AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.65
Data decisione, Autorità:
03.04.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00065
Lugano
3 aprile 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa per mercedi e salari CL. 95.42 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1,
promossa con istanza 7 aprile 1994 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui
l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 10’146.--
oltre accessori in conseguenza del contratto di lavoro;
Domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il
Pretore con sentenza 5 marzo 1996 ha accolto per fr. 5’163.-- oltre interessi;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 18 marzo 1996 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza;
Mentre
l’istante nelle osservazioni del 26 marzo 1996 con richiesta di gratuito
patrocinio postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’istante
fin dal 1986 ha lavorato per la convenuta in qualità di responsabile della
boutique “__________ ” in via __________ a __________.
Il
25 novembre 1993 la convenuta ha disdetto il contratto di lavoro per il termine
del 31 gennaio 1994 (doc. D), prorogato a causa della malattia dell’istante, e
l’11 marzo 1994 ha pronunciato il licenziamento in tronco (doc. Q).
B. Ritenendo
ingiustificato tale provvedimento, l’istante ha chiesto la condanna della convenuta
al pagamento di fr. 10’146.-- lordi oltre interessi, corrispondenti alla
tredicesima mensilità del 1993 e al salario di febbraio e di marzo del 1994.
C. All’udienza
di discussione del 1° febbraio 1995 la convenuta si è opposta all’istanza, motivando
la sanzione nei confronti della lavoratrice con il fatto che essa durante un
periodo di malattia avrebbe svolto lavoro retribuito in favore del __________,
e con la mancata ripresa del lavoro dopo il 31 gennaio 1994, data in cui è
terminata la malattia.
Non
vi sarebbe comunque diritto alla tredicesima mensilità, e l’istante avrebbe già
percepito dall’assicurazione contro la disoccupazione fr. 4’983.30 a valere sui
salari di febbraio e marzo del 1994.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto ingiustificato il licenziamento
in tronco pronunciato dalla convenuta.
L’attività
accessoria dell’istante per il __________ sarebbe stata nota da lungo tempo
alla convenuta. Avendo il medico dell’istante autorizzato la ripresa
dell’attività accessoria prima di quella principale, ne conseguirebbe che
l’istante non avrebbe commesso alcuna violazione contrattuale.
Né
potrebbe esserle rimproverata la mancata ripresa del lavoro presso la convenuta
alla fine del periodo di malattia, avendo la convenuta stessa esentato
l’istante dal fornire la prestazione lavorativa.
Dovendosi
ammettere che, per effetto della malattia dell’istante, la disdetta ordinaria
avrebbe messo fine al rapporto di lavoro per il 31 marzo 1994, l’istante
potrebbe vantare un credito complessivo di fr. 10’146.--, da ridurre a fr.
5’163.-- in conseguenza dei pagamenti effettuati all’istante dall’assicurazione
disoccupazione.
E. Con
tempestivo gravame datato 18 marzo 1996 la convenuta chiede la riforma della
sentenza pretorile nel senso di respingere l’istanza.
Il
Pretore avrebbe ammesso a torto l’esistenza del diritto dell’istante alla
tredicesima mensilità, applicando in maniera insostenibile le norme in materia
di apprezzamento e onere della prova.
Pure
a torto sarebbe stata riconosciuta l’inesistenza di motivi gravi a sostegno del
licenziamento in tronco, motivi risiedenti nel lavoro svolto per il __________
e nella mancata ripresa del lavoro presso la convenuta al termine del periodo
di malattia.
F. Delle
osservazioni con richiesta di assistenza giudiziaria 26 marzo 1996
dell’istante, che postula la reiezione del gravame con protesta di spese e
ripetibili si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- La
convenuta ribadisce in questa sede la tesi secondo cui l’attività di donna
delle pulizie svolta dall’istante presso __________ giustificherebbe il
licenziamento in tronco
Su
questo tema occorre innanzitutto precisare l’effettiva natura del rimprovero
mosso dalla convenuta alla dipendente, ritenuto che l’atteggiamento della
convenuta al riguardo non è stato univoco.
Infatti,
nella lettera di licenziamento in tronco dell’11 marzo 1994 (doc. Q) si adduce
che “durante il periodo 3-19 dicembre 1993 la signora __________ ha lavorato
presso il __________, benché ella si trovasse in malattia”, dal che non si
evince ancora se il rimprovero verte sull’attività svolta in favore di terzi o
sulla simulazione dello stato di malattia.
All’udienza
di discussione (cfr. verbale, pag. 2) la datrice di lavoro ha argomentato che
“La convenuta venne inoltre a sapere che durante il periodo di malattia
l’istante aveva continuato a lavorare presso il __________Per questo motivo il
contratto venne disdetto ai sensi dell’art. 337 CO”, frase che sembra dover
essere interpretata nel senso che il rimprovero è quello di essere stata malata
per un datore di lavoro e abile per l’altro, visto che in caso contrario il
rimprovero sarebbe stato semplicemente quello di avere lavorato per altro
datore.
Questa
interpretazione risulta rafforzata alla lettura delle osservazioni formulate
dalla convenuta in sede di dibattimento finale, ove si parla chiaramente di
“declamato periodo di malattia”.
Con
l’appello (punto 3, pag. 7 e 8), si rimprovera invece al Pretore di non aver
sanzionato il “fatto che la signora __________ lavorava contemporaneamente
presso il __________ ”, con il che l’addebito mosso alla dipendente non è più
quello di aver simulato una malattia, ma è manifestamente quello di aver avuto
un’occupazione accessoria.
Si
tratta perciò con ogni evidenza di una nuova argomentazione, la quale è in
primo luogo irricevibile in applicazione dell’art. 321 cpv. 1 lit. b CPC -norma
che vale anche nell’ambito della procedura per mercedi e salari (Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 321, n. 4)- ed è comunque ampiamente infondata nel merito, visto
che l’esercizio di un’attività accessoria non concorrenziale che non incida sul
rendimento del dipendente -nulla in tal senso è stato addotto dalla convenuta o
emerge dagli atti- non costituisce motivo di licenziamento in tronco (II CCA
10 ottobre 1995 in re T./K. SA).
- La
convenuta, a torto, ripropone anche il motivo grave di licenziamento in tronco
costituito dalla mancata ripresa del lavoro al termine del periodo di malattia.
Si
deve in effetti condividere la motivazione del Pretore -che del resto nemmeno è
stata seriamente messa in discussione dall’appellante- secondo cui dal
comportamento della convenuta, che pur non avendo visto comparire l’istante al
lavoro dopo la fine del periodo di malattia (il che le è stato noto al più
tardi l’11 febbraio 1994, cfr. doc. I), nulla ha eccepito fino all’11 marzo, si
può ritenere senz’altro ritenere l’esistenza di una tacita volontà di esentarla
dal lavoro fino alla fine del periodo di disdetta ordinaria.
Questa
considerazione, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta (appello,
punto 4, pag. 8), non è evidentemente suscettibile di modifiche a seguito delle
tardive contestazioni sollevate per esigenze di causa nel corso della
procedura, il che è del resto ovvio, dovendosi sul tema ritenere tardiva dal
profilo della buona fede già la lettera di licenziamento in tronco.
Non
è perciò per mancata contestazione procedurale, come sembra intendere a torto
la convenuta, ma per consenso sostanziale, che deve essere ammessa l’esenzione
dal lavoro dell’istante per il rimanente periodo di disdetta.
- Per
il caso, verificatosi, di conferma della mancanza di giustificazione del
licenziamento in tronco, la convenuta contesta comunque l’ammontare del
risarcimento dovuto, sostenendo che il periodo di disdetta, sospeso per la
malattia del dipendente, si sarebbe compiuto il 27 e non il 30 marzo, con il
che non sarebbero dovuti 3/30 del salario di marzo.
A
prescindere dalla dubbia ricevibilità dell’argomentazione -mai in precedenza la
convenuta ha contestato che il danno dell’istante sarebbe stato costituito
anche dall’intero salario di marzo-, la stessa è comunque destituita da ogni
fondamento, dovendosi ammettere che i rapporti di lavoro prendono
necessariamente fine per la fine di un mese (art. 336c cpv. 3 CO; DTF
121 III 107; II CCA 16 agosto 1994 in re S./S. SA).
- La
convenuta, indipendentemente dalla liceità e dagli effetti del licenziamento,
contesta il diritto dell’istante alla tredicesima mensilità del 1993.
4.1 Secondo
l’appellante (punto 1 del gravame), il Pretore avrebbe in primo luogo ammesso
la pretesa in conseguenza delle risultanze di un’edizione di documenti che non
avrebbe dovuto essere pronunciata.
Si
tratta di doglianza che non merita udienza alcuna per la sua irrimediabile tardività,
dovuta al fatto che il decreto di edizione (art. 213 bis CPC) è rimasto inimpugnato
(art. 96 CPC), e non può più di conseguenza essere messo in discussione in
questa sede.
4.2 A
mente della convenuta (appello, punto 2), la pretesa non sarebbe provata
nemmeno considerando la contestata edizione di documenti, visto che altre
risultanze processuali (segnatamente il contratto di lavoro doc. C e
l’attestato per l’assicurazione contro la disoccupazione doc. W)
dimostrerebbero il contrario.
Anche
questa tesi è ampiamente infondata.
A
prescindere dal fatto che l’ingiustificato rifiuto della convenuta di
ottemperare all’ordine di edizione è di per sé sufficiente a far valere per
vero il fatto che l’istante intendeva provare (art. 210 CPC), ovvero l’avvenuto
pagamento della tredicesima negli anni dal 1986 al 1993, i documenti ai quali
essa si appiglia (e tanto meno le contestazioni sollevate in corso di causa),
contrariamente a quanto essa sostiene, non forniscono la prova del contrario.
Infatti,
dal contratto di lavoro doc. C si evince solo che al momento dell’assunzione la
tredicesima non è stata espressamente pattuita, ma ovviamente nulla impedisce
che questo accordo iniziale sia stato in seguito informalmente superato dal
regolare pagamento di questa parte del salario.
Il
modulo doc. W è invece una dichiarazione fatta dalla convenuta stessa a terze
persone, ed è perciò in sostanza una mera affermazione di parte, priva di forza
probatoria.
- E’
infine litigiosa anche l’attribuzione di ripetibili all’istante da parte del
Pretore, stante una reciproca soccombenza in parti uguali che avrebbe imposto
di compensarle.
La
convenuta soccombe anche su questo punto.
Va
in effetti esente da critica la decisione del primo giudice, che in materia
gode di un ampio potere di apprezzamento, di ritenere sostanzialmente
soccombente la convenuta anche a fronte del solo parziale accoglimento delle
pretese dell’istante, potendosi ravvisare un giusto motivo ai sensi dell’art.
148 cpv. 2 CPC nell’atteggiamento della convenuta, che a torto ha rifiutato
qualsivoglia concessione alla controparte, costringendola a procedere in
giudizio (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 148, n. 30).
La
decisione del Pretore sulle ripetibili è inoltre ancora a maggior ragione
sostenibile se si considera che la parziale reiezione delle pretese
dell’istante non è stata causata dal buon diritto delle tesi della convenuta,
ma dal fatto che la cassa di disoccupazione ha anticipato soldi che in sostanza
erano dovuti all’istante, e che la convenuta potrebbe di conseguenza essere
chiamata a rifondere a chi li ha anticipati.
Ne
consegue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto e al limite del
temerario.
Non
si prelevano tasse o spese.
Le
ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che le stesse
dovranno essere computate nella nota del patrocinatore dell’istante (art. 159
cpv. 1 lit. b CPC), che può qui essere ammessa al beneficio del gratuito
patrocinio in base alla documentazione già in atti.
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TOA
dichiara e pronuncia
I. L’appello
18 marzo 1996 di __________ è respinto.
II. Non
si prelevano tasse o spese.
La
convenuta rifonderà all’istante fr. 600.-- per ripetibili di appello.
III. L’istanza
di assistenza giudiziaria 26 marzo 1996 di __________ __________ per la
procedura di appello è accolta.
IV. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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