AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.241
Data decisione, Autorità:
08.04.1997, IICCA
Incarto n.
12.96.00241
Lugano
8 aprile 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.717 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con petizione 27 dicembre 1990 da
e
per esso ora l'erede
__________ rappr. dallo studio legale __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 54’558.65
oltre accessori a titolo di onorario dell’architetto;
Domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il
Pretore con sentenza 20 novembre 1996 ha accolto per fr. 23’890.-- oltre
interessi;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello del 12 dicembre 1996 chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attore con osservazioni del 28 gennaio 1997 chiede la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto: A. Con
la petizione l’attore sostiene di essere stato incaricato dal convenuto nel
1984 della progettazione di una casa unifamiliare per il fondo n __________di
__________, in vista dell’edificazione della medesima.
Egli
avrebbe svolto le proprie prestazioni fino allo stadio dell’approvazione del
progetto da parte dell’autorità, dell’allestimento dei preventivi e di alcuni
piani di dettaglio.
Il
convenuto avrebbe però continuato a rinviare l’inizio della costruzione, così
che nel 1987 l’attore gli avrebbe inviato la nota onorari per le prestazioni
eseguite, rimasta impagata.
Stante
il versamento di un unico acconto di fr. 30’000.--, il convenuto sarebbe
debitore dell’importo dedotto in causa.
B. Nella
risposta del 4 marzo 1991 il convenuto si è opposto alla petizione.
Egli
avrebbe incaricato l’attore unicamente dell’allestimento di un progetto di
massima necessario all’ottenimento della licenza edilizia e della presentazione
della relativa domanda all’indirizzo dell’autorità competente.
Ulteriori
prestazioni, in particolare quelle attinenti l’edificazione della casa come
l’allestimento dei progetti di dettaglio e dei preventivi, sarebbero state
subordinate alla vendita dell'immobile all’epoca abitato dal convenuto, la
quale non sarebbe però avvenuta.
A
saldo delle prestazioni effettuate dall’attore, il convenuto avrebbe già pagato
fr. 30’000.-- così che nulla più sarebbe dovuto.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore dopo aver rilevato la pacifica esistenza di
un incarico del convenuto all’attore fino alla fase del rilascio della licenza
edilizia, ha stabilito che sarebbero dovuti gli onorari anche per le successive
prestazioni dell’architetto, avendo il convenuto esplicitamente espresso il
desiderio di conoscere con esattezza il costo di costruzione della casa
progettata, il che avrebbe comportato anche la necessità di allestire i piani
di dettaglio 1:50 figuranti in atti.
Avendo
il perito quantificato in fr. 52’640.-- il valore delle prestazioni dell’attore
secondo la norma SIA 102 edizione 1984, da ritenere applicabile nella specie, e
considerate le spese vive di fr. 1’250.-- e l’acconto versato di fr. 30’000.--,
la pretesa dell’attore risulterebbe fondata per fr. 23’890.-- oltre interessi.
D. Delle
argomentazioni dell’appellante -che postula la riforma della sentenza pretorile
nel senso di respingere la petizione- e di quelle del resistente -che chiede la
reiezione del gravame protestando spese e ripetibili- si dirà, per quanto
necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. A
questo stadio della causa non vi è contestazione sul fatto che tra le parti è
intercorso un contratto, al quale sono applicabili le norme del CO
sull’appalto, avente per oggetto almeno le prestazioni di architetto necessarie
al conseguimento della licenza edilizia per il fondo n. __________di
__________.
E’
inoltre incontestato che le spettanze dell’attore sono da commisurare
applicando la norma SIA 118, edizione 1984, nei termini indicati dal perito
giudiziario, ovvero valutando in fr. 32’722.-- le prestazioni compiute per
l’ottenimento della licenza edilizia (perizia, pag. 3), e in fr. 19’918.--
quelle oggetto di contestazione in questa sede (perizia, pag. 4).
- L’art.
8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di
fatto l’obbligo di provare detta circostanza (per tante: II CCA 6
settembre 1993 in re C./G., 26 febbraio 1992 in re H./C.).
In
conseguenza di questa norma, la mancanza della prova delle circostanze di fatto
costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha
asserito l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad
art. 8 CC).
Nel
rispetto di questo principio, il giudice cantonale valuta poi nel modo previsto
dal diritto procedurale, secondo il suo libero convincimento secondo l’art. 90
CPC, quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a
farlo, e, di conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi provato (DTF
84 II 33, 80 II 298; Rep. 1989, pag. 440; Kummer, opera citata,
n. 64 ad art. 8 CC).
Il
principio del libero convincimento sancito dall’art. 90 CPC non esime però il
giudice dall’esigere una prova certa del fatto da provare.
La
prova indiziaria è possibile, ma costituisce un caso eccezionale, nel senso che
la sua ammissibilità è subordinata all’impossibilità di fornire una prova
completa (Rep. 1974, pag. 128; 1973, pag. 138; II CCA 12 dicembre
1989 in re M./H.).
In
tale eventualità il giudice può dedurre il proprio convincimento della certezza
dei fatti che stanno a fondamento del rapporto giuridico litigioso anche da
prove indirette o da indizi (DTF 90 II 227; II CCA 6 settembre
1993 in re C./C.).
Dovrà
comunque trattarsi di un insieme concorde di indizi, da apprezzare nella loro
globalità, fermo restando che anche in tal caso vale la regola secondo cui
elementi probatori tra loro contraddittori si elidono a vicenda, con il
risultato di lasciare senza prova la circostanza di fatto sulla quale vi sono le
prove contrastanti (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90, n. 7; II CCA
15 febbraio 1995 in re C. srl/L. SA).
- A
mente del Pretore, l’attore, gravato dell’onere della prova circa l’esistenza
del necessario consenso contrattuale, avrebbe fornito la prova dell’incarico di
procedere a prestazioni eccedenti il solo ottenimento del permesso di
costruzione per mezzo della deposizione di __________, all’epoca suo
dipendente.
Il
teste ha dichiarato di essersi personalmente occupato della progettazione e di
avere trattato in prima persona con il committente.
Egli
in un’occasione avrebbe conferito con il convenuto, giunto nel suo ufficio
unitamente alla moglie per discutere la scelta di determinati materiali quali i
pavimenti, i rivestimenti interni e le porte, mentre in seguito il convenuto
avrebbe espresso il desiderio di conoscere con esattezza i costi relativi alla
costruzione della sua nuova villa (cfr. sentenza, consid. 2, pag. 3).
Il
convenuto contesta la valutazione da parte del primo giudice di questo mezzo di
prova.
L’asserito
desiderio di conoscere il costo di realizzazione della casa non costituirebbe
ancora circostanza comprovante una manifestazione di volontà contrattuale del
convenuto nei confronti dell’attore. L’esistenza di una simile volontà sarebbe
in realtà frutto di una deduzione del teste, che avrebbe concluso in tal senso
per il fatto di essere stato incaricato dall’attore di procedere al computo dei
costi di costruzione.
Altrettanto
ininfluente sarebbe l’episodio relativo alla scelta dei materiali, essendo tale
discussione avvenuta ancora nella prima fase del rapporto contrattuale, ovvero
durante la progettazione, e non costituendo comunque tale discussione elemento
che possa far ragionevolmente inferire l’esistenza di un incarico.
- Secondo
questa Camera l’apprezzamento delle prove operato dal Pretore merita di essere
confermato, in particolare sulla scorta della deposizione del teste __________,
così come ritenuto nella sentenza impugnata.
4.1 Non
vi è contestazione sul fatto che -a prescindere da calcoli di verosimiglianza
effettuabili in base alla volumetria dell’edificio- l’esatto costo di una
costruzione può essere calcolato solo in base alle risultanze dei vari
capitolati d’opera, per il cui allestimento può risultare necessario
l’allestimento di piani di dettaglio 1:50, e comunque questo è quanto è
avvenuto nel caso concreto (deposizione __________, pag. 4).
Ne
consegue che la richiesta del convenuto di “conoscere con esattezza quanto gli
sarebbe venuta a costare la nuova villa” (ibidem), implica l’esecuzione di
quelle prestazioni effettuate dall’attore e ora contestate dal convenuto.
Questi
tenta di sminuire la portata della dichiarazione del teste, asserendo -con
evidente forzatura dei contenuti della deposizione- che egli non avrebbe avuto
conoscenza diretta dell’eventuale volontà contrattuale del convenuto, ma
avrebbe unicamente dato seguito ad una richiesta in tal senso dell’attore,
dalla quale avrebbe a torto dedotto le intenzioni del convenuto.
In
realtà, dalla deposizione risulta che, a prescindere dal colloquio iniziale
avvenuto (come è del resto normale secondo il comune andamento delle cose) con
l’attore in quanto titolare dello studio e conoscente diretto del convenuto per
essere cliente del negozio della di lui madre, il progetto è stato curato in
prima persona dal teste, che all’inizio della deposizione ha precisato di aver
trattato personalmente con il committente.
In
un simile contesto, se il teste durante la deposizione riferisce senza
particolari precisazioni che il convenuto chiese di conoscere l’esatto costo
della costruzione, è da presumere secondo l’ordinario andamento delle cose che
la richiesta sia stata formulata nei suoi confronti in quanto suo interlocutore
nello sviluppo del progetto, e non nei confronti dell’attore, tesi per la quale
il verbale non permette del resto di concludere, né esplicitamente e nemmeno
per deduzione.
4.2 Anche
l’episodio relativo alla scelta dei materiali è, contrariamente all’opinione
del convenuto, assai significativo della sua volontà di proseguire nel rapporto
contrattuale oltre lo stadio della progettazione.
E’
in effetti innegabile -e il convenuto non contesta la circostanza- che la fase
della scelta dei materiali prelude direttamente a quella della definizione dei
costi, sui quali tale scelta può pesantemente incidere, e perciò a quella della
realizzazione vera e propria.
Il
fatto che tale scelta sarebbe avvenuta -a mente del convenuto- ancora nella
prima fase del contratto, ovvero durante la progettazione, nulla toglie alla
validità del rilievo, potendosi benissimo ammettere che il convenuto abbia
consentito ad ulteriori prestazioni quando ancora la fase progettuale non era
terminata.
4.3 Va
infine rilevato, ad ulteriore comprova del consenso del convenuto, che egli non
ha reagito e non si è opposto allorché nel settembre del 1984 l’attore gli ha
inviato il preventivo di tutte le opere d’artigiano (doc. I), prestazione
esulante con ogni evidenza da quelle che il convenuto afferma di avere
autorizzato.
Orbene,
questa Camera in tale comportamento ravvisa per costante giurisprudenza un
forte indizio dell’esistenza del consenso del committente all’esecuzione della
prestazione medesima (II CCA 15 luglio 1996 in re V. SA/C., 12 aprile
1994 in re B. SA/S.), indizio che sommato ai predetti elemento porta a
concludere nei termini di cui al giudizio impugnato.
Ne
consegue la reiezione del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
12 dicembre 1996 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 780.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 800.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
Il
convenuto rifonderà all’attore fr. 900.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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