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12.1996.216 ΓÇó Appeal dismissed as late; cross-appeal inadmissible
12.1996.216Outro Tribunal20 de dez. de 1996Dismissed
The Ticino Court of Appeal held that, in a tenancy case, the 10-day appeal period applied. The first-instance judgment was sent on 21 October 1996 and delivered on 22 October; the deadline therefore expired on 4 November 1996, taking into account the holiday on 1 November. The defendant's appeal of 8 November 1996 was late and inadmissible. Because the principal appeal was inadmissible, the appellees' cross-appeal of 16 December 1996 was also inadmissible. The appellant was ordered to bear the CHF 100 in court costs and to pay CHF 200 in party compensation.
Art. 411 cpv. 2 CPC, art. 131 cpv. 3 CPC; tenancy appeal time limit and effect of holiday on computation of time. In tenancy matters the appeal deadline is 10 days. Where the last day falls on a recognized holiday, the deadline extends to the next working day. An appeal filed after expiry is inadmissible. If the principal appeal is inadmissible, the cross-appeal falls with it and need not be served on the opposing party (consid. on timeliness and derivative nature of the cross-appeal).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.216
Data decisione, Autorità: 20.12.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00216
Lugano 20 dicembre 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. DI.95.1044 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5 promossa con istanza 4 luglio 1995 da
entrambi rappr. dall’ avv. __________
contro
in materia di locazione (creditoria) che il Segretario Assessore ha parzialmente accolto con sentenza 21 ottobre 1996.
Appellante la parte convenuta la quale, con atto di appello 8 novembre 1996, chiede che in riforma del primo giudizio la pretesa creditoria delle controparti venga integralmente respinta;
mentre gli appellati, con risposta 16 dicembre 1996, chiedono che l’appello venga dichiarato tardivo rispettivamente respinto nel merito e con appello adesivo di pari data postulano l’accoglimento integrale delle loro pretese e la riforma dell’importo per ripetibili loro riconosciuto dal primo giudice;
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
che, nelle cause in materia di locazione come quella che ci occupa, il termine per proporre appello nei confronti della sentenza di prima sede è di 10 giorni (art. 411 cpv. 2 CPC);
che la sentenza 21 ottobre 1996 del Segretario Assessore è stata spedita alle parti, per raccomandata, lo stesso giorno ed è stata regolarmente distribuita alla ditta istante il giorno successivo 22 ottobre 1996, come appare dalle risultanze della ricerca postale fatta eseguire da questa Camera;
che, di conseguenza, il termine per ricorrere ha iniziato a decorrere il giorno 23 ottobre ed è scaduto, dal momento che il primo termine coincideva con un giorno riconosciuto festivo (venerdi 1 novembre), il prossimo giorno feriale (art. 131 cpv. 3 CPC) ossia lunedi 4 novembre 1996;
che l’appello spedito l’8 novembre 1996 si rivela tardivo e come tale inammissibile;
che l’inammissibilità dell’appello principale comporta lo stesso risultato per quello adesivo (Cocchi/Trezzini, CPC ad art. 314 n.6) che, per questo motivo, nemmeno torna conto intimare alla controparte;
Per i quali motivi
vista per le spese la TG
pronuncia
L’appello 8 novembre 1996 di __________. è inammissibile perché tardivo.
La tassa di giustizia di Fr. 80.- e le spese in Fr. 20.- (totale Fr. 100.-) già anticipati dall’appellante rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 200.- per ripetibili.
L’appello adesivo 16 dicembre 1996 è inammissibile.
Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 5
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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