ e il convenuto hanno richiesto all’attrice il rilascio
di una carta di credito aziendale “__________ ”, destinata ad essere utilizzata
dal convenuto, dipendente dell’altra richiedente, nell’ambito delle proprie
mansioni professionali.
La
richiesta è stata controfirmata dal convenuto (doc. 2).
B. Con
la petizione l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr.
41’459.50 oltre interessi al 18%, importo relativo alle fatture impagate
conseguenti all’utilizzo della carta di credito in questione.
A
norma delle condizioni approvate dal convenuto all’atto della richiesta della
carta, questi si sarebbe costituito debitore solidale con la datrice di lavoro
per ogni debito risultante dall’uso della stessa.
Stante
il mancato pagamento da parte della __________ il debito dovrebbe pertanto
essere rimborsato dal convenuto.
C. Nella
risposta del 30 ottobre 1995 il convenuto si è opposto alla petizione,
contestando di avere inteso assumere i debiti della datrice di lavoro con la
richiesta della carta di credito, assunzione peraltro espressamente vietata
dalle norme sul contratto di lavoro.
La
clausola in questione sarebbe insolita e perciò inefficace.
L’attrice
avrebbe inoltre tenuto un comportamento sleale ai sensi della LCSl, mentre il
tasso di interesse richiesto sarebbe ampiamente eccessivo.
D. Il
Pretore nel giudizio qui impugnato ha negato che la clausola di responsabilità
contestata dal convenuto sia inusuale, dal momento che essa figurerebbe nei
contratti proposti ai clienti per le carte di credito aziendali da altri
istituti di primaria importanza.
Nemmeno
si potrebbe ritenere che la clausola sia nascosta, visto che essa figura su
entrambi i lati del doc. A, o che essa non sia chiara, dati la posizione e la
formazione del convenuto.
Stante
la validità dell’assunzione di debito in via solidale, ne conseguirebbe
l’accoglimento della petizione per capitale ed interessi, richiesti nella
misura prevista nel regolamento di cui al doc. A.
E. Delle
argomentazioni dell’appellante -che postula la riforma del giudizio impugnato
nel senso di respingere la petizione- e di quelle della resistente -che chiede
la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili- si dirà, se
necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
-
Non
vi è contestazione sul fatto che il motivo del credito dedotto in causa
-ammesso nel suo ammontare in capitale- risiede nel mancato pagamento di
fatture relative all’utilizzo da parte del convenuto di una carta di credito
aziendale “__________ ” rilasciata su richiesta congiunta della datrice di
lavoro __________ e del convenuto (doc. A a fronte; doc. 2, pag. 1) e intestata
ad entrambi.
-
L’attrice
deduce la responsabilità del convenuto per l’importo scoperto in primo luogo
per la sua espressa accettazione della frase del modulo di richiesta situata
proprio sopra l’indicazione dei suoi dati personali, sotto ai quali egli ha
apposto la propria firma (doc. A a fronte; doc. 2, pag. 1), e che recita:
“Wir erklären, vom Inhalt des rückseitig aufgeführten
__________ Reglements Kenntnis genommen zu haben und die darin enthaltenen allgemeinen
Bedingungen zu akzeptieren. Wir verpflichten uns, solidarisch mit obengenannter
Firma, dass ein jeder der Inhaber einer __________ wird, sämtlichen Verpflichtungen,
die durch Verwendung der eigenen Karte entstehen, nachkommt.”
Non
vi può essere dubbio sul fatto che l’attrice proponendo il suddetto testo, e il
convenuto accettandolo, hanno inteso concludere un cosiddetto “Sicherungsvertrag”,
ovvero un accordo in virtù del quale il convenuto avrebbe in qualche modo
dovuto rispondere personalmente per l’uso della carta di credito aziendale.
- Fatte
salve altre possibilità che qui non ricorrono, quali quelle del contratto di
garanzia (art. 111 CO) o della fideiussione (art. 492 e segg. CO), lo scopo di
garanzia auspicato dall’attrice è in concreto stato perseguito per mezzo di
un’assunzione cumulativa del debito, istituto non esplicitamente regolato dal
codice delle obbligazioni per mezzo del quale il terzo promette al creditore di
assumersi il debito del debitore precedente ma senza avere l’intenzione di
liberarlo (II CCA 23 agosto 1989 in re R./D.), così che l’assuntore
risponde in via solidale con il debitore precedente e diviene lui stesso
debitore principale (art. 143 CO; DTF 111 II 278; II CCA citata).
A
tale soluzione conduce in effetti la dichiarazione del convenuto di obbligarsi solidarmente
con la propria datrice di lavoro: stante il chiaro testo della clausola
sottoscritta, non è consentito alcun percorso interpretativo nel senso, più favorevole
al debitore, di una fideiussione (DTF 111 II 284).
-
Secondo
l’art. 145 cpv. 1 CO il debitore solidale può opporre al creditore soltanto le
eccezioni derivanti dai suoi rapporti personali con il medesimo o dalla causa
stessa o dall’oggetto dell’obbligazione solidale.
-
La
causa dell’obbligazione solidale assunta dal convenuto va ricercata nel suo
rapporto contrattuale con l’altra obbligata __________ E’ in
effetti pacifico che l’appellante non aveva interesse alcuno al rilascio della
carta di credito, che per lui costituiva in sostanza un semplice strumento di
lavoro: non era infatti previsto che egli ne dovesse trarre un personale
beneficio, né il fatto di prestarsi ad essere contitolare della carta di
credito gli era in qualche maniera retribuito, mentre a questo stadio della
causa è pacifico che le spese effettuate hanno riguardato unicamente la datrice
di lavoro (giudizio impugnato, consid. 7; deposizione __________).
Del
resto, trattandosi di una carta di credito aziendale ben si può ammettere che
la banca attrice sia stata cosciente (o avrebbe in buona fede dovuto esserlo)
che essa sarebbe stata utilizzata esclusivamente, o almeno in misura
preponderante, quale forma di pagamento di spese inerenti l’attività aziendale,
e non invece per spese private del dipendente (Keller, Kreditkarten,
Zurigo, 1981, pag. 30), di modo che l’assunzione solidale da parte del
dipendente degli impegni derivanti dall’uso della carta veniva in definitiva ad
essere una garanzia prestata dal dipendente per impegni del datore di lavoro.
- L’art.
327a cpv. 3 CO stabilisce che è nullo ogni accordo per il quale il lavoratore
abbia a sopportare interamente o in parte le spese necessarie all’esecuzione
del lavoro.
Questo
è sicuramente il caso per l’accordo intercorso tra il convenuto e la sua
datrice di lavoro che ha condotto il convenuto a sottoscrivere la richiesta di
rilascio della carta di credito, accordo con cui il dipendente ha in pratica
assunto il rischio di dovere sopportare costi aziendali della sua datrice in
misura, superiore al suo stesso salario, di fr. 10’000.-- al mese prima (doc.
A, pag. 1), ed in seguito in conseguenza dell’innalzamento del limite di
credito addirittura di fr. 20’000.-- al mese (doc. 14).
Trattandosi
di nullità assoluta (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 13.
edizione, Berna, 1997, pag. 103; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 2.
edizione, n. 2 ad art. 327a CO), la stessa non è sanabile da un eventuale
contrario accordo tra le parti del contratto di lavoro -dal che l’inutilità menzionare
l’art. 327a cpv. 3 CO nel novero delle norme di cui agli art. 361 e 362 CO,
risultandone l’inderogabilità già dalla sua stessa natura (Streiff/von Kanael,
Arbeitsvertrag, 5. edizione, n. 9 ad art. 327a CO)- ma soprattutto -e ciò è
decisivo per la presente causa- essa non è solamente costitutiva di
un’eccezione personale del dipendente nei confronti della datrice di lavoro,
come tale non opponibile al creditore dell’obbligazione solidale (Von Thur/Escher,
Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 2,
pag. 306), ma è invece costituiva di un’eccezione personale del convenuto nei
confronti della creditrice, radicata nella nullità dell’obbligazione medesima
da lui stipulata (Von Thur/Escher, ibidem; Keller, opera citata,
pag. 201 e 201), eccezione che l’attrice deve in concreto lasciarsi imputare.
Non
essendo ammissibile la situazione per cui il dipendente deve farsi carico dei
costi connessi allo svolgimento dei propri compiti, ne discende la nullità
della pattuizione tra datrice e dipendente che ha condotto alla firma della
clausola di solidarietà, nullità opponibile all’attrice ai sensi dell’art. 145
CO.
Ne
conseguono perciò l’accoglimento del gravame e la riforma del giudizio
impugnato nel senso di respingere la petizione.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art.
148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
21 aprile 1997 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 17 marzo 1997 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 1, è riformata nel modo seguente:
-
La petizione è respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 1’000.-- e le spese di fr. 250.-- sono a carico
dell’attrice, che rifonderà al convenuto fr. 3’200.-- per ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 880.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 900.--
già
anticipati dall’appellante, sono a carico dell’attrice, che rifonderà al
convenuto fr. 1’500.-- per ripetibili d’appello.____________________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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