AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.148
Data decisione, Autorità:
16.10.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00148
Lugano
16 ottobre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa in materia di contratto di locazione __________ della
Pretura del distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza 16 febbraio
1996 da
rappr.
dallo studio legale __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui l’istante ha
chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 18’080.-- oltre interessi
a titolo di risarcimento danni;
Istanza avversata dal
convenuto e che il Pretore con sentenza 19 luglio 1996 ha accolto;
Appellante il convenuto, che
con atto di appello del 2 agosto 1996 chiede la riforma del giudizio impugnato
nel senso di respingere l’istanza;
Appello sul quale l’istante non si è
espresso;
Letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di
questione
-
- se deve essere accolto
l’appello
-
- tassa di giustizia e
ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. A far tempo dal 1°
gennaio 1990 l’istante ha locato dal convenuto per la durata di un anno,
tacitamente rinnovabile per il medesimo periodo, un appartamento di 6 locali da
adibire a scuola __________ al 1° piano di via __________ a __________.
Il contratto è stato
disdetto dal conduttore per causa grave -umidità dei locali tale da renderli
inabitabili- per il 31 marzo 1993.
B. Con l’istanza in
rassegna il __________ postula la condanna del convenuto al pagamento di
complessivi fr. 18’080.-- oltre interessi, di cui fr. 4’230.-- in risarcimento
di quanto pagato per la locazione di locali sostitutivi nel periodo gennaio-marzo
1993, fr. 9’350.-- per la riparazione degli strumenti musicali danneggiati
dall’umidità, e fr. 4’500.-- per il minor valore degli strumenti medesimi.
C. All’udienza del 18
aprile 1996 il convenuto si è opposto all’istanza, sollevando preliminarmente
l’eccezione di cosa giudicata -le pretese dell’istante sarebbero già state
decise nell’ambito della causa (richiamata) vertente sul pagamento dei canoni
di locazione-, e sostenendo per il resto la mancata prova del fatto che i
difetti agli strumenti sarebbero riconducibili all’umidità, ed adducendo
inoltre la concolpa del danneggiato per aver lasciato gli strumenti nei locali
sapendoli umidi.
D. Nel giudizio
impugnato il Pretore ha dapprima respinto l’eccezione di cosa giudicata,
constatata la mancanza di identità tra le due cause.
Dovendosi ritenere che
l’istante ha fornito la prova del danno da lui subito, come pure del nesso
causale con il difetto dell’ente locato, e non potendosi ammettere una sua concolpa,
ne conseguirebbe l’integrale accoglimento dell’istanza.
E. Con l’appello il
convenuto chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso di respingere
l’istanza, riproponendo l’eccezione di forza di cosa giudicata e sostenendo per
il resto la propria assenza di colpa, che ricadrebbe esclusivamente sul
conduttore medesimo. Non si giustificherebbe inoltre l’attribuzione di fr.
4’320.-- per la locazione di spazi sostitutivi, visto che buona parte degli
strumenti è rimasta nei locali in questione anche dopo la fine del contratto, e
le lezioni, almeno in parte, hanno continuato ad esservi regolarmente svolte.
F. Il conduttore non ha
presentato osservazioni all’appello.
Considerato
in diritto:
- Il convenuto
ripropone a giudizio l’eccezione di cosa giudicata per il fatto che le pretese
dell’istante sarebbero state decise in altra procedura, ove erano state
sollevate in via di compensazione con la pretesa per canoni arretrati del qui
convenuto.
L’eccezione è del tutto
infondata.
1.1 L’art. 109 CPC, dal
titolo marginale “Giudicati”, prevede che la sentenza fa stato fra le parti e i
loro successori a titolo universale.
Per principio la forza di
cosa giudicata di una sentenza è limitata al suo dispositivo e non include
anche le motivazioni che hanno condotto a quel risultato (II CCA 16
ottobre 1992 in re O./G.; I CCA 21 gennaio 1989 in re W. e llcc./B.; Anastasi,
Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile ticinese,
pag. 130; Walder, Zivilprozessrecht, 3. edizione, n. 20 ad § 26; Habscheid,
Droit judiciaire privé suisse, pag. 228 e segg.; Guldener, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, 3. edizione, pag. 364 e 365).
1.2 La dottrina si è
chiesta se non sia il caso di derogare al predetto principio estendendo la
forza di cosa giudicata a parte della motivazione del giudizio nel caso in cui
sia stata sollevata un’eccezione di compensazione.
Walder (pag.
284-286) sostiene che se l’eccezione è stata accolta la forza di cosa giudicata
della sentenza deve includere anche l’accertamento dell’estinzione della
pretesa compensatoria fino a concorrenza dell’importo compensato. Nel caso di
reiezione dell’eccezione senza esame del merito della pretesa compensatoria, la
stessa può senz’altro essere riproposta a giudizio, mentre nel caso in cui essa
sia stata respinta dopo un esame di merito vi è ugualmente la possibilità di
sollevare l’eccezione, anche se ciò non risulta “prozessökonomisch”.
Habscheid (pag.
286) ritiene a sua volta opportuna un’eccezione al principio della limitazione
al dispositivo della forza di cosa giudicata nel caso in cui l’eccezione di
compensazione sia ammessa, ritenendo che in caso contrario si faccia spazio ad
una “injustice flagrante”, mentre considera concepibile di non derogare alla
regola in caso di reiezione dell’eccezione.
Guldener (pag.
369-371) riconosce la particolarità della situazione, ma si chiede se sia
veramente necessario accordare forza di cosa giudicata anche alla motivazione
della sentenza circa la pretesa compensatoria, dato che questa, se ammessa nel
primo processo, non potrebbe in seguito essere riproposta con successo già per
motivi materiali, siccome estinta dall’effettuazione della compensazione nel
primo processo.
Per il caso della
reiezione dell’eccezione nel primo processo, Guldener sostiene la medesima tesi
fatta propria da Walder
Sträuli/Messmer,
infine, riconoscono forza di cosa giudicata nel caso l’eccezione di
compensazione venga ammessa (§ 191, n. 12), ma ciò già in virtù del diritto
privato federale (cioè dell’art. 120 CO) e non del diritto procedurale.
Essi negano per contro la
forza di cosa giudicata alla motivazione della sentenza che respinge
l’eccezione.
1.3 Questa Camera nella
sentenza del 17 giugno 1994 in re F./C. e llcc., in aderenza alle unanimi
conclusioni della citata dottrina dominante, ha stabilito di non riconoscere
forza di cosa giudicata alla motivazione della sentenza che respinge
l’eccezione di compensazione. La pretesa compensatoria può pertanto essere
riproposta in una futura procedura.
A questa conclusione non
può ostare l’invocazione della sicurezza del diritto come principio non scritto
del diritto federale (appello, pag. 3 e 4, con rinvio a Stählin/Sutter,
pag. 215 e 216): a prescindere dal fatto che, contrariamente all’opinione
dell’autore citato dal ricorrente, non vi è necessariamente collisione tra il
principio della sicurezza del diritto e la rigorosa applicazione del principio
secondo cui la forza di cosa giudicata va limitata al dispositivo della
sentenza, è a prima vista evidente che nella specie sarebbe a dir poco iniquo
voler riconoscere forza di cosa giudicata alla precedente reiezione delle
pretese dell’istante quando lo stesso convenuto riconosce (appello, punto 3,
pag. 3) che in quell’occasione le stesse non sono state esaminate nel merito.
Si avrebbe infatti in tal
caso l’aberrante situazione in cui si deve ritenere cresciuta in giudicato la
decisione di ritenere inesistente una pretesa, benché la stessa non sia mai
stata esaminata nel merito.
- Il convenuto
sostiene che l’istante sia l’esclusivo responsabile della situazione per aver
lasciato i pianoforti nei locali in questione per altri 6 mesi circa dopo il
settembre 1992, allorché la situazione era stata definita insostenibile, e per
non aver fatto funzionare correttamente l’impianto di riscaldamento.
Si tratta di contestazioni
ingiustificate.
2.1 Il primo rimprovero è
frutto di un inammissibile ragionamento ellittico: se il mobilio o altro
oggetto del conduttore si deteriora a causa di un difetto dell’ente locato, non
può di certo, in astratto, costituire colpa (o concolpa) del conduttore il solo
fatto di lasciare i propri oggetti nell’ente locato in costanza di contratto.
Né tale rilievo risulta in
concreto giustificato nella misura in cui esso può essere inteso come
rimprovero di un atteggiamento attendista o dilatorio del conduttore: egli
risulta aver tempestivamente segnalato l’umidità dei locali, e anche la
disdetta per causa grave è stata decisa e pronunciata in tempi assai brevi.
Eventuali perdite di tempo
sono semmai ascrivibili alla “sistemazione provvisoria” (doc. D), ma
infruttuosa messa in atto da locatore, come pure alla pretesa sistemazione
definitiva degli inconvenienti, annunciata con la lettera del 26 gennaio 1993
(doc. 2), ma clamorosamente smentita dalla declaratoria di inabitabilità di cui
al doc. F (cfr. anche il doc. G).
2.2 E’ per contro vero,
almeno in linea teorica, che al conduttore può essere imputata una concolpa se
egli omette di effettuare quanto rientra nelle sue possibilità per ovviare alle
manifestazioni di umidità, come ad esempio la corretta areazione dei locali (II
CCA 3 febbraio 1995 in re M./F.: riduzione di 1/3 del risarcimento per
negletta areazione) o il loro corretto riscaldamento.
Il rilievo è tuttavia
privo di conseguenze pratiche, visto che merita ampia conferma la decisione del
Pretore di ritenere non provato che il conduttore avrebbe omesso di utilizzare
il riscaldamento.
L’appellante invoca
dapprima la deposizione del teste __________, il quale riferisce di una
generica “sproporzione” tra i suoi consumi di gas e quelli del __________.
Tale asserita
“sproporzione” non è però ancora prova o indizio di una violazione contrattuale
da parte del conduttore: non sono note le dimensioni dell’appartamento del
teste o la temperatura alla quale egli è uso mantenere la propria abitazione,
inoltre il suo maggior consumo potrebbe essere riconducibile all’uso dei
fornelli e al consumo di acqua calda.
Né il fatto -anch’esso
riferito dal teste- che in un’occasione il contatore del __________ sarebbe
stato staccato conduce a diversa soluzione, al contrario esso induce a pensare
che i consumi sarebbero stati maggiori di quanto indicato dal contatore.
Nulla può essere dedotto
neppure dagli importi fatturati dall’AIL (cfr. doc. richiamato): gli importi -peraltro
non molto dissimili tra di loro- non riguardano il medesimo periodo dell’anno e
non sono perciò confrontabili, inoltre eventuali differenze sarebbero comunque
da relativizzare alla luce delle possibili differenze di temperatura da un
inverno all’altro.
Non può infine essere
attribuita forza probante all’opinione del dott. _________ sulle cause
dell’umidità (doc. F) già solo per il fatto che si tratta di questioni esulanti
dal suo specifico campo di competenza, e comunque per il motivo che egli si è
espresso in termini dubitativi (“probabilmente...potrebbe...”) e non perciò con
il grado di certezza necessario per poter ammettere l’esistenza di un
comportamento anticontrattuale del conduttore.
- L’appellante
sostiene poi di aver fornito la prova della propria assenza di colpa, così da
giustificarsi la soluzione di non porre a suo carico il danno subito dal
conduttore.
Anche questa tesi è
infondata.
Il fatto che il convenuto,
come egli sottolinea nel gravame (pag. 7), abbia messo in atto dei
provvedimenti volti all’eliminazione del difetto o comunque alla limitazione
delle sue conseguenze, nulla toglie alla constatazione -di per sé incontestata-
del fatto che l’insorgenza del grave difetto debba essere ricondotta alla
carente manutenzione dell’immobile o all’insufficiente sorveglianza dell’attività
commerciale svolta dalla __________, circostanze sicuramente ascrivibili al
convenuto e per le quali nessuna prova liberatoria è stata fornita.
E’ perciò manifestamente a
torto che il convenuto tenta di discolparsi adducendo il proprio comportamento
successivo all’insorgenza del difetto -peraltro doveroso-, rimanendo invece
silente circa il proprio comportamento al riguardo delle rilevanti circostanze
connesse con il manifestarsi del difetto, visto che tale silenzio non può che
condurre alla soluzione di ritenere che egli non si sia discolpato (art. 259e
CO).
- L’appellante
contesta infine la posizione di danno costituita dalla spesa di fr. 4’320.--
per un ente sostitutivo.
L’obiezione non è ricevibile
alla luce del principio dell’affidamento, visto che in occasione dell’udienza
del 23 maggio 1996 (verbale, pag. 5) il convenuto ha dichiarato “di non
contestare il fatto che la controparte abbia pagato i mesi da gennaio 1993 a
marzo 1993 a diverso locatore per vani sostitutivi per complessivi fr. 4’320.--
come indicato nell’istanza a pagina 4 punto 4”, inducendo con ciò l’istante a
rinunciare ad una prova testimoniale.
L’ammissione riguarda
infatti sia il fatto dell’avvenuto pagamento dell’importo in questione, che il
fatto che si trattava di locali sostitutivi di quelli oggetto del contratto, di
modo che non è più in buona fede proponibile in questa sede l’obiezione secondo
cui tali locali non sarebbe stati locati per continuarvi l’attività (appello,
pag. 7).
Ne deve conseguire la
reiezione del gravame.
Le spese e la tassa di
giustizia seguono la soccombenza dell’appellante.
Al conduttore, che non ha
presentato osservazioni all’appello, non vengono tuttavia assegnate ripetibili
(art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 2 agosto
1996 di __________ è respinto.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 500.--
già anticipati
dall’appellante, restano a suo carico.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster