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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.89
Data decisione, Autorità:
15.07.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00089
Lugano
15 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria
appellabile OA.96.237 (inc. n. 12'353) della Pretura di Mendrisio-Nord, promossa con
petizione 17 febbraio 1993 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 66’952.30 oltre interessi
a titolo di mercede dell’appaltatrice, domanda ridotta a fr. 46’588.40 oltre
interessi in corso di causa;
Domanda avversata dal
convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con
sentenza 20 marzo 1996 ha accolto per fr. 24’089.40 oltre interessi;
Appellante l’attrice, che
con atto di appello del 25 aprile 1996 chiede la riforma del querelato giudizio
nel senso di ammettere la petizione per fr. 46’588.40 oltre interessi;
Mentre il convenuto con
osservazioni del 10 giugno 1996 postula la reiezione del gravame con protesta
di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se deve essere accolto
l’appello
-
- tassa di giustizia e
ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice nel corso
del 1991 su richiesta del convenuto ha eseguito opere da capomastro nell’ambito
della costruzione di una casa di abitazione a __________.
A fronte di un’offerta di
fr. 146’486.95, l’attrice ad opera eseguita ha presentato una liquidazione
finale di fr. 216’952.30, giustificandosi con l’esecuzione di maggiori opere a
misura e di opere supplementari, fatturate a regia.
Tenuto conto degli acconti
versati per fr. 150’000.--, il saldo in favore dell’attrice sarebbe di fr.
66’952.30 oltre interessi, importo oggetto della petizione in rassegna.
B. Nella risposta del 16
aprile 1993 il convenuto si è opposto alla petizione adducendo la difettosità
dell’opera e il superamento ingiustificato sia del preventivo, che della
fattura rettificata dalla direzione dei lavori per fr. 154’089.40 di lavori a
misura e circa fr. 20’000.-- di lavori supplementari.
C. L’attrice ha in
seguito contestato sia la pretesa difettosità dell’opera che la tempestività
della notifica degli asseriti difetti, ma ha ridotto la propria pretesa a fr.
46’588.40 oltre interessi.
Il convenuto ha per sua
parte mantenuto tutte le sue tesi ed eccezioni.
D. Nel giudizio qui
impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di
appalto, ha ritenuto che esse avrebbero pattuito di remunerare le opere a
misura previste dall’offerta con fr. 154’089.40.
Le opere a regia avrebbero
un valore di fr. 54’690.--, ma si tratterebbe di opere non richieste e non
approvate dal convenuto, che di conseguenza sarebbe tenuto a remunerale solo
nella misura di fr. 20’000.-- da lui accettata.
Dal che il riconoscimento
di una mercede globale dell’attrice di fr. 174’089.40, importo dal quale nulla
potrebbe essere dedotto per la difettosità dell’opera in conseguenza della
mancata prova della tempestività della notifica, e di conseguenza, tolti i fr.
150’000.-- già pagati dal convenuto, un saldo di fr. 24’089.40 oltre interessi
in favore dell’attrice, somma per cui è stata accolta la petizione.
E. Con l’appello
l’attrice chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di ammettere la
petizione per fr. 46’588.40 oltre interessi.
Contrariamente a quanto
stabilito dal Pretore, che avrebbe male apprezzato le prove offerte sul tema,
le parti non avrebbero raggiunto alcun accordo circa l’ammontare della mercede
delle opere a misura, mercede che dovrebbe perciò essere fissata in fr.
158’879.40, così come indicato dal perito, e non nei fr. 154’089.40 decisi dal
Pretore.
Quo alle opere a regia,
del valore di fr. 37’709.--, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice
non si potrebbe ritenere il mancato consenso del convenuto alla loro
esecuzione, ma solo alla loro retribuzione, essendo opinione del convenuto che
le stesse fossero già incluse in quelle fatturate a misura.
F. Nelle osservazioni
del 10 giugno 1996 il convenuto postula la reiezione del gravame sulla base di
argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi
considerandi.
Considerato
in diritto:
- Sull’esistenza di un
accordo sulla mercede a misura
Dalle deposizioni
testimoniali dell’arch. __________ e del capo cantiere __________, valido
rappresentante dell’attrice in quel frangente, risulta che in occasione della
discussione sul totale delle spettanze dell’attrice venne in effetti raggiunto
almeno l’accordo sulle opere a misura, mentre a causa del protrarsi della
discussione non fu possibile completare l’esame delle pretese per lavori a
regia.
Contrariamente alla tesi
dell’attrice, non risulta in alcun modo (e non certo per il solo fatto era in
discussione l’intera mercede dell’opera) che il suo consenso sulla mercede a
misura fosse in qualche modo condizionato al raggiungimento di un accordo anche
sulla mercede delle regie.
Al contrario, dalle citate
deposizioni testimoniali non emerge che il consenso dell’attrice sulla mercede
a misura sia stato espresso con riserva, e del resto, sia per l’indipendenza
tra di loro delle due pretese che per la stessa disponibilità dell’attrice di
discutere la mercede a misura prima, e separatamente dalla mercede a regia, si
deve ritenere, come rettamente deciso dal Pretore, che le parti abbiano inteso
scomporre la questione globale della mercede in due distinti problemi,
risolvibili separatamente.
Siffatta tesi è peraltro
indirettamente confermata dall’esame delle cifre, dalle quali si constata che
l’importo pattuito dalle parti era di poco inferiore (circa fr. 4’800.-- su fr.
158’800.-- e rotti) alla mercede oggettivamente stabilita come esatta dal
perito, con il che non si deve in buona fede ritenere che la modesta
concessione fatta nell’occasione dall’attrice fosse necessariamente
condizionata al raggiungimento di un accordo globale sull’intera mercede.
- Sul consenso del
convenuto all’esecuzione delle opere supplementari
L’accordo sull’esecuzione
di modifiche o di supplementi all’opera, il cosiddetto “Abänderungsvertrag” (Gauch,
Der Werkvertrag, 4. edizione, Zurigo, 1996, n. 770 e segg.) è, come ogni altro,
da ritenere valido dal momento che esiste consenso sui suoi punti essenziali,
cioè l’opera modificata o supplementare e il principio dell’onerosità della sua
esecuzione (art. 1 CO, art. 2 cpv. 1 CO; Gauch, opera citata, n. 380 e
381), e giova ricordare che detto consenso può per principio senz’altro essere
espresso anche nella forma degli atti concludenti.
In quest’ambito, questa
Camera ha già stabilito che allorché il committente, in prima persona oppure (a
maggior ragione) rappresentato da un direttore dei lavori, è assiduamente
presente sul cantiere, ed è perciò cosciente di ogni fase della realizzanda
opera, la sua mancanza di opposizione alla realizzazione può essere intesa come
ratifica dell’opera supplementare o modificata (in questo senso: II CCA
12 aprile 1994 in re B. SA/S.). La questione del consenso del committente non
può perciò essere ricondotta e confusa, come sembra fare il Pretore, al
problema della firma dei bollettini a regia, avendo questi piuttosto, se
controfirmati, funzione di mezzo di prova dell’entità (e perciò della mercede)
dell’opera supplementare (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 183, n. 10).
In concreto, come
rettamente osservato dall’appellante, si deve rilevare come mai prima della
presente causa il committente o il progettista si siano opposti all’esecuzione
di determinati lavori, o abbiano dichiarato che (a prescindere dalla sua
difettosità) sarebbe stata fornita un’opera diversa da quella pattuita.
Al contrario, entrambi
hanno riconosciuto la necessità di determinate opere supplementari, e nulla
permette di concludere che essi non le abbiano effettivamente richieste
all’attrice (così le deposizioni __________ e arch. __________) o che non le
abbiano comunque ratificate.
La discussione circa
queste opere è semmai emersa in sede di consuntivo, essendo comprensibile e
legittimo desiderio del committente quello di spendere il meno possibile, dal
che la contestazione non già dell’esecuzione in quanto tale delle opere a regia,
ma della quantificazione della relativa mercede, richiesta dall’attrice in
ragione di oltre fr. 56’000.-- e offerta dal convenuto limitatamente a fr.
20’000.--.
Il perito ha stabilito in
fr. 37’709.-- la mercede per i lavori supplementari a regia (annesso al verbale
di audizione del perito, pag. 48), importo dal quale non vi è motivo di
divergere.
Essendo all’attrice già
stati assegnati a questo titolo fr. 20’000.--, la sentenza deve essere
riformata nel senso di aumentare la di lei mercede della differenza di fr.
17’709.-- oltre interessi.
Ne consegue il parziale
accoglimento dell’appello ai sensi dei considerandi.
La pretesa dell'appellato
di veder compensato un eventuale maggior credito riconosciuto dall'appellante,
come anzi avviene, con il risarcimento per i difetti (che il Pretore non ha
considerato perchè notificati tardivamente) non può evidentemente essere
esaminata poichè, correttamente, avrebbe dovuto far oggetto di un appello
(pincipale od adesivo) siccome volta a modificare il dispositivo della sentenza
di prima sede.
Tassa di giustizia, spese
e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 25 aprile
1996 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza
20 marzo 1996 della Pretura di Mendrisio-Nord è riformata nel modo seguente:
- La petizione è parzialmente accolta.
__________,
è condannato a pagare a __________, fr. 41’798.40 oltre interessi al 5% dal 7
marzo 1992.
-
In
tale misura è tolta l’opposizione interposta al precetto esecutivo n.
__________ del 13 novembre 1992 dell’UEF di Mendrisio.
-
Le
spese e la tassa di giustizia di fr. 2’300.-- sono a carico dell’attrice per 11/30
e del convenuto per 19/30.
Il
convenuto rifonderà all’attrice fr. 1’400.-- per parte di ripetibili.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 380.--
b) spese fr.
20.--
T o t a l
e fr. 400.--
già anticipati
dall’appellante, restano a suo carico per 2/11 e per 9/11 sono a carico del
convenuto, il quale rifonderà all’attrice fr. 1’200.-- per ripetibili parziali
di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura
di Mendrisio-Nord.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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