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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.27
Data decisione, Autorità:
12.04.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00027
Lugano
12 aprile 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa della Pretura del distretto di Bellinzona promossa
con istanza 26 luglio 1995 da
__________ rappr. dallo Studio legale __________
contro
__________ rappr. dallo Studio legale __________ __________
chiedente
che la convenuta sia condannata a pagare all’istante la somma di fr. 17’000.-
come liquidazione di un contratto di lavoro;
che il pretore ha
accolto limitatamente alla somma di fr. 12’000.-;
appellante
la convenuta che, in riforma della sentenza impugnata, chiede l’integrale
reiezione dell’istanza;
lette le
osservazioni all’appello presentate da __________ in data 7 febbraio 1996;
considerato
in fatto e in diritto
- La
presente vertenza trae origine da un rapporto di lavoro, instauratosi tra le
parti già il 1 settembre, in virtù di una pattuizione scritta del successivo 1
ottobre 1991. Con quello la __________., come gestore del centro fitness
__________ di __________ aveva assunto alle sue dipendenze il signor __________
nelle vesti di responsabile del centro (“manager”) e istruttore, con
responsabilità per il segretariato, la réception e il bar, nonché per il
controllo, la pulizia e la manutenzione delle attrezzature. Il salario pattuito
era di fr. 4’000.-, ma di quell’importo il lavoratore percepiva soltanto fr.
3’000.- perché la differenza gli veniva per così dire accantonata a mo’ di
risparmio, ovvero in vista di una sua partecipazione finanziaria alla società.
Questo contratto ha avuto validità fino alla fine del 1992; per l’anno successivo
le parti ne hanno concluso uno nuovo dove non si faceva più riferimento a
un’eventuale partecipazione all’azienda del signor __________ e dove il salario
mensile era stabilito in fr. 3’000.-
Con
il 1 settembre 1993 l’istante è passato a un altro centro sportivo e,
nell’ambito della liquidazione dei reciproci rapporti di dare/avere fra le
parti, egli ha chiesto che gli venisse rifuso un importo pari alla differenza
fra il salario pattuito e quello percepito durante i primi diciassette mesi di
lavori presso la convenuta, ossia complessivamente fr. 17’000.-
-
Il
pretore ha dapprima respinto l’eccezione della convenuta che si riteneva non
vincolata al contratto poiché viziato da errore essenziale, e poi ogni altra
eccezione scaturiente dal contratto stesso, per cui ha ritenuto valida la
pattuizione che indicava in fr. 4’000.- il salario del lavoratore; in tal modo
questi è divenuto creditore della differenza non percepita, dedotta unicamente
la cifra di fr. 5’000.- a dipendenza del fatto di aver partecipato a corsi di
perfezionamento organizzati dalla datrice di lavoro.
-
Con
la presente impugnazione __________ ripropone la tesi da lei sostenuta già in
prima sede che si fonda sulla particolare natura del primo contratto. Sub 6.2
infatti, le parti hanno convenuto: “a) Dallo stipendio mensile sarà trattenuto
l’importo di fr. 1’000.- (mille) quale accantonamento per l’eventuale acquisto
di partecipazioni alla società. ...”; b) Nel caso in cui il signor __________
lasciasse l’impiego a favore di un altro Club o ne aprisse uno per contro
proprio, l’accantonamento per l’eventuale acquisto di partecipazioni rimarrà
alla __________ fino a concorrenza di fr. 24’000.- (ventiquattromila) al
massimo”.
L’appellante
censura la decisione pretorile sotto tre punti di vista:
considera
che il primo giudice non ha tenuto conto del vero contenuto del primo contratto
di lavoro, dove il salario, da un lato, corrispondeva alle prestazioni del
lavoratore, ossia per fr. 3’000.-, mentre per fr. 1’000.- costituiva in realtà
un finanziamento mirato alla sua prevista partecipazione finanziaria alla
società; afferma anche che la prima cifra corrispondeva alle sue prestazioni
reali, tant’è che è stata ripresa nel secondo contratto a costituire il salario
mensile del signor __________, senza che nella sostanza i suoi compiti fossero
mutati;
solleva
l’eccezione che il contratto sarebbe stato viziato da errore essenziale:
considerando la futura partecipazione azionaria dell’istante come un necessario
elemento del contratto, ritiene applicabile l’art. 24 cpv. 1 n. 4 CO nella
forma dell’errore essenziale su una condizione futura;
subordinatamente
ritiene che la citata clausola 6.2 costituisce un vero e proprio divieto di
concorrenza per il periodo susseguente la fine del rapporto di lavoro, onde la
trattenuta massima di fr. 24’000.- sugli accantonamenti altro non è se non una
pena convenzionale, con la particolarità che la somma corrispondente era già in
possesso del datore di lavoro. Essa è attuale poiché l’istante ha in effetti lasciato
la convenuta per impiegarsi in una palestra concorrente.
Delle
osservazioni di controparte all’appello si dirà, se necessario, nel seguito.
- In
questa sede non vale la pena di approfondire il tema dell’errore essenziale,
almeno per due motivi fondamentali.
Anzitutto
è fuori discussione che l’errore su una condizione futura può essere fatto
valere quando il fatto che deve compiersi (nel concreto, la partecipazione
societaria dell’istante) è dato per sicuro al momento della pattuizione (DTF
117 II 218 segg.), circostanza che nel caso in esame né è stata sostenuta, né è
stata provata.
In
secondo luogo, dev’essere rilevato che può avvalersi dell’errore essenziale la
parte che è stata indotta in errore (art. 23 CO): nel caso concreto, quindi, non
la convenuta che ha architettato la forma del contratto di lavoro e che era
perfettamente in chiaro sullo scopo della clausola 6.2. Lo dimostra la parte
stessa già con le allegazioni di risposta e lo conferma il teste __________.
- Dev’
essere invece esaminata l’ipotesi che le parti abbiano inteso, per quanto
riguarda la retribuzione, concludere un negozio simulato, ossia una pattuizione
in cui la vera e concorde volontà dei contraenti è consapevolmente difforme
dalla pattuizione espressa; in concreto si tratterebbe della clausola n. 3 del
contratto (doc. A) che fissa lo stipendio in fr. 4’000.- lordi (cfr. Honsell/
Vogt/ Wiegand, Obligationenrecht I, art. 18, n.9).
Per
giungere a tanto, sarebbe necessaria -tra l'altro- la prova che la modifica del
contratto che ha comportato la riduzione dello stipendio da fr. 4’000.- a fr.
3’000.- non ha implicato, come sostiene la convenuta, nessuna modifica degli
oneri del lavoratore; oppure che lo stipendio di fr. 4’000.- della prima
pattuizione è assolutamente e oggettivamente fuori luogo per la funzione di
responsabile di un centro di fitness.
Su
entrambi gli oggetti il teste __________, che ha redatto il primo contratto
seguendo le indicazioni della datrice di lavoro, non ha fornito elementi di
giudizio: sulla retribuzione del responsabile si è limitato a elencare
possibili parametri di fissazione del medesimo (età, esperienza, qualifiche,
numero dei clienti del club, cifra d’affari), ma non ha concretizzato le sue
informazioni al caso particolare; ha anche determinato approssimativamente in
fr. 2’500.- il salario minimo. Ma non ha saputo dare ragguagli su un’eventuale
diversa occupazione dell’istante nell’ambito del secondo contratto.
Per
contro questi, chiamato dalla controparte alla prova dell’interrogatorio
formale, ha precisato che la seconda pattuizione ha comportato una ridefinizione
delle sue mansioni e una riduzione dell’orario di lavoro da 52 ore settimanali
(il contratto parla di presenza necessaria per il perfetto andamento del club)
a 40 ore (doc. D, punto 4).
Questa
risultanza non è in contraddizione con nessun altro elemento e va pertanto
tenuta nel debito conto; e ciò anche di fronte all’atteggiamento dell’istante
che ha atteso di lasciare la palestra di __________ per far valere il suo credito,
invece di farlo già dopo la conclusione del secondo contratto.
D’altra
parte, non è di per sé sostenibile che il lavoratore non abbia diritto a parte
del suo salario poiché è decaduta l’idea di una sua partecipazione alla
società__________ riconosce infatti che si è trattato di accantonamenti in
favore di __________, tant’è che afferma che essi costituivano una forma di
finanziamento: in caso di partecipazione alla società, l’importo sarebbe
automaticamente stato tramutato in azioni del corrispondente valore (risposta,
p.2), azioni di cui l’istante, senza dubbio, sarebbe stato proprietario. Ma se
questi accantonamenti venivano creati con denaro del lavoratore, non si vede
perché possa dirsi “chiaro fin dall’inizio” che - non realizzandosi quel progetto
- il denaro sarebbe rimasto nelle casse della convenuta.
Proprio
in quest’ottica assume rilevanza il fatto che i limiti della restituzione degli
accantonamenti sono stati esplicitamente previsti nelle clausole 6.2 lett. b) e
lett. c), con riferimento cioè a fattispecie ben determinate
- Dovendo
escludere l'esistenza di un contratto simulato, l’unico quesito che si pone è
pertanto quello a sapere se sia data una di queste fattispecie; in particolare
se il nuovo impiego dell’istante presso una palestra di __________ dia diritto
alla convenuta di trattenere gli accantonamenti in virtù della cennata lett.
b).
Pur
prescindendo dalla constatazione che il secondo contratto di lavoro con la
__________ non ha ripreso la clausola 6.2 lett. b), resta il fatto che quella
parte della prima pattuizione si traduce in un divieto di concorrenza: infatti,
nello stabilire che, assumendo un posto di lavoro presso un altro club o
aprendone uno per proprio conto, l’istante avrebbe perso il diritto agli
accantonamenti, si intende prevedere una pena convenzionale in conformità con l’art.
340b cpv. 2 CO, ossia nella sostanza prevedere la sanzione nel caso di
contravvenzione a un divieto di concorrenza non formulato esplicitamente.
Tuttavia non va dimenticato che un divieto di concorrenza è valido soltanto se
il rapporto di lavoro permette al lavoratore di avere cognizione della
clientela o dei segreti di fabbricazione e d’affari e se l’uso di tali
conoscenze possa cagionare al datore di lavoro un danno considerevole (art. 340
cpv. 2 CO).
Indiscussa,
nel caso concreto, la possibilità del lavoratore di aver conosciuto i clienti
del centro attraverso le loro (normalmente) ripetute sedute di fitness, va
verificato l’ipotetico nesso causale fra tale conoscenza e il preteso danno
alla palestra di __________ (cfr. Rehbinder M., Comm. di Berna, art. 340
CO, n. 11).
Orbene,
già per motivi geografici e per il fatto che sul territorio del Cantone sono
disseminate numerose palestre del genere, appare altamente improbabile che il
rapporto di conoscenza instauratosi fra l’istante e la clientela della
convenuta, verosimilmente sopracenerina, sia in grado di arrecare un danno
considerevole a __________
Se
ne deve concludere che il divieto di concorrenza in esame non ha validità, per
cui il diritto della convenuta di trattenere la somma corrispondente agli
accantonamenti non può fondarsi sulla clausola 6.2 lett. b) del primo contratto
di lavoro (doc.A).
- La
sentenza pretorile merita pertanto conferma. Il giudizio sulle ripetibili segue
la soccombenza dell’appellante.
Per questi motivi,
Richiamati per le spese l’ 148 e 417
lett. e CPC, nonché la TOA
pronuncia
-
L’appello
di __________ è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né tassa di giustizia.
L’appellante
verserà a __________ la somma di fr. 500.- a titolo di ripetibili.
- Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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