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Numero d'incarto:
12.1996.143
Data decisione, Autorità:
02.12.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00143
Lugano
2 dicembre 1996/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. 11'618 della Pretura Bellinzona promossa con petizione 4
marzo 1991 da
(rappr.
dall’avv. __________)
contro
(rappr.
dall’avv. dott. __________)
intesa
ad ottenere la condanna della convenuta a pagare il risarcimento dei danni conseguenti
alla risoluzione anticipata della locazione;
petizione
che il pretore ha accolto limitatamente a fr. 101'124.90 oltre interessi con
sentenza 7 marzo 1995;
appellante
la convenuta con allegato 28 marzo 1995 col quale aveva chiesto l’annullamento
della sentenza pretorile e subordinatamente la sua riforma;
appello
che ha portato alla sentenza 15 maggio 1995 di questa Camera che dichiarava
nulla la decisione pretorile, così come tutti gli atti di procedura, compresa
la petizione 4 marzo 1991;
decisione
che, oggetto di ricorso per riforma 16 giugno 1995 al Tribunale federale, è
stata a sua volta annullata con il rinvio degli atti a questo giudice per nuovo
giudizio (sentenza 4 gennaio / 22 luglio 1996 della Prima Corte civile);
riesaminato
l’incarto e preso atto delle motivazioni della Sede federale
considera
in fatto e in
diritto:
- La
fattispecie di base riguarda un contratto di locazione di locali commerciali,
concluso il 17 gennaio 1984 da __________, proprietaria dell’immobile, e
__________, per la durata di 5 anni a partire dal 1 marzo 1984. Il contratto è
in seguito stato rinnovato fino alla fine di febbraio 1991. Venduto l’immobile
allo __________ che non è subentrato nel rapporto di locazione, la conduttrice
ha chiesto alla locatrice il risarcimento dei danni derivati dall’obbligo di
abbandonare prematuramente i locali.
A
dipendenza del nuovo diritto della locazione e della giurisprudenza sorta in
merito all’obbligo di adire preventivamente l’autorità conciliativa, questa
Camera -con la sua prima decisione- ha ritenuto inammissibile che la petizione
fosse stata introdotta prima che il contenzioso fosse passato all’esame
dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione e che a questo incombente
fosse invece stato dato seguito solo dopo lo scambio degli allegati e dopo che
il pretore -a questo scopo specifico- avesse sospeso il processo.
-
Il
Tribunale federale, prescindendo in questa sede dalle considerazioni
riguardanti la rinunciabilità della conciliazione a determinate condizioni (consid.
2 e), afferma che se il giudice civile entra nel merito dell’azione, nonostante
l’assenza del presupposto costituito dal procedimento di conciliazione, la sua
sentenza non è inficiata da nullità assoluta; in particolare “l’annullamento di
un giudizio per la mancanza del predetto presupposto processuale può unicamente
avvenire nell’ambito di una procedura di ricorso” (consid. 2 b).
-
Questa
importante distinzione e il successivo accoglimento del ricorso da parte del
Tribunale federale impongono a questa Camera di esaminare anzitutto se
l’appello di __________ sia stato inoltrato tempestivamente, fatto contestato
dalla controparte.
La
sentenza pretorile dedotta in appello data del 7 marzo 1995 e risulta essere
stata spedita alle parti lo stesso giorno.
Secondo
quanto afferma in ingresso la stessa appellante, essa ne sarebbe venuta in
possesso l’8 marzo 1995, mentre l’appello è stato spedito, per invio raccomandato
il 28 marzo. A pagina 2 dell’allegato d’appello _________ afferma: “Il presente
allegato è tempestivo ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 CPC in quanto inoltrato
entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza impugnata”.
- L’art.
308 CPC indica quello di 20 giorni come termine generico per l’inoltro
dell’appello, prevedendo tuttavia importanti eccezioni, ovvero procedure in cui
il termine per appellare è ridotto a 10 giorni: nella procedura sommaria e in
quella accelerata, nonché nei procedimenti in materia di protrazione della
locazione e di affitto, di assistenza fra parenti.
Per
quanto riguarda le liti in materia di locazione, la limitazione alle vertenza
di protrazione del contratto è solo apparente e ormai superata dall’entrata in
vigore, il 1 luglio 1993, della procedura accelerata nel suo nuovo titolo Della
procedura per le controversie in materia di locazione di locali
d’abitazione e commerciali e di affitto (art. 404 e segg. CPC) che intende
regolare processualmente tutte le vertenze che dovessero sorgere in quest’ambito,
onde dare un seguito concreto al dettato del nuovo diritto della locazione
secondo cui i Cantoni devono prevedere una procedura semplice e rapida per
queste controversie (art. 274d cpv. 1 CO).
L’art.
411 cpv. 2 CPC prevede in modo specifico che, nell’ambito di questa procedura,
il termine per la presentazione dei mezzi d’impugnazione (appello o riscorso
per cassazione) è di 10 giorni.
-
Questa
Camera ha già avuto modo, non solo di applicare questa norma, ma di precisare
che l’eventuale irregolarità della procedura applicata in prima sede non comporta
il protrarsi di tale irregolarità anche in sede di ricorso: pertanto anche un appello
presentato contro una decisione del pretore in materia di locazione in una causa
istruita -come nel caso concreto- con rito ordinario e non secondo lo norme
degli art. 404 segg. CPC dev’essere proposto entro 10 giorni come all’art. 411
CPC (II CCA 18.3.1996 in re R. c/ A.; I CCA 27.11.1995 in re D. e
llcc. c/ Z).
-
Di
conseguenza l’appello della convenuta è irricevibile in quanto tardivo
(analogo: Cocchi / Trezzini, CPC annotato, art. 308, n. 4).
La
decisione su tassa, spese e ripetibili segue la soccombenza.
Per i quali
motivi, vista la LTG, la TOA e l’art. 148 CPC
dichiara e
pronuncia
-
L’appello
28 marzo 1995 di __________, è irricevibile per tardività.
-
Le
spese e la tassa di giustizia della procedura d’appello, per complessivi fr.
500.- sono a carico dall’appellante.
verserà a __________ la somma di fr. 2’000.- a titolo di ripetibili.
- Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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