AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.202
Data decisione, Autorità:
27.01.1997, IICCA
Incarto n.
12.96.00202
Lugano
27 gennaio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. DI.96.120
della Pretura del distretto di Bellinzona promossa con istanza 10 maggio 1996
da
contro
rappr.
dall’ avv. dott. __________
con
cui l'istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 8'405.40
oltre accessori in virtù del contratto di lavoro (licenziamento immediato);
domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione dell'azione e, in via riconvenzionale,
la condanna dell'istante al pagamento di fr. 2'956.80 a titolo di risarcimento
danni;
mentre
il Pretore, con sentenza 15 ottobre 1996, ha respinto l'istanza ed ha accolto
l'azione riconvenzionale limitatamente all'importo di fr. 800.- oltre
interessi.
Appellante
l'istante che, con atto di appello 23 ottobre 1996, chiede la riforma del
giudizio pretorile nel senso di accogliere l'istanza e respingere la riconvenzionale
mentre il convenuto, con osservazioni 6 novembre 1996, postula la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto
A. Con contratto di
lavoro 29 luglio 1994 __________, titolare dello __________, ha assunto
__________ in qualità di decoratore a far tempo dal 2 agosto 1994.
Il negozio giuridico in
questione prevedeva un salario mensile lordo di fr. 3'000.-, in seguito
aumentato a fr. 3'250.- (doc. B), e un periodo di prova di 3 mesi (doc. A).
Successivamente, nel corso
del 1995, il convenuto ha assunto alle sue dipendenze __________, apprendista
decoratore, della cui formazione si occupava l'istante.
B. Il 6 febbraio 1996
l'istante, accompagnato dal collega __________ e dall'apprendista, si è recato
al __________ di __________ poiché incaricato dell'allestimento di alcuni stand
per un' esposizione. Questi ultimi dovevano essere terminati e consegnati ai
committenti entro il venerdì successivo, il 9 febbraio, alle ore 10.00.
Il giorno dopo l'arrivo a
__________ verso le 17.00-17.30, è però insorta una lite tra l'istante e
l'apprendista, in occasione della quale ambedue sono stati colpiti agli occhi
dallo spirito da ardere contenuto nella bottiglia che l'istante teneva in mano.
L'istante, essendo chiusa
l'infermeria del centro esposizioni, ha chiamato l'ambulanza è si è fatto trasportare
in ospedale per le cure del caso. L'apprendista __________ se l'è invece cavata
risciacquandosi abbondantemente gli occhi con acqua corrente. Rientrato al
posto di lavoro verso le ore 20.00-21.00, l'istante ha telefonato al convenuto
informandolo dei dissapori avuti con l'apprendista. In seguito l'istante ha
chiuso il furgone della ditta ed ha abbandonato l'area del __________,
rifiutandosi di accompagnare in albergo i due colleghi di lavoro, che hanno
comunque trovato un passaggio da parte di altri operai che lavoravano
all'esposizione.
Il giorno successivo agli
eventi l'istante si è presentato sul lavoro soltanto verso le 9.00, essendosi
precedentemente recato in polizia a sporgere denuncia contro l'apprendista
__________.
Il convenuto nel frattempo
aveva deciso di recarsi personalmente a __________ per dirimere la controversia
sorta fra i suoi dipendenti. Giuntovi verso mezzogiorno di giovedì 8 febbraio
ha richiamato all'ordine il __________, minacciando di licenziarlo se simili
fatti si fossero ripetuti.
L'ultimo giorno di lavoro
al __________o l'istante è partito da __________ verso le 9.00-10.00 di
mattina, rientrando in Ticino per conto suo a mezzo ferrovia.
C. Con lettera 10
febbraio 1996 l'istante ha disdetto il rapporto di lavoro per il 31 maggio
successivo a causa degli avvenimenti di __________ e dei disaccordi con i
colleghi di lavoro (doc. G).
Da parte sua il convenuto,
con scritto 12 febbraio 1996, ha licenziato in tronco l'istante, riferendosi in
particolare agli accadimenti di __________ e ad altri fatti avvenuti in
precedenza (doc. M).
D. Con l'istanza in
esame il __________ postula la condanna del convenuto al pagamento di fr.
8'405.40 oltre accessori, importo corrispondente ai salari lordi per i mesi di
febbraio (parzialmente già versato), marzo ed aprile 1996, conformemente
all'art. 335 c cpv. 1 CO, che prevede, per la disdetta ordinaria nel caso di
specie, un preavviso di 2 mesi per la fine di un mese.
A mente dell'istante la
disdetta immediata intimatagli dal convenuto sarebbe del tutto ingiustificata e
costituirebbe un tentativo di eludere gli obblighi contrattuali previsti dalle
norme sul contratto di lavoro. In particolare l'istante sottolinea la totale
assenza di un motivo grave che non permetterebbe per ragioni di buona fede di
continuare il rapporto di lavoro fino a scadenza del termine di disdetta
ordinario.
E. Con memoriale di
risposta presentato all'udienza 24 giugno 1996 il convenuto postula
l'integrale reiezione dell'istanza, ravvisando nel comportamento dell'istante
una grave violazione del contratto di lavoro.
Quest'ultimo avrebbe
abbandonato due volte il posto di lavoro e non avrebbe obbedito alle direttive
impartitegli di terminare gli stand entro venerdì 9 febbraio 1996 alle ore
10.00, malgrado la minaccia di licenziamento comunicatagli verbalmente l'8
febbraio 1996.
In via riconvenzionale il
convenuto chiede la condanna dell'istante al risarcimento del danno causatogli
giusta l'art. 321 e CO, costituito dalle spese di trasferta sino a __________
(fr. 600.-), dalle spese di pernottamento (fr. 356.80) e dalla perdita di
guadagno per i giorni 8 e 9 febbraio 1996 (fr. 2'000.-), per un totale di
fr. 2956.80.
F. Nelle successive
allegazioni ed in sede di discussione finale le parti hanno sostanzialmente
riconfermato le rispettive tesi contestando quelle avversarie ed in particolare
opponendosi l'istante integralmente alla pretesa riconvenzionale, ridotta in
sede di udienza a fr. 1'800.-.
G. Il Pretore, con la
sentenza querelata, ha respinto integralmente l'istanza, ammettendo la pretesa riconvenzionale
limitatamente a fr. 800.- (spese di trasferta e pernottamento).
Il Giudice di prime cure
ha ritenuto che sebbene il primo allontanamento dell'istante dal luogo di
lavoro poteva essere giustificato dalla necessità di sottoporsi ad un controllo
medico, la seconda assenza per sporgere denuncia nei confronti dell'apprendista
__________ non lo era, poiché a tale scopo l'istante avrebbe dovuto usufruire
del suo tempo libero. Del tutto ingiustificata sarebbe stata la partenza
anticipata del venerdì mattina, allorquando i lavori erano ancora in corso e
gli stand avrebbero dovuto essere terminati entro le 10.00. Ciò sarebbe
avvenuto malgrado il __________ fosse già stato ammonito dal datore di lavoro,
che qualora fatti analoghi si fossero ripetuti avrebbero provocato un
licenziamento immediato.
In relazione alla domanda riconvenzionale,
ridotta in sede di discussione a fr. 1'800.-, il Pretore ha ritenuto comprovate
soltanto le spese di viaggio e pernottamento per fr. 800.-, non avendo il
convenuto, cui incombe l'onere della prova, documentato la posta di danno
concernente il mancato guadagno.
H. Con atto di appello
23 ottobre 1996 l'appellante insorge contro il giudizio pretorile negando l'esistenza
di gravi motivi che giustificherebbero un licenziamento in tronco. Egli si
sarebbe assentato dal lavoro con dei validi motivi, la prima volta per farsi
curare e la seconda per denunciare il suo aggressore. In relazione alla
partenza anticipata del venerdì mattina l'appellante sostiene di aver deciso di
rientrare in Ticino 4-5 ore prima dei colleghi per recuperare le ore
straordinarie accumulate, conformemente ad una prassi comune in ditta. Inoltre,
al momento della sua partenza, i lavori sarebbero già stati ultimati.
I. Delle osservazioni
6 novembre 1996, con le quali l'appellato postula la reiezione del gravame,
così come delle ulteriori tesi ed allegazioni delle parti, si dirà, se
necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
- Preliminarmente si
osserva che a norma dell'art. 321 litt. b CPC in sede di appello è esclusa la
facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni.
Le fotografie prodotte
dall'istante in questa sede con lettera 5 novembre 1996 non possono pertanto
venire ammesse agli atti e di conseguenza non vengono considerate ai fini del
presente giudizio. Peraltro dette fotografie non forniscono alcun ulteriore
elemento rilevante rispetto a quelle tempestivamente prodotte sub doc. S e T.
- In base all'art. 337
CO, norma sostanzialmente immutata anche dopo la riforma legislativa in vigore
dal 1. gennaio 1989, "il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni
tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi ".
Presupposto è quindi il sussistere di un motivo grave, cioè tale da rendere
oggettivamente intollerabile la prosecuzione del contratto secondo il principio
generale della buona fede anche solo fino al termine ordinario di disdetta
(art. 337 cpv. 2 CO; DTF 117 II 562, 111 II 245; Brühwiler, Kommentar
zum Einzelarbeitsvertrag, Berna-Stoccarda-Vienna, 1996, pag. 359; Streiff/Von
Känel, Arbeitsvertrag, 5. edizione, Zurigo, 1992, ad art. 337 CO, n. 2).
Le circostanze invocate
per lo scioglimento del contratto con effetto immediato devono essere esaminate
dal giudice secondo il suo libero apprezzamento ed in rapporto al singolo caso,
alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del contratto, così
come al genere e alla gravità dei rimproveri sollevati (art. 337 cpv. 3 CO; DTF
108 II 466; Rep. 1985, pag. 130).
Le "cause gravi"
dell'art. 337 CO vengono in linea di principio suddivise da dottrina e
giurisprudenza in due grandi categorie:
Tale suddivisione non
vuole essere esaustiva, in quanto anche "schwere Verfehlungen, die das Arbeitsverhältnis
an sich nicht berühren" possono essere considerate causa grave ai sensi
dell'art. 337 CO (Guhl, Das schweizerische Obligationenrecht, 8.
edizione, Zurigo, 1991, pag. 464).
Il Giudice non deve però
prendere in considerazione la sensibilità soggettiva di colui che recede con
effetto immediato dal contratto, ma la situazione oggettiva venutasi a creare (Rapp,
Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages, in: BJM 1978, pag. 171 e
segg.; Brühwiler, ibidem), ed esaminare se fosse impensabile poter
esigere da colui che recede dal contratto, se del caso adottando altri
possibili provvedimenti (Rehbinder, Berner Kommentar, ad art. 337 CO, n.
2), la continuazione dello stesso sino al prossimo termine di disdetta (Guhl,
ibidem).
Non si può escludere che
anche mancanze lievi possano giustificare la rescissione in tronco del rapporto
di lavoro. La loro ripetizione deve però portare a una situazione
oggettivamente insostenibile e grave per quanto riguarda la fiducia su cui deve
fondarsi il rapporto contrattuale (DTF 116 II 150; Rehbinder,
ibidem). Inoltre il datore di lavoro deve aver avvertito, senza successo, il
lavoratore delle conseguenze del suo agire anticontrattuale (Rapp, op.
cit., pag. 176; Decurtins, Die fristlose Entlassung, Muri bei Bern,
1981, pag. 27). A seconda delle circostanze possono essere necessari più
avvertimenti (Rehbinder, ibidem).
In altre parole dottrina e
giurisprudenza dettano la regola secondo cui, ai fini dell'applicazione
dell'art. 337 CO, quanto più lievi sono le infrazioni, tanto più altri elementi
devono concorrere a rendere oggettivamente insostenibile la situazione tra le
parti, in particolare la ripetitività e una chiara minaccia da parte del datore
di lavoro (DTF 117 II 561, 116 II 150, 112 II 50; II CCA 10
ottobre 1995 in re T.K. SA).
- Nel caso di specie
va esaminato se l'appellante, attraverso le manchevolezze rimproverategli,
abbia commesso una violazione dei doveri impostigli dal contratto di lavoro e,
in caso positivo, se la violazione contrattuale assurge ad una gravità tale da
giustificare un licenziamento immediato.
3.1 Come visto sopra, la
vertenza trae origine dal dissidio intercorso tra l'istante e l'apprendista
__________, sul quale l'istruttoria non è stata in grado di stabilire
un'eventuale responsabilità preponderante.
Il primo allontanamento
dell'appellante dal posto di lavoro, onde recarsi in ospedale per farsi
prestare le cure del caso, non soltanto poteva essere giustificato, come
ritenuto dal Pretore, ma lo era a pieno titolo. Irrilevante il fatto che per
l'apprendista __________ sia stato sufficiente un abbondante risciacquo degli
occhi con acqua, poiché le due persone coinvolte nella lite potevano essere
state colpite in modo diverso dalla sostanza irritante e, in ogni caso, un
controllo medico non era per nulla inopportuno. Inoltre va rilevato che i fatti
sono accaduti verso la fine della giornata lavorativa, alle 17.00-17.30, che
l'appellante si è ripresentato sul posto di lavoro verso le 20.00-21.00 e,
infine, che la sera dei fatti il lavoro non sarebbe comunque stato proseguito a
causa dell'ora tarda (teste __________, pag. 3; teste __________ pag. 5).
3.2 All'appellante viene
altresì rimproverato di aver chiuso a chiave il furgone nel quale sarebbe
rimasto bloccato parte del materiale necessario per la continuazione dei
lavori, causando un grave ritardo nella consegna degli stand. Tale allegazione
viene chiaramente smentita dalle risultanze istruttorie, le quali testimoniano
come il materiale fosse già stato scaricato in precedenza e come durante
l'assenza dell'appellante non fossero mai mancati i mezzi per lavorare
(interrogatorio formale __________ ad 5; teste __________ pag. 6; teste
__________, pag. 3).
3.3 La seconda assenza per
la quale vengono mosse delle critiche all'appellante ha avuto luogo il giorno
successivo alla lite, allorquando egli si è presentato verso le 9.00 sul posto
di lavoro (interrogatorio formale __________ ad 5; teste __________ pag. 5),
essendosi precedentemente recato in polizia per sporgere denuncia contro il
presunto aggressore. Anche questa assenza del __________ non può essere
considerata ingiustificata o sintomo di cattiva volontà. Infatti, se è ben vero
che egli avrebbe potuto usufruire del suo tempo libero per sporgere denuncia, è
pur vero che la natura degli eventi ed in particolare la costrizione a
lavorare faccia a faccia con colui che riteneva essere stato suo aggressore
poteva senz'altro giustificare dei provvedimenti immediati. Diversa sarebbe
stata la situazione se il __________ si fosse allontanato nel bel mezzo della
giornata lavorativa.
3.4 L'avvenimento
principale, che a mente del Giudice di prime cure giustificherebbe il
licenziamento immediato, è costituito dalla decisione del convenuto di
rientrare in Ticino per conto suo, malgrado gli stand non fossero ancora
terminati e nonostante l'avvertimento impartitogli il giorno precedente dal datore
di lavoro.
Orbene, innanzitutto si
osserva che la decisione dell'appellante di non rientrare al domicilio con i
colleghi di lavoro non era priva di buon senso. Così facendo il __________ ha
infatti evitato che il rapporto con i colleghi di lavoro, e segnatamente con
l'apprendista __________ si inasprisse ulteriormente.
Circa la questione a
sapere se i lavori al momento della partenza del __________ fossero terminati o
meno le versioni divergono. A mente dell'appellante gli stand erano
completamente ultimati, avendo egli personalmente effettuato la pulizia con
stracci ed alcol; restavano soltanto da riporre gli attrezzi da lavoro
(interrogatorio formale __________, ad 5). Secondo l'appellata invece i lavori
si sarebbero conclusi soltanto verso le 13.00 di quel giorno (teste __________
pag. 4; teste __________ pag. 6). Dalle fotografie scattate dall'appellante
alla partenza (doc. S, T) sembrerebbe risultare che gli stand, se proprio non
completamente terminati, necessitavano soltanto delle ultime rifiniture. Ma
seguendo la tesi più svantaggiosa all'appellante, non emerge comunque la
pretesa gravità del ritardo nella consegna dell'opera. Un ritardo di 3 ore per
un lavoro effettuato sull'arco di 3-4 giorni non può di regola essere
considerato tale, ritenuto altresì che l'expo sarebbe cominciata, come
sembrerebbe risultare indirettamente dal doc. 3, soltanto il lunedì successivo
e che i clienti dovevano giungere in loco circa verso le 10.30 (doc. 3). Agli
atti non risultano delle lagnanze da parte dei committenti, così come non
risulta neppure che i colleghi di lavoro dell'appellante, ed in particolare il
__________, abbiano sollevato delle obiezioni, circa la sua decisione di
partire per il Ticino già il venerdì mattina, obiezioni che sarebbero state sicuramente
mosse in caso di grave ritardo nei lavori.
Ne consegue che il
comportamento dell'istante, seppur biasimevole, non costituisce certo una grave
violazione contrattuale.
3.5 Accertata l'esistenza
di una violazione soltanto marginale del contratto di lavoro da parte del
__________ la quale, secondo la succitata dottrina e giurisprudenza, non
giustifica di regola un licenziamento in tronco, va di seguito esaminato se la
rescissione immediata del rapporto di lavoro possa essere legittimata dal preventivo
ammonimento dato dal datore di lavoro.
Dalle tavole processuali
risulta che l'avvertimento in questione era stato dato in relazione al fatto
che l'appellante aveva chiuso il furgone lasciando i colleghi senza il
materiale per continuare il lavoro (teste __________, pag. 3). Come visto
poc'anzi il rimprovero era infondato. Ma anche volendolo considerare un
avvertimento generico, riferito più in generale ai fatti connessi al litigio
con l'apprendista __________ non si può, date le circostanze ed in particolare
considerata l'assenza, per quanto risulta dagli atti, di una responsabilità
preponderante del __________, ritenerlo sufficiente per un licenziamento
immediato. Inoltre giova rilevare che il __________ era solito alzare la voce
con i dipendenti e minacciarli di licenziamento (teste __________, pag. 7),
motivo per cui l'avvertimento dato all'appellante avrebbe dovuto essere preso
sul serio e di conseguenza avrebbe potuto giustificare il licenziamento in
tronco soltanto qualora esso fosse stato successivamente rinnovato, sbollita
l'agitazione del particolare momento (Rehbinder, ibidem; JAR 1987,
pag. 211).
Ne discende che nemmeno
l'ammonimento del datore di lavoro è sufficiente a qualificare la lieve
violazione dei doveri contrattuali commessa dal __________ quale causa di
licenziamento immediato.
- Il fattore
determinante per statuire sull'ammissibilità di una disdetta immediata del
rapporto di lavoro consiste, come visto sopra, nella valutazione circa la
possibilità oggettiva ("__________") per la parte che rassegna la
disdetta di proseguire il rapporto di lavoro sino alla scadenza del termine di
preavviso legale. Nella fattispecie concreta non si evince che per il
__________ fosse impensabile e insostenibile continuare a lavorare con l'appellante
fino al mese di aprile 1996, per esempio incaricandolo di effettuare da solo i
lavori per le agenzie viaggi. Detti lavori, come ha riferito il teste
__________, sono sempre stati svolti dal __________ in modo ineccepibile (teste
__________ pag. 4) e avrebbero quindi potuto essergli tranquillamente affidati
per i restanti mesi lavorativi, evitando così frequenti contatti con i colleghi
di lavoro. Conseguentemente la rescissione immediata del rapporto di lavoro non
poteva essere considerata quale "einziger Ausweg", ovvero quale
ultima ratio per la soluzione della delicata situazione lavorativa venutasi a
creare, come prescritto da affermata dottrina e giurisprudenza (Rehbinder,
ibidem; DTF 116 II 142, 112 II 42, 104 II 28).
Abbondanzialmente si osserva
infine che pur essendo ammissibile una disdetta immediata anche durante il
decorso del termine ordinario di disdetta, la circostanza che l'appellato abbia
licenziato in tronco l'appellante immediatamente dopo che questi aveva
regolarmente inoltrato la disdetta ordinaria, senza che ulteriori avvenimenti
avessero turbato ulteriormente il rapporto di lavoro, costituisce perlomeno un
indizio circa le probabili intenzioni del datore di lavoro, segnatamente
l'elusione delle disposizioni di legge a tutela del lavoratore (cfr. art. 335
c cpv. 1 CO).
L'appellato è quindi
tenuto a versare all'appellante lo stipendio fino alla scadenza del termine
ordinario di disdetta, e meglio fr. 8'405.40 oltre interessi al 5 % dal 13
febbraio 1996 (cfr. art. 339 cpv. 1 CO; doc. L), corrispondenti al salario
lordo ancora dovuto per le mensilità di febbraio, marzo ed aprile 1996.
- Non trovando
sufficiente riscontro probatorio agli atti il nesso causale tra la visita del
__________ a __________, con le relative spese, e l'agire dell'appellante, in
particolare non essendo nemmeno chiara la misura delle responsabilità del
__________ per gli avvenimenti e le manchevolezze rimproverategli, l'azione riconvenzionale
viene respinta.
Ad ogni buon conto questa
Camera ritiene equo considerare un'eventuale corresponsabilità dell'appellante
per il licenziamento ingiustificato e per il danno fatto valere in giudizio
dall'appellato ampiamente compensata dalla sua rinuncia a postulare il
pagamento di un'indennità ex art. 337 c cpv. 3 CO (Rehbinder,
Commentario basilese, ad art. 337 c, n. 3).
- Ne consegue
l'accoglimento del gravame.
Non si prelevano tasse o
spese (art. 417 litt. e CPC).
Le ripetibili di prima
sede seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Considerato inoltre che
l'appellante in questa sede non è più patrocinato, non vengono assegnate
ripetibili d'appello, bensì un'equa indennità a compensazione del dispendio di
tempo subìto (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 150, n. 6).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TOA
dichiara e pronuncia
I. L'appello 23 ottobre 1996 di __________ è accolto e di
conseguenza la sentenza 15 ottobre 1996 del Pretore di Bellinzona viene così
riformata:
- L'istanza è
accolta.
§ Di
conseguenza __________, __________, è condannato a versare a __________,
__________ l'importo di fr. 8'405.40 oltre interessi al 5 % dal 13 febbraio
1996.
-
Tasse e
spese a carico dello Stato. Il convenuto rifonderà all'istante fr. 1'000.- a
titolo di ripetibili.
-
L'azione
riconvenzionale è respinta.
-
Tasse e
spese a carico dello Stato. L'attore riconvenzionale rifonderà a controparte
fr. 300.- per ripetibili.
II. Non si prelevano tasse o spese nella procedura
d'appello. La parte appellata verserà all'appellante fr. 200.- a titolo di
indennità.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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