AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.234
Data decisione, Autorità:
06.05.1997, IICCA
Incarto n.
12.96.00234
Lugano
6 maggio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa per mercedi e salari -inc. no. DI.96.56
della Pretura del distretto di Leventina- promossa con istanza 21 giugno 1996
da
rappr.
da__________ __________
contro
rappr.
dall’avv. __________
con cui l’istante ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 11’700.- lordi in conseguenza di un contratto di
lavoro (indennità per lavoro notturno);
domanda avversata dalla controparte che ha postulato
la reiezione dell’istanza, e che il Pretore con sentenza 20 novembre 1996 ha
integralmente respinto;
Appellante l’istante con atto di appello 29 novembre
1996, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere
l’istanza con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la parte convenuta con osservazioni 9 dicembre
1996 ha postulato la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto
A. Con
lettera 19 dicembre 1991 la __________ di __________, ente con personalità
giuridica propria, ha confermato a __________ la sua assunzione in qualità di
infermiera CRS presso il nosocomio a partire dal 1. aprile 1992: la sua
attività sarebbe stata essenzialmente quella di infermiera durante i turni di
notte (80% ca.), ritenuto che nel caso in cui fosse stato però necessario un
suo impiego durante il giorno la direzione avrebbe senz’altro tenuto conto
delle sue esigenze (doc. N).
B. Con
istanza 21 giugno 1996 la dipendente ha chiesto la condanna della datrice di
lavoro al pagamento di fr. 11’700.- lordi.
L’istante
sostiene che fino al 1. gennaio 1994, benché lavorasse solo di notte, la sua
retribuzione sarebbe stata identica a quella di un’infermiera con il suo stesso
grado di occupazione (80%), ma facente i turni di giorno: ne deduce perciò che
le indennità per lavoro notturno (fr. 5.- l’ora o fr. 50.- per notte) non le
erano state corrisposte. Di qui la presente richiesta, volta all’ottenimento di
quelle indennità, in particolare per le 2’340 ore (234 notti, mediamente di 10
ore ciascuna) da lei effettuate dal 1. aprile 1992 al 31 dicembre 1993.
C. La
convenuta si è opposta a tali richieste, affermando come in realtà l’istante
fosse stata assunta in ragione dell’80% del salario dovuto a un’infermiera CRS
impiegata di giorno; in altre parole, il suo tasso d’occupazione -cioè il suo
orario lavorativo- non corrispondeva all’80% di quello delle sue colleghe, ma
era inferiore e meglio corrispondeva a circa il 72%, ritenuto che il rimanente
8% circa andava a compensare le indennità per lavoro notturno: di conseguenza,
queste ultime andavano considerate come comprese nel salario base.
D. Con
sentenza 20 novembre 1996 il Pretore ha respinto l’istanza, senza caricare alle
parti né la tassa di giustizia, né le spese e compensando le ripetibili.
Il
giudice di prime cure, preso atto che nel periodo in questione l’istante aveva
lavorato meno di un’infermiera impiegata di giorno all’80% (e meglio il 69.23%)
pur percependo la medesima remunerazione, ha concluso che la differenza a suo
favore (10.77%) fosse costituita dalle indennità per lavoro notturno, che in
effetti corrispondevano a circa fr. 50.- per notte: ne discendeva che l’importo
relativo alle indennità era già stato regolarmente versato alla dipendente.
Egli ha quindi esaminato se la richiesta dell’istante non potesse comunque
essere accolta per mora della convenuta, ed in particolare per il fatto che la
datrice di lavoro avesse violato un eventuale obbligo contrattuale di impiegare
la lavoratrice nella misura dell’80% in termini di tempo, concludendo tuttavia
per la negativa: da un lato non era in effetti risultato che le parti avessero
pattuito un accordo in tal senso e dall’altro l’istante non aveva comunque
dimostrato di aver offerto le sue prestazioni nella misura dell’80% del tempo e
che la controparte le avesse per contro rifiutate.
E. Con
appello 29 novembre 1996 l’istante chiede la riforma del querelato giudizio nel
senso di accogliere l’istanza con protesta di spese e ripetibili di entrambe le
sedi.
A
suo parere, la tesi fatta propria dal Pretore, secondo cui essa dovesse essere
pagata in ragione dell’80% di quanto guadagnava un’infermiera di giorno,
rispettivamente che dovesse lavorare per circa il 72% in ordine di tempo, era
del tutto errata: innanzitutto ritiene che l’analisi logica e grammaticale
dell’accordo di cui al doc. N lasciasse intravedere un tempo di occupazione
dell’80%; i giorni di vacanza erano inoltre stati calcolati in funzione di
un’occupazione in misura dell’80% e non del 72%; in caso di sostituzione del
personale l’indennità per lavoro notturno veniva del resto versata a parte, ciò
che nei suoi confronti non era invece avvenuto; il mancato versamento
dell’indennità per lavoro notturno era oltretutto già stata riscontrata in
altri due casi; sintomatico era inoltre il fatto che solo dopo l’inizio del
contenzioso la controparte avesse provveduto a rettificare i certificati di
salario fiscali dell’istante, evidenziando ora in maniera separata l’indennità
notturna ed altrettanto significativo era che dal 1. gennaio 1994 il contratto
di lavoro della dipendente fosse stato “messo in regola”, nel senso che, oltre
a lavorare l’80% in ordine di tempo, l’istante percepiva anche le indennità per
lavoro notturno.
F. Delle
osservazioni 9 dicembre 1996 della parte convenuta con cui si postula la
reiezione del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario,
nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
- Vero
è che il tenore letterale della lettera d’assunzione (doc. N), secondo cui
l’attività dell’istante sarebbe stata “essenzialmente quella di infermiera
durante i turni di notte (80% ca.)”, avvalora maggiormente la tesi che la
dipendente fosse tenuta a lavorare l’80% in termini di tempo, piuttosto che in
termini di salario: quest’ultima interpretazione, per il suo carattere
decisamente anomalo, avrebbe in effetti necessitato quanto meno di un esplicito
riferimento nella lettera d’assunzione, riferimento di cui tuttavia nello
scritto non vi è traccia alcuna; tanto più che nel verbale della riunione del
19 dicembre 1991 (cfr. plico doc. 1) si faceva espressamente menzione di “grado
di occupazione”.
Il
fatto che il direttore della convenuta -non però, a quanto pare, la
controparte- abbia dato all’accordo una diversa interpretazione (teste
__________ p. 2 “avevamo inteso l’assunzione della signora __________ per
quanto concerne la rimunerazione, pari all’80% di stipendio e non di tempo
lavorativo”) non toglie che in base al principio dell’affidamento il senso
attribuibile allo stesso fosse un altro, e meglio quello di un suo impiego
all’80% in ordine di tempo.
- Contrariamente
a quanto ritenuto dall’appellante, il fatto che l’accordo (doc. N) possa essere
inteso nel senso che l’istante doveva essere impiegata in ragione dell’80% ca.
del tempo di lavoro di un’infermiera impiegata di giorno, non comporta tuttavia
ancora l’accoglimento dell’istanza.
A
prescindere dal fatto se l’aggiunta della parola “ca.”, accanto al suo obbligo
d’impiego all’80%, non possa già costituire un preventivo accordo tra le parti
circa la possibilità di aumentare rispettivamente ridurre, a dipendenza delle
circostanze, l’orario di lavoro (e con ciò la remunerazione), è comunque
evidente che la corresponsione degli importi pretesi dall’istante (l’80% di
quanto percepito da un’infermiera di giorno, nonché le indennità per lavoro
notturno) poteva esserle riconosciuta unicamente nel caso in cui essa avesse
effettivamente svolto l’80% delle ore effettuate da una sua collega impiegata
di giorno: nel caso contrario, la sua remunerazione doveva essere ridotta.
2.1 Nel
caso di specie, l’istruttoria ha chiaramente provato che un’infermiera
impiegata di giorno era tenuta a svolgere mediamente 182 ore lavorative al mese
(cfr. il calcolo allegato alla deposizione __________); un’infermiera impiegata
all’80% avrebbe perciò dovuto effettuarne 145.6.
Ora,
dal “calcolo per la determinazione del salario dell’istante” (allegato nel
plico doc. 1)- calcolo non contestato dalle parti- è per contro risultato che
l’istante aveva un orario lavorativo di 126 ore al mese (12 notti di 10.5 ore
ciascuna), il che tuttavia le garantiva una retribuzione pari a quella di
un’infermiera impiegata di giorno all’80% (escluse però le indennità per lavoro
notturno): fatte le debite proporzioni, in termini di tempo il suo impiego era
quindi del 69.23% rispetto all’orario “normale”; per questo motivo, il Pretore
aveva concluso che il rimanente 10.77% fosse costituito dall’indennità per
lavoro notturno.
2.2 Esaminando
però concretamente le cifre, si arriva a un risultato leggermente diverso.
Nel
mese di aprile 1992 all’istante venne versato un salario base lordo di fr.
4’176.50 (80% del salario base “normale” di fr. 5’220.55): avendo però la
dipendente -come detto- lavorato solo in misura del 69.23%, la sua retribuzione
“a tempo” avrebbe dovuto essere di fr. 3’614.20 (69.23% di fr. 5’220.55);
poiché l’indennità per lavoro notturno ammontava a fr. 600.- (12 notti a fr.
50.- per notte), quel mese la dipendente avrebbe così dovuto percepire fr.
4’214.20 lordi (fr. 3’614.20 + fr. 600.-) e non solo fr. 4’176.50: ovvio quindi
che una parte del salario dovuto (in aprile 1992: fr. 37.70) non sia stato
versato alla dipendente. Analoghe considerazioni valgono per i mesi seguenti.
Nel
periodo aprile 1992 - dicembre 1993 gli importi non pagati alla dipendente si
fissano perciò complessivamente in fr. 446.70 lordi (aprile-giugno 1992 fr.
37.70 al mese, luglio-dicembre 1992 fr. 28.35 al mese, gennaio-giugno 1993 fr. 19.40
al mese, luglio-dicembre 1993 fr. 7.85 al mese), somma che le deve pertanto
essere riconosciuta quale indennità per lavoro notturno non pagata.
-
Ciò
posto, buona parte delle censure sollevate dall’appellante nel suo gravame
possono essere ritenute evase e comunque perdono di ogni rilevanza: il fatto
che innanzitutto i giorni di vacanza siano stati a suo tempo calcolati in
funzione di un’occupazione dell’80% (doc. O) e non del 72% è stato spiegato
dall’estensore del calcolo con un errore da parte sua (teste
____________________ p. 6); il fatto che in caso di sostituzione del personale
l’indennità per lavoro notturno fosse versata a parte non toglie che la stessa
poteva anche essere concessa -come è in effetti avvenuto nella fattispecie-
senza esporla in maniera differenziata nel conteggio mensile; è vero che il
mancato versamento dell’indennità per lavoro notturno era già stato riscontrato
in altre due occasioni, segnatamente nel caso delle infermiere __________ e
__________: anche in quei casi però -le dipendenti stesse l’hanno confermato
nelle loro deposizioni testimoniali (verbale p. 1, rispettivamente p. 5)- tale
indennità non venne versata siccome compensata da un maggior tempo libero (e di
conseguenza con una corrispondente diminuzione dell’orario di lavoro); il fatto
che solo dopo l’inizio del contenzioso la controparte abbia provveduto a
rettificare i certificati di salario fiscali dell’istante, evidenziando ora in
maniera separata l’indennità notturna, non prova assolutamente nulla, se non che
in precedenza la convenuta aveva allestito dei conteggi errati, a cui poneva
finalmente rimedio. Il fatto infine che dal 1. gennaio 1994 il contratto di
lavoro della dipendente venne “messo in regola”, nel senso che oltre a lavorare
l’80% in ordine di tempo all’istante venivano concesse anche le indennità per
lavoro notturno, trova la sua spiegazione nella nuova situazione giuridica
venutasi a creare a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento cantonale
organico sulle case per anziani (ROCA), a cui anche la convenuta ha aderito e
con le nuove possibilità di sussidiamento di cui l’istituto ha potuto
beneficiare.
-
Quanto
alla tesi sostenuta in prima sede dall’istante, secondo cui l’importo di fr.
11’700.- doveva in ogni caso esserle riconosciuto per mora della datrice di
lavoro, segnatamente per il fatto che quest’ultima non aveva fatto in modo che
la dipendente potesse essere impiegata, come pattuito, nella misura dell’80% in
ordine di tempo, si può tranquillamente rimandare alle pertinenti considerazioni
esposte nel querelato giudizio.
Così,
mentre è provato che in due o tre occasioni l’istante aveva chiesto alla
convenuta lumi in merito alla sua retribuzione ed in particolare circa le
modalità di calcolo dello stipendio (testi __________ p. 3 e __________ p. 5),
dagli atti di causa non si è assolutamente potuto evincere che essa abbia
chiesto o addirittura preteso di essere impiegata in maniera superiore alle 126
ore al mese: non essendovi quindi alcuna mora da parte del datore di lavoro, è
a ragione che il Pretore ha respinto tale richiesta.
- Ne
discende il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Non
si prelevano né tasse, né spese per la procedura di appello (art. 417 lett. e
CPC e art. 343 cpv. 3 CO); nulla osta, per contro all’attribuzione di
un’indennità per ripetibili, questa Camera -contrariamente al giudice di prime
cure- non ravvisando in effetti nella fattispecie le premesse per derogare al
principio secondo cui esse vanno poste a carico della parte soccombente (art.
148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello
29 novembre 1996 __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 20 novembre 1996 della Pretura del distretto di Leventina,
invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
- L’istanza è parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza la __________, è condannata a versare a __________, la somma di fr.
446.70 lordi.
II. Non
si prelevano né tasse, né spese per la procedura d’appello. L’appellante
rifonderà alla controparte fr. 350.- a titolo di parti di ripetibili di
appello.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Leventina
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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