AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.69
Data decisione, Autorità:
03.06.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00069
Lugano
3 giugno 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria
appellabile OA.95.113 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con petizione 18 gennaio 1995 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
86’847.40 oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatore;
Domanda avversata
dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione;
E ora
sull’eccezione della convenuta di carenza di legittimazione attiva dell’attore
__________, eccezione che il Pretore con decreto 1° marzo 1996 ha respinto;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 23 marzo 1996 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere l’eccezione;
Mentre
gli attori con osservazioni del 6 maggio 1996 chiedono la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a
giudizio i seguenti punti di questione
- se deve essere accolto l’appello
- tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in
fatto
A. Con la petizione in
rassegna gli attori, dichiarando di essersi uniti in consorzio, chiedono la
condanna della convenuta al pagamento del saldo della mercede per determinate
opere da elettricista che essi avrebbero eseguito per il di lei conto.
B. Nella risposta del 5
aprile 1995 la convenuta si è opposta alla petizione, eccependo
preliminarmente, tra l’altro, la carenza di legittimazione attiva di
__________, il quale non sarebbe mai stato sua controparte contrattuale, come
del resto non lo sarebbe stato nemmeno l’asserito consorzio.
C. Il Pretore ha
respinto l’eccezione osservando che __________ sarebbe fin dall’inizio socio
del consorzio con cui la convenuta ha stipulato il contratto di appalto in
questione.
D. Delle argomentazioni
dell’appellante, che chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso di
accogliere la sua eccezione, e di quelle dei resistenti, che postulano la
reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto
necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Quando, come nella
specie, più persone uniscono le loro forze allo scopo di eseguire un’opera
nell’ambito di un contratto di appalto si ritiene che esse si siano costituite
in consorzio (DTF 113 II 513).
Al consorzio sono
applicabili le norme sulla società semplice, ovvero gli art. 530 e segg. CO (Gauch,
Der Werkvertrag, 4. edizione, Zurigo, 1996, n. 243; Meier-Hayoz/Forstmoser,
Grundriss des schweizerischen Gesellschaftsrechts, 7. edizione, Berna, 1993,
pag. 215, n. 83).
E’ pacifico che il
consorzio come tale in quanto società semplice non possiede la capacità
processuale (DTF 100 Ia 392; Meier-Hayoz/Forstmoser, opera
citata, pag. 197, n. 13), la quale spetta invece ai soci, formanti
litisconsorzio necessario (II CCA 28 maggio 1993 in re R./G.; Ottaviani,
Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo, 1989, pag. 14).
- Nel caso che ci
occupa non vi è più disputa sul fatto che la causa è stata introdotta da
soggetti aventi capacità processuale (__________e __________), e non ve ne può
essere sul fatto che __________ è effettivamente membro (cioè socio) del
consorzio in questione, così come risulta dall’atto costitutivo del consorzio
datato 1° novembre 1990 (doc. D).
Ne segue che l’esito
dell’eccezione sollevata dalla convenuta dipende dalla questione a sapere se,
alla luce delle circostanze del caso concreto, si può o meno ritenere che gli
effetti del contratto di appalto sottoscritto dalla convenuta si siano estesi
all’attore __________.
- I rapporti dei soci
della società semplice con i terzi sono regolati dall’art. 543 CO, norma che
tra l’altro rinvia espressamente (art. 543 cpv. 2 CO) a quelle sulla
rappresentanza.
Ne segue che il rapporto
contrattuale viene in essere tra il terzo (in questo caso la convenuta) e i
soci della società semplice a due condizioni:
-
occorre
in primo luogo che il socio che stipula il contratto abbia, per volontà degli
altri soci, la facoltà di rappresentarli con il suo agire (Meier-Hayoz/Forstmoser,
opera citata, pag. 207, n. 51);
-
occorre
poi che il socio che ha stipulato il contratto abbia comunicato al terzo di
volere agire in anche in nome degli altri soci, in difetto di che egli solo ne
diviene debitore o creditore (art. 543 cpv. 1 CO);
Si tratta in definitiva
delle medesime premesse della rappresentanza diretta ex art. 32 CO: una procura
del rappresentato al rappresentante e l’agire del rappresentante in nome del
rappresentato (art. 32 cpv. 1 CO; Zäch, Berner Kommentar, n. 2 e segg.
ad art. 32 CO; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione,
pag. 149 e segg.; Von Thur/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen
Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 1, pag. 348 e 349).
- L’esistenza della
procura al rappresentante della società può tranquillamente essere ammessa.
Da una parte l’art. 543
cpv. 3 CO stabilisce che la facoltà di rappresentare la società o tutti i soci
verso i terzi si presume nel singolo socio, tosto che gli sia conferita
l’amministrazione, e d’altra parte gli attori, cioè l’insieme dei soci del
consorzio, procedono nella presente causa senza eccepire alcunché sulla
validità delle trattative che hanno condotto alla stipulazione del contratto
dal quale vogliono trarre diritto.
- Le contestazioni
della convenuta riguardano piuttosto la comunicazione dell’esistenza del
rapporto di rappresentanza. A mente sua, essa avrebbe in buona fede ritenuto di
appaltare l’opera alla sola __________, e non al consorzio o ai soci dello
stesso. Il signor __________, in particolare, mai avrebbe comunicato alla
convenuta l’esistenza di un rapporto di rappresentanza, circostanza che egli
avrebbe attestato in una deposizione resa il 14 gennaio 1994 avanti alla
sezione 5 della Pretura di Lugano e prodotta in causa sub doc. 3, documento
ingiustamente negletto dal Pretore.
Si tratta tuttavia di
censure che si rivelano ampiamente infondate.
5.1 Agire in nome del
rappresentato significa in senso generale che il rappresentante deve far sì che
la controparte riconosca che egli intende far nascere nel rappresentato e non
in se stesso gli effetti del negozio giuridico in questione.
Questo può ad esempio
avvenire comunicando esplicitamente al terzo la propria qualità di
rappresentante. Non si tratta di un precetto imperativo: in determinati casi la
volontà di fungere quale rappresentante, pur se non esplicitata, è desumibile
dalle circostanze o dovrebbe esserlo per un partner contrattuale in buona fede,
di modo che l’effetto di rappresentanza si verifica ugualmente.
Se questo sia il caso, si
decide interpretando il comportamento del rappresentante e della controparte
contrattuale secondo il principio dell’affidamento, badando in particolare a
ciò che per la controparte era riconoscibile al momento della stipulazione
(art. 32 cpv. 2 CO, art. 18 CO; DTF 90 II 285 consid. 1b a pag. 289; Zäch,
opera citata, n. 45 ad art. 32 CO; Guhl, opera citata, pag. 152; Von
Thur/Peter, opera citata, pag. 386 e segg.).
Rimane inoltre riservato
il caso in cui al terzo è indifferente la persona con cui stipula (art. 32 cpv.
2 in fine CO; Rep. 1982, pag. 38 e 39; DTF 117 II 389).
5.2 Dagli atti risulta in
particolare che il contratto di appalto del 15 marzo 1991 (doc. F) è stato
redatto su carta recante l’intestazione “”, e che per l’appaltatore
esso è firmato da “”. La medesima carta intestata e la medesima firma
sono state adottate dalla parte appaltatrice sia nella corrispondenza
precedente la stipula del contratto (doc. 1), che in tutta quella successiva
(doc. B1, C, G, H, I, O).
Affermare in simili
circostanze di non essere stati messi al corrente dell’esistenza di un rapporto
di rappresentanza di __________ nei confronti di altre persone, o di non avere
in buona fede potuto inferirlo dalle circostanze, rasenta il temerario.
Contrariamente alle tesi
della convenuta, la deposizione testimoniale 14 gennaio 1994 di __________
(doc. 3, pag. 6-8), seppur resa nell’ambito di altra causa, conferma e non
smentisce tale assunto.
Risulta infatti che il
rappresentante della convenuta signor __________ sapeva benissimo di avere come
partner contrattuale almeno anche l’attore __________, prova ne è il fatto che
egli discusse con lui della mercede dell’opera, ottenendo una consistente
riduzione della stessa.
In tale chiaro contesto,
le affermazioni del teste (doc. 3, pag. 8):
“Il signor __________ non
sapeva o perlomeno io non gliel’ho detto che il lavoro sarebbe stato eseguito
dal consorzio __________. A quell’epoca io non glielo dissi e lo dissi in un
secondo tempo suscitando la meraviglia del signor __________.”
e
“Ribadisco di non aver
detto al signor __________ del consorzio __________.”
peraltro non situabili con
esattezza nel tempo, e perciò spiegabili se riferite ad una prima fase delle
trattative, non risultano decisive.
Da un lato l’eventuale
mancata esplicita comunicazione del rapporto di rappresentanza non osterebbe
alla sua esistenza in presenza delle predette chiarissime circostanze, e
d’altra parte va comunque ricordato che il medesimo teste a pag. 7 ha riferito
che:
“La conferma d’ordine è
stata fatta dalla __________ dopo le trattative sul prezzo __________ di cui
già ho riferito. Il lavoro è stato appaltato al consorzio __________.”
In assenza di altri soci
oltre ai qui attori, risulta superflua la questione a sapere se la convenuta
vincolandosi nei confronti del consorzio abbia inteso contrattare anche con
qualsiasi altro socio dello stesso, senza conoscerne l’identità (art. 32 cpv. 2
CO in fine).
Ne segue in ogni caso la
reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa di giustizia, spese
e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, vista la LTG, la TOA, l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello 22 marzo
1996 di __________ è respinto.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 380.--
b)
spese fr. 20.--
T o t a l
e fr. 400.--
già anticipati
dall’appellante, restano a suo carico.
La convenuta rifonderà
agli attori complessivi fr. 1’000.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster