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Numero d'incarto:
12.1996.83
Data decisione, Autorità:
08.07.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00083
Lugano
8 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.251 (inc. n. 1749) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3,
promossa con petizione 2 agosto 1993 da
contro
con cui
l’attore ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza di un debito di fr.
8’651’723 oltre interessi, e dell’inesistenza del diritto al pegno manuale
detenuto dalla convenuta a garanzia dell’asserito debito;
E ora
sull’istanza di assistenza giudiziaria 22 marzo 1996 dell’attore, istanza alla
quale la convenuta si è opposta e che il Pretore con decreto 12 aprile 1996 ha
respinto;
Appellante
l’attore, che con atto di appello del 18 aprile 1996 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza;
Mentre la
convenuta con osservazioni 3 maggio 1996 postula la reiezione del gravame.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Considerato
in fatto ed in diritto
-
che
la convenuta con precetto esecutivo in via di realizzazione di un pegno manuale
n. __________ dell’UE di Lugano ha escusso l’attore per fr. 8’651’983.-- oltre
interessi (doc. B);
-
che
al precetto in questione è stata interposta generica opposizione;
-
che
siffatta opposizione si intende per costante giurisprudenza unicamente quale
contestazione dell’esistenza del credito, ma non anche del diritto di pegno
(per tante: CEF 28 luglio 1993 in re M./S. Bank);
-
che
l’opposizione è stata rigettata in via provvisoria dal Pretore in data 10
novembre 1992;
-
che
l’appello avverso la decisione pretorile è stato respinto dalla Camera di
esecuzione e fallimenti di questo tribunale il 14 luglio 1993, e il ricorso di
diritto pubblico presentato contro la decisione della CEF è stato respinto
dalla II Corte Civile del Tribunale federale il 18 novembre 1993;
-
che
il 2 agosto 1993 l’attore ha introdotto azione di disconoscimento, con cui in
via principale ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza del debito e, per una
cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 6’600’000.-- detenuta dalla
creditrice, del diritto di pegno, e in via subordinata l’accertamento
dell’inesigibilità del credito e dell’inesistenza del predetto pegno;
-
che
la convenuta si è opposta alla petizione;
-
che
il 19 dicembre 1994 l’attore ha presentato una prima istanza di assistenza
giudiziaria;
-
che
la stessa è stata respinta dal Pretore con decreto 6 aprile 1995;
-
che
l’appello 5 maggio 1995 dell’attore avverso il decreto pretorile è stato
respinto da questa Camera in data 19 giugno 1995;
-
che
questa Camera, senza esaminare il requisito della possibilità di esito
favorevole della causa incoata, ha negato nel proprio giudizio che l’attore sia
in condizione di indigenza, essendo in particolare stati accertati l’esistenza
di sostanza immobiliare di proprietà dell’attore a __________ suscettibile di
essere ulteriormente gravata con mutui ipotecari, e il recente acquisto da
parte del richiedente di ben 9 appartamenti;
-
che
il ricorso di diritto pubblico presentato dall’attore contro tale decisione è
stato respinto il 6 ottobre 1995 dalla II Corte Civile del Tribunale federale;
-
che
il 22 marzo 1996 l’attore ha presentato una nuova richiesta di assistenza
giudiziaria, adducendo in base a nuova documentazione (già esibita al Tribunale
federale, ma da esso non esaminata), l’impossibilità di ottenere ulteriori
finanziamenti dalle banche;
-
che
il Pretore con decreto 12 aprile 1996 ha respinto la richiesta, rilevando che
la nuova documentazione offerta non suffragherebbe modifiche significative
della situazione che ha condotto alla reiezione della precedente istanza;
-
che
con appello 18 aprile 1996 l’attore ribadisce la propria richiesta, in base
alle prefate argomentazioni;
-
che
sul requisito dell’indigenza in questo caso concreto rimangono in linea di
principio valide tutte le argomentazioni già esposte a sostegno della sentenza
19 giugno 1995 di questa Camera;
-
che
la nuova documentazione invocata dal richiedente (certificato del Municipio di
__________; lettera 14 luglio 1995 della __________ e lettera 18 luglio 1995
della __________) non inficia in alcun modo la validità di quelle
argomentazioni;
-
che
in effetti nessuna forza probatoria può essere conferita a detto certificato in
presenza della nota sostanza immobiliare di __________;
-
che
il rifiuto delle due banche interpellate alla concessione di nuovi mutui
ipotecari è stato motivato dal fatto che l’attore invece di chiedere un mutuo
sufficiente alla copertura delle spese presumibili della causa ha postulato la
concessione di un nuovo credito di ben fr. 800’000.-- (cfr. doc. A94 e A96),
eccedendo così manifestamente la soglia di copertura di 2/3 del valore
complessivo dei fondi indicata dal Tribunale federale nella sentenza del 6
ottobre 1995 quale limite ragionevole entro il quale le banche dovrebbero
accordare finanziamenti (consid. 3, pag. 5);
-
che
il rifiuto degli istituti bancari, provocato dall’attore medesimo, è perciò ininfluente
ai fini dell’esame della presente istanza;
-
che
la stessa, come la precedente, deve perciò essere respinta per l’assenza del
requisito dell’indigenza;
-
che
ad ogni buon conto, a scanso di ulteriori, infondate iniziative dell’attore,
l’istanza andrebbe respinta anche per la mancanza di possibilità di esito
favorevole della causa;
-
che
la domanda concernente l’asserita inesistenza del diritto di pegno appare a
prima vista addirittura irricevibile per l’omessa opposizione al precetto esecutivo
sul vantato diritto di pegno;
-
che
asserire l’inesistenza del debito pare a prima vista ai limiti del temerario,
essendo del tutta pacifica l’avvenuta erogazione all’attore di un mutuo di fr.
8’000’000.-- produttivo di interessi;
-
che
anche tesi dell’inesigibilità del debito risulta ad un primo sommario esame
destituita da fondamento;
-
che
si deve in effetti considerare che l’azione di disconoscimento, in quanto
azione di diritto materiale, non consiste in un’ulteriore verifica del
fondamento del giudizio di rigetto dell’opposizione (Ammon, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 5. edizione, Berna, 1993, § 19, n. 62,
72);
-
che
perciò le obiezioni dell’attore sul tema dell’asserita inesigibilità del
credito al momento della presentazione della domanda di esecuzione sono
irrimediabilmente superate dal fatto che il giudice del disconoscimento può
considerare che lo stesso avvio di una procedura esecutiva costituisce valida
espressione della volontà della creditrice di non mantenere il rapporto di
mutuo;
-
che
comunque il Tribunale federale nel giudizio del 18 novembre 1993 ha stabilito
che già al momento in cui la convenuta ha escusso l’attore non vi erano più
elementi che potessero far concludere per la volontà da parte della banca di
mantenere il rapporto di conto corrente (consid. 4c, pag. 7);
-
che
in simili circostanze l’azione di disconoscimento pare a prima vista priva di
possibilità di successo, e volta unicamente a procrastinare il momento della
restituzione della somma mutuata;
-
che
perciò manca anche il secondo presupposto di cui all’art. 155 CPC per la
concessione dell’assistenza giudiziaria;
-
che
di conseguenza l’appello, manifestamente infondato, deve essere respinto;
-
che
tassa di giustizia, spese e ripetibili di questa procedura seguono la
soccombenza (art. 148 CPC);
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
18 aprile 1996 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 280.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 300.--
sono
a carico dell’appellante, il quale rifonderà all’attrice fr. 300.-- per
ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________;
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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