AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.201
Data decisione, Autorità:
09.01.1997, IICCA
Incarto n.
12.96.00201
Lugano
9 gennaio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa, Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.224 (inc. n. 55/1993) della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1,
promossa con petizione 6 maggio 1993 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dallo studio legale __________
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 127’327.-- oltre
interessi in conseguenza del contratto di assicurazione;
Domanda avversata dalla
convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con
sentenza 2 ottobre 1996 ha accolto per fr. 65’000.-- oltre interessi;
Appellante la convenuta,
che con atto di appello del 23 ottobre 1996 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attrice con
osservazioni del 28 novembre 1996 postula la reiezione del gravame con protesta
di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di
questione
-
- se deve essere accolto l’appello
-
- tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. Nella notte tra il 16
e il 17 ottobre 1991, ignoti si sono introdotti nel negozio condotto
dall’attrice in __________ a __________ asportandovi gioielli ed articoli di
bigiotteria dell’asserito valore di fr. 213’910.30.--.
Parte del danno è stata
assunta da altre compagnie di assicurazioni.
Essendo l’attrice
assicurata anche presso la convenuta contro le conseguenze del furto con
scasso, essa ne ha chiesto la condanna al pagamento di fr. 127’327.-- oltre
interessi, importo corrispondente al suo danno residuo.
B. Nella risposta del 14
luglio 1993 la convenuta si è opposta alla petizione, contestando sia il
verificarsi di un evento assicurato -il furto sarebbe stato commesso senza scasso-
che l’ammontare della richiesta dall’attrice, ritenuto che la copertura
assicurativa sarebbe limitata a fr. 65’000.--.
C. Le parti hanno in
seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle
della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui
impugnato il Pretore, richiamate le CGA, ha ritenuto che il furto in questione
non possa essere considerato un furto con scasso vero e proprio.
Si tratterebbe invece di
un cosiddetto “furto con scalata”, essendo l’autore (o gli autori) penetrati
attraverso il cielino posto sopra la porta di entrata del negozio. Siffatto
furto sarebbe comunque da ritenere furto con scasso, così da innescare
l’obbligo risarcitorio della convenuta nella misura di fr. 65’000.-- oltre
interessi, somma per la quale è stata accolta la petizione.
E. Con l’appello la
convenuta ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di
respingere la petizione, ribadendo la tesi del mancato verificarsi della
fattispecie di furto con scasso al beneficio della copertura assicurativa.
Il Pretore avrebbe in
particolare a torto assimilato al furto con scasso il furto con scalata,
commesso nella specie senza forzatura alcuna, dovendosi ritenere che il cielino
era aperto.
F. Nelle osservazioni
del 28 novembre 1996 l’attrice ha chiesto la reiezione del gravame protestando
spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario,
verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Secondo l’art. 33
LCA l’assicuratore risponde di tutti gli avvenimenti che presentino i caratteri
del rischio contro le conseguenze del quale l’assicurazione fu conchiusa, eccettochè
il contratto non escluda dall’assicurazione singoli avvenimenti in modo
preciso, non equivoco.
In conseguenza di questa
norma occorre dapprima interpretare il contratto di assicurazione sulla scorta
dei medesimi criteri vigenti nel diritto delle obbligazioni, dichiarati
applicabili dal rinvio di cui all’art. 100 cpv. 1 LCA, ovvero indagando sulla
reale e concordante volontà delle parti in base al principio dell’affidamento (art.
1, 18 CO, art. 2 CC).
Per l’interpretazione
delle espressioni contrattuali risulta determinante il significato che esse
hanno nell’uso generale e quotidiano della lingua (IICCTF 3 aprile 1995
in re U./F.), salvo che nei casi di termini tecnici attinenti alla copertura
del rischio (DTF 118 II 344 consid. 1a e riferimenti).
Clausole ambigue, oscure o
che si prestano a una diversa lettura devono essere interpretate a detrimento
della parte che le ha redatte (DTF 116 II 347), ovvero di regola
dell’assicuratore.
Stabilito in questo modo
il significato della clausola contrattuale applicabile, l’assicurato
nell’ambito dell’onere probatorio a suo carico è tenuto a rendere altamente
verosimile il realizzarsi dell’evento assicurato sulla base delle circostanze
di fatto (IICCTF citata; Maurer, Privatversicherungsrecht, 3.
edizione, § 34 II 2, pag. 333 e segg), mentre l’assicuratore può liberarsi
dalla sua responsabilità dimostrando con altrettanta verosimiglianza che non si
è verificato l’evento assicurato (IICCTF citata).
- Secondo l’art. 1
cifra 2 lit. a CGA furto con scasso è:
“...furto perpetrato da persone che s’introducono con
la forza in uno stabile o in uno dei suoi locali o accedono mediante scasso a
un contenitore che vi si trova. E’ parificato al furto con scasso il furto
commesso impiegando le chiavi regolari o i codici se il ladro se l’è procurati
mediante furto con scasso o rapina.”
La fattispecie, dalla
lettura della norma e in assenza di altre indicazioni circa la volontà
contrattuale delle parti, risulta concretizzarsi al verificarsi di una delle
due alternative, costituite da una parte dall’introdursi con la forza in uno
stabile o in uno dei suoi locali, oppure dall’accesso mediante scasso a un
contenitore che vi si trova (così anche in: II CCA 20 settembre 1995 in
re K. AG/A. SA).
- La nozione di scasso
intesa in senso generale, ovvero secondo il tenore letterale, corrispondente
all’uso comune nello spirito di un profano, implica la rottura di una qualsiasi
chiusura o serratura destinata a impedire di passare, di entrare o di accedere
a qualcosa (RUA XVIII, pag. 84), ovvero la “forzatura di dispositivi di
sicurezza nel corso di un’azione furtiva” (Devoto/Oli, Il dizionario della
lingua italiana, ed. 1990).
Assicurativamente è però
determinante una più ampia nozione di scasso, che considera ad esempio anche
fattispecie quali l’impiego di chiavi false (sebbene in tal caso non risulti un
danno visibile -RUA XIV, pag. 259-) oppure, ma solo nel caso vi sia “gewaltsames
Vorgehen”, il ricorso a “geschickte Machenschaften” (RUA XVII, pag.
140; cfr. anche il “truc” in: RUA XIV, pag. 498).
Nondimeno, nella sua più
recente giurisprudenza in materia il Tribunale federale ha chiaramente indicato
che il furto con scasso, tranne che nell’ipotesi delle chiavi false, è sempre
caratterizzato dall’uso della forza (IICCTF 15 febbraio 1996 in re K.
SA/A. SA).
- Quest’ultima
considerazione, affermata dall’Alta corte con riferimenti a Maurer,
opera citata, pag. 515 e segg., e Hauswirth/Suter, Sachenversicherung,
- edizione, pag. 257, si rivela decisiva nella fattispecie.
Non vi è in effetti a
questo stadio della causa reale contestazione sul fatto, emergente dai rapporti
di polizia, che in concreto non è stata constatata alcuna traccia materiale di
scasso (doc. F, in fine), accertamento che del resto è correttamente stato
posto alla base anche del giudizio impugnato (consid. 5, pag. 3).
Ciò nonostante, secondo il
Pretore il cosiddetto furto con scalata sarebbe comunque assimilabile alla
nozione assicurativa di furto con scasso, potendo l’agilità necessaria alla
scalata validamente supplire al mancato impiego della forza (consid. 6, pag.
3).
Tale opinione, ancorché
confortata dal riferimento dottrinale a Rychen, Sachversicherung, pag.
88 e segg., non può tuttavia, alla luce della giurisprudenza del Tribunale
federale, essere condivisa da questa Camera: in assenza della necessaria prova
dell’alta verosimiglianza di una fattispecie di scasso a seguito dell’impiego
della forza per vincere la resistenza di una serratura o di un contenitore -verosimiglianza
che non può essere ammessa per il solo ritrovamento, oltretutto in circostanze
particolari, di una pinza serratubi- il furto con scalata deve essere
considerato un furto semplice.
In altri termini, se
un’apertura di un locale consente di penetrarvi senza ricorrere all’uso della
forza, il solo fatto che tale apertura sia difficilmente accessibile non
supplisce al mancato uso della forza, e non concretizza perciò una fattispecie
di scasso.
- Stabilito che
l’entrata nel negozio è avvenuta senza scasso, ci si potrebbe chiedere se non
vi sia stato scasso almeno per la cassaforte ivi situata.
La risposta deve essere
negativa.
Premesso che nemmeno la
cassaforte -che per sua natura dovrebbe offrire un’alta resistenza agli
indebiti tentativi di apertura- risulta essere stata danneggiata, l’attrice
avrebbe dovuto rendere altamente verosimile l’impiego di chiavi false.
Ciò non è però avvenuto,
dato che la questione è stata pressoché totalmente negletta dall’attrice, che
si è limitata ad affermare, contrariamente al vero, che la cassaforte sarebbe
stata danneggiata (petizione, pag. 4), senza perciò nemmeno addurre l’eventuale
impiego di chiavi false per la sua apertura.
In simili circostanze -la
cassaforte viene aperta senza forzatura-, secondo l’ordinario andamento oltre
all’impiego di chiavi false si può unicamente ipotizzare che la cassaforte sia
stata lasciata aperta dagli aventi diritto.
Non potendo l’una di
queste ipotesi essere a priori preferita all’altra, ed essendo del tutto
irrilevante il fatto che altri assicuratori in simili circostanze abbiano
deciso erogare delle prestazioni, la conseguenza di questa incertezza deve
ricadere a carico dell’attrice, che per contratto (oltre che per legge) era
tenuta “con tracce, testimoni o in altro modo probante” (art. 1 cifra 2 CGA) a
rendere almeno verosimile il verificarsi di una fattispecie attinente al
rischio assicurato, ovvero di un furto con scasso.
Ne consegue l’accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza
dell’attrice (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 23
ottobre 1996 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
2 ottobre 1996 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, è riformata
nel modo seguente:
-
La petizione è respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 2’800.-- e le spese di fr. 237.-- sono a carico
dell’attrice, che rifonderà alla convenuta fr. 8’000.-- per ripetibili.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1’450.--
b)
spese fr.
50.--
T o t a l
e fr. 1’500.--
già anticipati
dall’appellante, sono a carico dell’attrice, che rifonderà alla convenuta fr.
2’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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