AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.174
Data decisione, Autorità:
05.12.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00174
Lugano
5 dicembre 1996/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella procedura di contestazione dell’elenco oneri inc. n. 1680
della Pretura del distretto di Blenio, promossa con petizione 27 ottobre 1995
da
contro
rappr.
da: __________,
con cui l’attore
ha proposto a giudizio le seguenti domande:
“1. La petizione è accolta.
§ L’elenco oneri relativo
all’esecuzione no. __________ dell’UEF di Blenio è rettificato e quindi il
credito a favore del __________, __________ sarà modificato e calcolato secondo
i termini legali a far tempo dal 6/10 dicembre 1993, giorno determinante per il
conteggio del credito vantato contro la debitrice __________, __________
§§ La rettificazione, dopo crescita in
giudicato, sarà trasmessa per gli incombenti all’UEF di Blenio, il quale provvederà
alla modifica, intimando poi un nuovo elenco oneri.”
Domande
avversate dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 5 settembre 1996 ha parzialmente accolto, riducendo il
credito insinuato dalla convenuta da fr. 1’982’044.80 a fr. 1’979’220.75;
Appellante
l’attrice, che con atto di appello del 23 settembre 1996 chiede la riforma del
querelato giudizio in via principale nel senso di accertare giudizialmente la
perenzione dell’esecuzione ex art. 154 cpv. 2 LEF, e in via subordinata nel
senso di ridurre a fr. 1’827’963.60 il credito della convenuta;
Mentre
la convenuta con osservazioni del 28 ottobre 1996 postula la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto A. La convenuta il 18
marzo 1992 ha proceduto in via di realizzazione di un pegno immobiliare nei
confronti di __________ Il 15 giugno 1992 le è stato accordato il rigetto
provvisorio dell’opposizione interposta dall’escussa per fr. 1’474’489.50 oltre
interessi al 7% dal 1° maggio 1990 e spese esecutive.
B. La convenuta ha
inoltrato la domanda di vendita il 15 febbraio 1993.
Essa ha chiesto una prima
sospensione della procedura il 23 giugno 1993, a cui ha fatto seguito la
richiesta di riattivazione del 6 dicembre 1993.
La creditrice ha postulato
una nuova sospensione il 9 settembre 1994, per poi chiedere, senza ulteriori
ripensamenti, la prosecuzione della procedura di realizzazione con scritto del
21 giugno 1995.
C. Il 23 agosto 1995 la
convenuta ha insinuato un credito di complessivi fr. 2’203’098.55, di cui fr.
1’400’000.-- per capitale, fr. 581’738.80 per interessi e fr. 306.-- di spese,
per un totale di fr. 1’982’044.80, sarebbero garantiti da pegno immobiliare.
D. Tale insinuazione è
oggetto della petizione di __________, a sua volta creditrice dell’escussa, che
in sostanza chiede che si ricalcoli l’esatto ammontare degli interessi
spettanti alla convenuta, che non potrebbe trarre vantaggio dall’avvenuto
ritiro della sua domanda di vendita.
La convenuta ha da parte
sua difeso l’esattezza dei propri conteggi, basati sul credito di fr.
1’474’489,50 oltre interessi al 7% riconosciutole dalla sentenza di rigetto
provvisorio dell’opposizione.
E. Nel giudizio qui
impugnato il Pretore ha ritenuto il credito della convenuta debba figurare
nell’elenco oneri per fr. 1’400’000.-- di capitale, fr. 578’914.75 di interessi
e fr. 306.-- di spese esecutive, per un totale di fr. 1’979’220.75.
F. Delle argomentazioni
dell’attrice, che in via principale postula la riforma della sentenza pretorile
nel senso di accertare la perenzione dell’esecuzione ex art. 154 cpv. 2 LEF, e
in via subordinata nel senso di ridurre a fr. 1’827’963.60 il credito della
convenuta, e di quelle della convenuta, che postula la reiezione del gravame,
si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto 1. L’azione di
contestazione qui in discussione ha lo scopo di stabilire quali siano gli oneri
gravanti l’immobile del quale viene chiesta la realizzazione (art. 140 cpv. 2
LEF; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3.
edizione, 1993, pag. 232 e 233; Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrecht, 5. edizione, 1993, pag. 241 e 242).
Nel caso di specie è
oggetto di contestazione l’insinuazione di credito effettuata il 23 agosto 1995
dal __________ (doc. 4: fr. 2’203’098.55, di cui fr. 1’982’044.80 ritenuti al
beneficio del pegno).
Scopo dell’azione è perciò
in questo caso unicamente quello di stabilire se e in quale misura capitale e
interessi del credito vantato costituiscano un onere reale gravante il fondo.
E’ invece, in questa sede,
del tutto priva di rilevanza la diversa questione a sapere a quanto ammonti
complessivamente il credito della convenuta nei confronti dell’escussa.
-
Secondo l’art. 818
cpv. 1 CC il pegno immobiliare garantisce il creditore per il capitale (cifra
1), per le spese di esecuzione e gli interessi di mora (cifra 2), e per tre
annualità di interessi contrattuali scaduti all’epoca della domanda di
realizzazione e per quelli decorsi dall’ultima scadenza (cifra 3) (Wieland,
Droit réels, vol. 1, n. 2 ad art. 818 CC; Simonius/Sutter, Schweizerisches
Immobiliarsachenrecht, vol. 2, pag. 180-181; Steinauer, Les droits réels,
-
edizione, vol. 3, pag. 176-177, Tuor/Schnyder/Schmid, Das Schweizerische
Zivilgesetzbuch, 11. edizione, pag. 817).
-
Nel caso concreto,
non vi è contestazione sul fatto che il credito in capitale garantito da titoli
ipotecari ammonta a fr. 1’400’000.--.
E’ pure pacifico che il
tasso degli interessi contrattuali pattuito dalle parti come al beneficio del
pegno ammonta al 7%. In virtù dell’art. 104 cpv. 2 CO gli interessi di mora,
come rettamente ritenuto dal Pretore e dalle parti, sono anch’essi da computare
al 7%.
Dovendosi conteggiare gli
interessi di mora in alternativa, e non cumulativamente a quelli contrattuali (Steinauer,
opera citata, n. 2647, pag. 105; Simonius/Sutter, opera citata, n. 74,
pag. 180-181) -nemmeno la convenuta sostiene del resto una tesi differente-,
diviene irrilevante la questione a sapere in che misura vengano all’atto
pratico richiesti interessi di mora piuttosto che interessi contrattuali, dato
che in ogni caso la garanzia del pegno immobiliare è data solo per il periodo
massimo previsto dall’art. 818 cpv. 1 cifra 3 CC (Simonius/Sutter, opera
citata, n. 75, pag. 181).
- A questo proposito,
giustamente il Pretore (consid. 2 e 3, con riferimenti) ha ritenuto che la
domanda di sospensione della procedura di realizzazione equivalga al ritiro
della domanda di vendita, e che la richiesta di riattivazione della procedura
corrisponda alla presentazione di una nuova domanda di vendita.
Inspiegabilmente egli ha
però tenuto unicamente conto della prima domanda di sospensione della procedura
di vendita e della relativa richiesta di riattivazione, e ha invece disatteso
l’esistenza di una seconda domanda di sospensione e di una seconda domanda di
riattivazione (cfr. incarto UEF richiamato) dopo averla correttamente evocata
nel riassunto dei fatti rilevanti della causa (consid. E).
Dovendosi ammettere che la
procedura di accertamento degli oneri e quella di realizzazione non sarebbero
state avviate senza la lettera 21 giugno 1995 della convenuta, ne deve seguire
che quella è la data rilevante per il conteggio degli interessi garantiti dal
pegno immobiliare.
- Quo all’estensione
della garanzia del pegno per gli interessi scoperti, dalla data del 21 giugno
1995 può in primo luogo essere ritenuto il credito per i tre anni precedenti
(21 giugno 1992 - 21 giugno 1995).
A ciò vanno aggiunti “gli
interessi decorsi dall’ultima scadenza” (art. 818 cpv. 1 cifra 3 CC in fine).
Benché il credito
immobiliare rimanga produttivo di interessi fino al giorno dell’aggiudicazione
del fondo ai pubblici incanti (DTF 96 III 86), la suddetta parte dell’art.
818 CC non può -già solo per motivi di equità- venire intesa nel senso che vi è
la copertura del pegno immobiliare per tutto il lasso di tempo compreso tra la
domanda di vendita e la realizzazione del fondo.
Infatti, se così fosse, in
caso di contestazione dell’elenco oneri (e di conseguente differimento della
data di realizzazione) si dovrebbe accordare la garanzia ipotecaria per tutta
la durata del processo, durata che allo stato attuale delle cose è purtroppo da
misurare in anni piuttosto che in mesi, con l’assurdo risultato che i creditori
ipotecari di rango inferiore risulterebbero all’atto pratico svantaggiati dal
solo trascorrere del tempo, anche nel caso in cui una contestazione dell’elenco
oneri da loro introdotta risultasse in qualche misura fondata. Per esempio, a
nulla gioverebbe al creditore di secondo rango aver ottenuto la riduzione del
saggio, o la modifica di qualche mese della data di decorrenza degli interessi
del credito di primo rango, se la causa che conduce a questo risultato dura per
anni, e durante questo tempo il creditore di primo rango continua ad essere
garantito dal pegno per gli interessi maturati.
Vero è piuttosto che il
cenato disposto di legge deve venire inteso nel senso logico e letterale che
“gli interessi decorsi dall’ultima scadenza” non possono superare il totale di una
nuova intera scadenza annuale, di modo che all’atto pratico il massimo importo
per interessi garantito dal pegno immobiliare può ammontare a quattro annualità
(in questo senso: Wieland, opera citata, pag. 793), mentre eventuali
ulteriori interessi costituiscono unicamente un debito personale del debitore,
non iscrivibile nell’elenco oneri.
- Ciò premesso, all’incontestato
capitale di fr. 1’400’000.-- vanno aggiunti quattro anni di interessi al 7%,
ossia fr. 392’000.-- (pari a fr. 98’000.-- x 4 anni), e fr. 306.-- di spese
esecutive, per un totale di fr. 1’798’306.--.
Avendo l’appellante
unicamente domandato, in via subordinata, la riduzione del credito iscritto a
fr. 1’827’963.60, è quest’ultimo importo a dover essere ammesso nell’elenco
oneri per non incorrere nella violazione dell’art. 86 CPC, attribuendo
all’appellante più di quanto da lui richiesto.
- Non può invece
essere accolta la di lui domanda principale, tendente alla pronuncia della
caducità dell’esecuzione per il superamento del termine di due anni dalla
notifica del precetto esecutivo fino alla domanda di vendita, trattandosi da un
lato di questione formale di diritto esecutivo che sfugge alla cognizione di
questa Camera e che andava semmai lamentata in via di reclamo, ed essendo la censura
in ogni caso irricevibile in questa sede ex art. 321 CPC per essere stata
formulata per la prima volta solo con l’appello.
Ne segue il parziale
accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
La concomitante
soccombenza delle parti giustifica di suddividere in parti uguali le spese e la
tassa di giustizia di questa procedura compensando le ripetibili, mentre la
parziale riforma del giudizio di prima sede comporta un lieve aumento
dell’indennità per ripetibili ivi attribuita all’attore.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 23
settembre 1996 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza
5 settembre 1996 della Pretura del distretto di Blenio è riformata nel modo seguente:
- La petizione è
parzialmente accolta.
Di
conseguenza è fatto ordine all’UEF di Blenio di modificare l’elenco oneri
relativo all’esecuzione n. __________ ammettendo un credito complessivo in
favore del __________ di fr. 1’827’963.60.
- La
tassa di giustizia di fr. 700.-- e le spese di fr. 100.--, da anticipare
dall’attrice, sono a carico della convenuta che rifonderà all’attrice fr.
500.-- per ripetibili.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
480.--
b) spese fr.
20.--
T o t a l e fr.
500.--
già anticipati
dall’appellante, sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna,
compensate le ripetibili.
III. Intimazione:
__________ Comunicazione
alla Pretura del distretto di Blenio.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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