AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.214
Data decisione, Autorità:
13.06.1997, IICCA
Incarto n.
12.96.00214
Lugano
13 giugno 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa a procedura accelerata in materia di esecuzioni e
fallimenti -inc. no. AC.96.00004 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4-
promossa con petizione 15 aprile 1996 da
rappr.
dall’avv. __________
contro
ing.
rappr.
dall’avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la revoca del sequestro n. __________decretato il 20/22
marzo 1996 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello,
Lugano;
domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il
Pretore con sentenza 21 ottobre 1996 ha accolto, caricando alla parte
soccombente la tassa di giustizia di fr. 1’800.- e le spese, come pure
l’indennità per ripetibili di fr. 5’000.-;
appellante
la parte convenuta, che con atto di appello 4 novembre 1996, cui è stato
concesso l’effetto sospensivo, chiede la riforma del querelato giudizio nel
senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di primo e
secondo grado;
mentre
l’attrice con osservazioni 29 novembre 1996 postula la reiezione del gravame,
con protesta di spese e ripetibili.
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto:
A. La
società __________, società di diritto __________ attiva a livello
internazionale nel settore dei servizi a compagnie aeree, nel luglio 1993 creò
una succursale in Ticino -attualmente con sede a __________ di cui l’ing.
__________ (insieme ad altri) era direttore iscritto a RC con firma
individuale: per i suoi affari, la succursale faceva capo al conto corrente
bancario __________ aperto presso la __________ di __________
B. Con
decisione 20/22 marzo 1996 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello, riformando così le decisioni 8 e 23 febbraio 1996 del Pretore del
distretto di Lugano, Sezione 4, ha ammesso e di conseguenza ordinato, su
istanza dell’ing. __________, il sequestro del conto corrente bancario della
succursale per complessivi fr. 29’386.85 oltre interessi, cioè per il credito
che quest’ultimo sosteneva di vantare per le sue prestazioni in qualità di
direttore nonché per stipendio 1995-96.
A
giustificare il sequestro vi era la verosimiglianza prima facie del fatto che
la debitrice fosse intenzionata a sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi
trafugando i suoi beni: ne era prova il recente ritiro da parte dell’azionista
dei certificati azionari depositati a suo tempo presso la società di revisione,
l’impossibilità per il direttore di operare a far tempo dal 2 febbraio 1996 sul
conto ed infine il fatto che per alcune fatture controparte aveva chiesto ed
ottenuto dai clienti di effettuare i relativi pagamenti su un diverso conto
bancario in Svizzera e all’estero (doc. B).
C. L'attrice,
il 15 aprile 1996, ha inoltrato un'azione di revoca del sequestro ai sensi dell'art.
279 vLEF, affermando in sostanza che dal suo comportamento non si poteva
assolutamente concludere per una sua intenzione di trafugare i propri beni al
fine di sottrarsi da eventuali obblighi nei confronti dei suoi debitori,
rispettivamente che la controparte non aveva provato tale circostanza con una
verosimiglianza accresciuta.
Con
risposta 29 aprile 1996, il convenuto ha postulato la reiezione della
petizione, osservando che l’intenzione dell’attrice di trafugare i propri beni
era già provata dal fatto che in un paio di mesi il saldo sul conto sequestrato
si era ridotto di oltre l’85%, fissandosi ora a soli US $ 61’451.01 (doc. A).
D. Con
sentenza 21 ottobre 1996 il Pretore ha integralmente accolto la domanda di revoca
del sequestro, ritenendo che il convenuto non avesse provato con un grado di
verosimiglianza accresciuta che la debitrice al momento in cui venne ordinato
il sequestro era intenzionata a trafugare i propri beni. Per il primo giudice,
mentre la documentazione prodotta con l’istanza di sequestro era stata ritenuta
dalla stessa CEF appena sufficiente per ammettere una verosimiglianza prima facie,
quella prodotta in questa procedura non era certo più convincente: il fatto che
in due mesi -cioè dall’inoltro dell’istanza di sequestro al momento in cui lo
stesso è stato infine decretato- il saldo del conto si fosse ridotto dell’85%
non poteva infatti costituire un forte indizio atto a suffragare la trafuga dei
propri beni da parte dell’attrice, tanto più che il convenuto aveva ammesso che
a disporre sul conto non era nemmeno stato un organo della succursale, bensì un
terzo non (ancora) iscritto a RC.
E. Con
tempestivo gravame 4 novembre 1996, il convenuto ha chiesto la riforma della
sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione, mentre, con le
osservazioni all’appello l'attrice ne ha postulato la reiezione. Delle
argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto:
- L'art.
271 cpv. 1 cifra 2 vLEF -norma in base alla quale il convenuto ha chiesto ed
ottenuto il sequestro che ci occupa- prevede la possibilità di una tale misura
conservativa nel caso in cui il debitore, nell'intenzione di sottrarsi
all'adempimento delle sue obbligazioni, trafughi i suoi beni, si renda
latitante o si prepari a prendere la fuga.
Per
giustificare l’applicazione di una tale causa di sequestro, bisogna rendere
verosimile da una parte che, al momento in cui lo stesso è stato concesso (ZBJV
1948 p. 497 con rif.; Rep. 1955 p. 47 con rif.; Rechenschaftsbericht
TG 1988 p. 137 con rif.; Schindler, Die Arrestaufhebung nach Art.
279 SchKG, Zurigo 1957, p. 72 e 73), il debitore aveva soggettivamente
l’intenzione di sottrarsi al pagamento di un debito e dall’altra che da un
punto di vista oggettivo, per raggiungere questo scopo, egli abbia cercato di
nascondere i suoi beni oppure se ne sia scappato all’estero (Schindler,
op. cit., p. 91).
1.1 Il
creditore è pertanto tenuto a fornire degli indizi indicanti che il debitore
cerchi di sottrarre i beni alla confisca del creditore, portandoli via,
celandoli, o alienandoli (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
3. ed., pag. 371).
Ciò
può in effetti corrispondere al sospetto legittimo che il creditore abbia
l'intenzione occulta di sottrarsi ai suoi impegni pecuniari: tale situazione,
suffragata da fatti che secondo il corso delle cose e l’ordinaria esperienza di
vita riconducono ad una tale evenienza (Brügger, SchKG Schw. Gerichtspraxis,
Nachträge 1984-1991 ad art. 271, n. 13) basta perché esista motivo di ottenere
un sequestro (Amonn, Grundriss des SchKG, Berna 1980, p. 374).
È
d’altro canto evidente che il trafugamento dei beni, per essere preso in
considerazione quale causa di sequestro, non deve essere necessariamente
compiuto, poiché altrimenti il sequestro si rivelerebbe sempre tardivo ed
inefficace.
Questa
interpretazione estensiva della causa di sequestro trova particolare
applicazione nell'ambito di sequestri di crediti che possono essere direttamente
trasformati in contante, considerato come niente sia più incontrollabile della
moneta (cfr. IICCA 25 luglio 1995 in re R./U.).
1.2. Mentre
per la concessione del sequestro vero e proprio (che avviene inaudita altera
parte) basta che il creditore dimostri con un grado di verosimiglianza prima facie
l’esistenza delle condizioni poste dalla legge, nell’ambito di un’azione di
revoca del sequestro, come quella che qui ci occupa, il creditore dovrà
provarne la fondatezza (Schindler, op. cit., p. 68 e segg.; BlSchK
1989 p. 76) con un grado di verosimiglianza accresciuta (CEF 20 febbraio
1996 in re H. e llcc/L. con rif.; Schindler, op. cit., p. 91 e segg.),
pena la decadenza del provvedimento.
- Nel
caso concreto le circostanze non permettono, tutto sommato, di ammettere con un
grado di verosimiglianza accresciuta che l’attrice, al momento in cui è stato
concesso il sequestro, fosse intenzionata a sottrarsi ai suoi impegni,
segnatamente trafugando i propri beni.
Il
fatto che l’11 dicembre 1995 l’azionista russo abbia ritirato i certificati
azionari depositati presso l’ufficio di revisione non può innanzitutto essere
interpretato come intenzione di trafugare i propri beni, il possesso di quei
titoli non avendo nulla a che fare con gli attivi sul conto corrente bancario.
Il
fatto che a far tempo dal 2 febbraio 1996 il convenuto (e con lui gli altri
direttori della succursale) non fosse più autorizzato a disporre sul conto
(doc. 3), in quanto i dirigenti della casa madre irlandese avevano comunicato alla
banca la revoca del suo diritto di firma (e quello degli altri direttori), non
può a sua volta essere considerato un indizio circa l’intenzione dell’attrice
di trafugare i propri beni fuori dal Cantone, tanto è vero che la revoca del
diritto di firma a favore dei dirigenti della succursale era nel contempo
accompagnata dalla comunicazione con cui si precisava che tale facoltà era
stata ora conferita al signor __________, titolare di uno studio fiduciario a
__________, presso il quale la succursale avrebbe trasferito la sua sede (doc.
3 e 4).
Il
convenuto ha invero reso verosimile che a far tempo dal 12 dicembre 1995
l’incarico di fatturazione svolto dalla succursale fosse venuto meno: tale
circostanza non permette tuttavia di concludere per una chiara intenzione della
società di trafugare i propri beni, ma semmai -come gli eventi successivi
proveranno- per la sua volontà di far ordine all’interno della succursale
stessa, operando degli avvicendamenti nella dirigenza, ferma però restando
l’intenzione di mantenere in Ticino la propria attività (di qui, l’assegnazione
del diritto di firma al fiduciario __________ il quale avrebbe inoltre dovuto
essere iscritto a RC quale nuovo direttore della succursale, doc. 3 e 4).
Quanto
all’esistenza di istruzioni a clienti di pagare determinate fatture su altri
conti all’estero () rispettivamente su altre relazioni bancarie in
Svizzera (), le stesse rivestono un’importanza decisamente relativa:
innanzitutto si è trattato di 2 soli casi; gli importi in questione (US $ 380
rispettivamente US $ 370) sono oltretutto irrisori per raffronto alla cifra
d’affari annua della succursale, che il convenuto stesso ha dichiarato
aggirarsi attorno ai 4 mio di franchi; l’istruzione di pagare su un conto di
__________ risale inoltre all’agosto 1995, ben 6 mesi prima l’inoltro
dell’istanza di sequestro.
Nemmeno
la riduzione dell’avere in conto corrente riscontrata tra il 2 febbraio 1996
(US $ 396’535.80, doc. 1) ed il 20/22 marzo 1996 (data di concessione del sequestro
da parte della CEF, US $ 61’451.01, doc. A), è sufficiente per ammettere
un’intenzione dell’attrice di trafugare i propri beni: vista la volontà della
società di nominare un nuovo direttore della succursale nella persona del
fiduciario __________ e di trasferirne la sede a __________ (doc. 4), la
diminuzione degli averi in conto corrente, se non dovuta a normali oscillazioni
di liquidità (anticipazioni a clienti), non può comunque essere ancora
l’indizio di una sua intenzione di abbandonare l’attività in Ticino o ancora di
sfuggire gli obblighi nei confronti del convenuto; in ogni caso il convenuto -cui
come detto incombeva l’onere della prova- non ha assolutamente reso verosimile
né tanto meno provato che quella diminuzione degli attivi fosse invece ascrivibile
ad altri motivi, segnatamente alla volontà della società di sottrarsi dai suoi
impegni.
La
sostanziale infondatezza (già nell’ambito di un giudizio di verosimiglianza
accresciuta) degli indizi evocati dal convenuto a sostegno del mantenimento del
sequestro, non può che comportarne -come correttamente stabilito dal giudice di
prime cure- la sua revoca.
- Con
l’appello il convenuto contesta in via subordinata l’ammontare della tassa di
giustizia e dell’indennità per ripetibili assegnate dal Pretore, chiedendo che
le stesse siano ridotte al minimo delle rispettive tariffe: egli contesta
innanzitutto il fatto che tali importi siano stati calcolati in funzione di un
valore di causa di circa fr. 80’000.-, quando lo stesso ammontava a fr.
74’355.72; rileva infine che, di questi ultimi, solo una parte, e meglio fr.
11’000.- circa, potevano essere considerati in questa sede, la rimanenza
essendo in effetti stata sequestrata a favore di un terzo.
3.1. Il
valore di causa in un’azione di revoca del sequestro si determina in base alla
pretesa per cui il creditore procede, oppure secondo il valore dei beni
sequestrati, se questo è minore (Brügger, SchKG Schw. Gerichtspraxis, ad
art. 279 n. 13): nel nostro caso quindi Fr. 29’386.85 ossia l’importo della pretesa
del creditore sequestrante inferiore al credito sequestrato, irrilevante il
fatto che altra persona avesse ottenuto, per altro credito, il sequestro dello
stesso importo.
3.2. Atteso
che per le cause con un valore litigioso da fr. 20’001.- a fr. 50’000.- è
possibile prelevare una tassa di giustizia da fr. 750.- a fr. 2’000.- (art. 17
LTG, norma applicabile anche alla procedura accelerata in virtù del rinvio di
cui all’art. 22 cifra 4 LTG), la somma di fr. 1’800.- esatta dal primo giudice
appare senz’altro eccessiva e come tale oggetto di censura da parte
dell’autorità di appello che può intervenire in caso di eccesso o di abuso (I
CCA 6 novembre 1995 B. c. C. e llcc; IICCA 17 luglio 1996 C. &
R. c. M. che precisano in tal senso la della massima in Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 148 n. 15). Si giustifica invero una tassa di giustizia non
superiore ai fr. 1’000.-.
3.3. In
applicazione della TOA (art. 9 e 13), l’indennità per ripetibili potrebbe
allora, sulla base di quel valore di causa, essere fissata tra fr. 2’400.- (8%)
e fr. 4’500.- (15%), con arrotondamento per eccesso.
L’importo
assegnato dal Pretore (fr. 5’000.-), non può essere così confermato.
L’indennità per ripetibili va fissata, in concreto, a fr. 2’500.-, importo che
tiene correttamente conto della relativa complessità della causa e dell’impegno
profuso dal patrocinatore dell’attrice (allestimento di una petizione di 9
pagine, partecipazione all’udienza di discussione dove è stata pure esaminata
un’eccezione d’ordine) e del fatto che gli argomenti di diritto erano uguali
con quelli sviluppati nell’altra causa riguardante la revoca dello stesso
sequestro nei confronti di altro creditore sequestrante.
- Ne
consegue la reiezione dell’appello per la questione di merito e il suo parziale
accoglimento per quanto riguarda spese e ripetibili.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili di seconda sede seguono la soccombenza che, equitativamente,
può essere caricata all’appellante nella misura dei 4/5.
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
148 CPC e seg. e la TG
dichiara e
pronuncia:
I. L'appello
4 novembre 1996 dell’ing. __________ è parzialmente accolto e di
conseguenza, invariati gli altri, il dispositivo sulle spese della sentenza 21
ottobre 1996 del Pretore di Lugano, sez. 4 viene così modificato:
- La
tassa di giustizia in fr. 1’000.- e le spese, da anticipare dall’attrice, sono
a carico del convenuto, il quale rifonderà alla controparte Fr. 2’500.- a titolo di ripetibili.
II. Le
spese della procedura d'appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.-
b)
spese fr. 50.-
Totale fr. 550.-
già
anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico per 4/5 e per il rimanente
1/5 sono a carico della controparte alla quale l’appellante rifonderà inoltre
fr. 600.- per ripetibili parziali.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4
Per la seconda Camera civile del
Tribunale d'appello
Il Presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster