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Numero d'incarto:
12.1996.63
Data decisione, Autorità:
11.06.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00063
Lugano
11 giugno 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria
appellabile inc. n. 34 della Pretura del
distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 31 ottobre 1985 da
contro
rappr.
dall'avv. __________
causa
che il Pretore con decreto 20 febbraio 1996 ha stralciato per desistenza degli
attori, caricando loro le tasse e le spese di procedura;
Decisione
impugnata dal convenuto, che con gravame dell’11 marzo 1996 chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di accordargli un’indennità per ripetibili;
Gravame
sul quale gli attori non hanno formulato osservazioni;
Considerato
in fatto ed in
diritto
-
che
con petizione 31 ottobre 1985 gli attori hanno chiesto che il convenuto fosse
condannato a prendere i provvedimenti necessari ad ovviare ai pericoli derivati
al loro fondo da uno scavo effettuato su un fondo vicino;
-
che
il convenuto si è opposto alla petizione;
-
che
la causa ha seguito il suo corso sino alle conclusioni, presentate dalle parti
nel gennaio del 1990;
-
che
la sentenza non è tuttavia mai stata emanata;
-
che
gli attori il 25 gennaio 1996 hanno scritto al Pretore, comunicando che la
causa poteva ritenersi superata da altra procedura, conclusasi felicemente, e
postulandone di conseguenza lo stralcio “ritenute le spese a chi le ha
anticipate e compensate le ripetibili”;
-
che
il 20 febbraio 1996 il Pretore ha emanato l’impugnato decreto di stralcio, il
quale accolla le spese di causa agli attori ma non statuisce sulle ripetibili;
-
che
il 22 febbraio 1996, prima di ricevere il decreto di stralcio, il convenuto ha
scritto al Pretore prendendo posizione sulla lettera 25 gennaio 1996 degli
attori nel senso di rivendicare una congrua indennità per ripetibili;
-
che
con allegato dell’11 marzo 1996 denominato “appello” e, tra parentesi, “domanda
di revisione”, il convenuto postula la riforma del dispositivo 2 del decreto di
stralcio nel senso che “Non si prelevano altre tasse ne spese. Tutte quelle sin
qui esatte sono a carico degli attori, i quali rifonderanno al convenuto
l’importo di fr. ... a titolo di ripetibili”;
-
che
gli attori non hanno presentato osservazioni al gravame del convenuto;
-
che
è pacifico che la richiesta di stralcio della causa presentata il 25 gennaio
1996 dagli attori costituisce desistenza, con il che essi sono soccombenti nei
confronti del convenuto (art. 151 CPC; Rep. 1985, pag. 146; 1978, pag.
376), e questo qualunque sia il motivo della desistenza (II CCA 16
luglio 1990 in re K./S.; I CCA 18 dicembre 1990 in re B./S.);
-
che
il Pretore era pertanto di principio tenuto ad attribuire ripetibili in favore
del convenuto, e questo indipendentemente dal fatto che egli non avesse
tempestivamente reagito alla lettera 25 gennaio 1996 degli attori per
protestarle esplicitamente, dovendosi la sua richiesta in tal senso desumere
dalle sue precedenti comparse scritte (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art.
151, n. 1);
-
che
la mancata assegnazione di ripetibili al convenuto nel decreto impugnato
costituisce perciò omessa pronuncia su una domanda formulata sia dagli attori,
che con lo scritto del 25 gennaio 1996 hanno chiesto che le ripetibili fossero
compensate, che -seppure implicitamente- dal convenuto medesimo;
-
che
l’omessa pronuncia su domande formulate costituisce motivo di revisione ai
sensi dell’art. 340 lit. a) CPC;
-
che
secondo l’art. 341 cpv. 1 CPC la domanda di revisione di una sentenza del
Pretore si propone mediante appello, così come correttamente fatto dal
convenuto;
-
che
la richiesta di giudizio del convenuto di vedersi attribuire “fr. ...” per
ripetibili non costituisce, come sembrerebbe a prima vista, motivo di nullità
del gravame ai sensi dei combinati art. 309 cpv. 1 lit. e) e 309 cpv. 5
CPC;
-
che
ciò sarebbe unicamente il caso se il Pretore si fosse effettivamente
pronunciato sulla richiesta di ripetibili e il convenuto con l’impugnazione
chiedesse un aumento dell’indennità senza specificare i termini della sua
richiesta, così da impedire all’autorità di ricorso di individuare i limiti dell’appellazione
(Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 309, n. 2);
-
che
invece, stante l’esistenza di un motivo di revisione, la Camera è tenuta a
pronunciarsi sul merito della questione (art. 344 CPC);
-
che
secondo il prudente giudizio di questa Camera, la natura e il valore della lite
-consistente all’atto pratico nella richiesta di costruzione di un muro del
costo stimato di circa fr. 42’000.-- (perizia 13 maggio 1989 dell’ing__________,
pag. 9)- giustificano l’attribuzione di un’indennità per ripetibili di fr.
4’500.--;
-
che in tal modo si dà equa
applicazione degli art. 150 CPC e 9 TOA ritenuto che la causa, per quanto
riguarda l'intervento delle parti è giunta al termine;
-
che
in tale misura va perciò accolto il gravame del convenuto;
-
che
le spese e le ripetibili di questa procedura devono essere assunte dallo Stato,
non potendosi ritenere soccombenti gli attori, silenti in questa sede ed
estranei alla venuta in essere del vizio del decreto impugnato;
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
11 marzo 1996 dell’avv. __________ è accolto ai sensi dei considerandi.
Di
conseguenza il dispositivo n. 2 del decreto 20 febbraio 1996 della Pretura del
distretto di Lugano, sezione 2, è riformato nel modo seguente:
- Non
si prelevano altre tasse né spese. Tutte quelle sin qui esatte sono a carico
degli attori, i quali rifonderanno al convenuto fr. 4’500.-- per ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 180.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 200.--
già
anticipati dal convenuto, sono a carico dello Stato, che rifonderà al convenuto
fr. 300.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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