Appeal against eviction denied; no extension of surrender term

12.1996.190Outro Tribunal14 de out. de 1996Dismissed

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Resumo

The Court of Appeal dismissed the tenants' appeal against the eviction ordered by the Lugano Pretura. The tenants had previously committed in court to vacate the apartment by 31 July 1996, but they failed to comply. The court held that, after the lease ended by agreement, the eviction was lawful and the tenants' financial and practical difficulties could not justify delaying execution. The requested 90-day postponement was therefore refused. No fees or costs were charged.

Regest

Art. 506 CPC; eviction after agreed expiry of the lease; postponement of execution. Where the parties have validly agreed to terminate the tenancy and the tenant has not returned the premises by the agreed date, eviction is lawful. A delay in executing the eviction is not generally provided for; at most, the court may grant the tenant only the strictly necessary humanitarian time, and exceptionally the enforcement authority may allow a brief moratorium for elementary humanitarian reasons. Mere financial hardship, long tenancy, or relocation inconvenience do not justify prolonging occupation once no title to possession remains (consid. 2).

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1996.190

Data decisione, Autorità: 14.10.1996, IICCA

Incarto n. 12.96.00190

Lugano 14 ottobre 1996/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. SF.96.00193 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5 promossa con istanza 28 agosto 1996 da


rappr. dalla __________ a

contro


in materia di sfratto dei conduttori che il Pretore, con decisione 1 ottobre 1996, ha accolto pronunciando lo sfratto dei signori __________ e __________ dall’appartamento no. 5 nello stabile “__________ ” in via __________ a


Appellanti i convenuti i quali con atto di appello 9 ottobre 1996 chiedono un periodo di 90 giorni per provare la loro disponibilità nel versamento di acconti sullo scoperto del canone di locazione in vista della conclusione di un nuovo contratto e per tenere conto del lungo periodo di locazione trascorso e delle conseguenti difficoltà pratiche di un immediato trasferimento altrove.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa

Considerato

in fatto ed in diritto

che i convenuti si sono impegnati giudizialmente a consegnare l’appartamento, in modo irrevocabile, entro il 31 luglio 1996 (cfr. verbale discussione 30 maggio 1996 nella causa inc. LA.96.00061 della Pretura di Lugano, sez. 4);

che non avendo adempiuto a tale obbligo la locatrice ha avviato una procedura di sfratto alla quale i convenuti si sono opposti argomentando la possibilità di ottenere disponibilità finanziarie entro breve tempo e l’incomodo di un trasferimento altrove;

che, essendone dati i presupposti di legge, il Pretore ha dichiarato lo sfratto dei convenuti dall’appartamento da loro occupato nello stabile __________ di via __________ a __________;

che, con l’appello, i convenuti insistono con le stesse argomentazioni di prima sede;

che, per espresso accordo tra le parti, il contratto di locazione è cessato con la scadenza del 31 luglio 1996 e di conseguenza la domanda di sfratto, non essendo avvenuta la riconsegna entro il termine, è legittima (art. 506 CPC);

che le argomentazioni avverse degli appellanti tutte intese a procrastinare il termine dello sfratto rispettivamente a comprovare difficoltà finanziarie ed umane nella ricerca di una nuova sistemazione non possono modificare la situazione di una cessata locazione (non contestata) e la conseguenza dell’espulsione dai locali per i quali non esiste più alcun titolo che ne giustifichi l’occupazione;

che, infatti, il differimento dell’esecuzione dello sfratto non è previsto dal nostro ordinamento (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 506 n. 4);

che con lo sfratto l'autorità giudicante deve accordare all'inquilino il termine strettamente indispensabile sul piano umanitario e pratico e che l'autorità di esecuzione del decreto di sfratto può a sua volta concedere eccezionalmente un termine di moratoria, di breve durata, a condizione che vi siano delle ragioni elementari di umanità (malattia grave o decesso dell'inquilino o di un membro della famiglia, età avanzata o situazione economica modesta) (Droit du bail, n. 3/1991 n. 29);

che, nel caso concreto, i convenuti hanno già beneficiato di termini per abbandonare i locali (in pratica da fine maggio 1996 quando hanno concordato la partenza per la fine di luglio 1996) sicuramente superiori a quelli intesi come di breve durata dalla giurisprudenza;

che ne segue la reiezione dell’appello, siccome infondato, già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC;

Per i quali motivi

pronuncia

  1. L’appello 9 ottobre 1996 di __________ è respinto.

  2. Non si prelevano tasse o spese.

  3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sez. 5.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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