AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.14
Data decisione, Autorità:
23.04.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00014
Lugano
23 aprile 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.235 (inc. n. 1729) della
Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 16 luglio
1993 da
__________ rappr. dallo studio legale __________
contro
rappr.
dallo studio legale __________
e
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr.
9’109.20 oltre accessori a titolo di mercede del mandatario;
Domanda
avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 28 dicembre 1995 ha accolto;
Appellante
il convenuto __________, che con atto di appello del 22 gennaio 1996 chiede la
riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attrice con osservazioni del 4 marzo 1996 chiede la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. __________,
moglie dell’altro convenuto __________, è stata degente presso la clinica
gestita dall’attrice dal 3 novembre al 3 dicembre, e dal 7 al 17 dicembre 1992.
Per
le prestazioni eseguite l’attrice ha fatturato complessivi fr. 28’347.70.
Tolti
gli acconti versati, rimane un saldo di fr. 9’109.20 oltre accessori che è
oggetto della presente causa.
B. Nella
risposta del 22 ottobre 1993 __________ ha negato il proprio obbligo al
pagamento, sostenendo che lo stesso dovrebbe gravare unicamente suo marito in
conseguenza delle applicabili norme del diritto matrimoniale.
Nel
proprio allegato responsivo del 25 ottobre 1993 __________ si è opposto alla
petizione adducendo l’esistenza di un vizio di volontà da parte sua in
occasione della sottoscrizione dei contratti inerenti la degenza di sua moglie.
Vi
sarebbe inoltre stato errore essenziale per il fatto che egli avrebbe ritenuto
che la cassa malati della moglie si sarebbe assunta le spese di cura, e
comunque l’attrice non avrebbe dimostrato l’entità della propria pretesa.
C. La
parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel
contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, ritenuta l’esistenza tra l’attrice ed
entrambi i convenuti di un contratto a cui applicare le norme sul mandato, ha
stabilito che __________ non potrebbe opporre all’attrice eccezioni fondate sul
diritto matrimoniale e sarebbe perciò tenuta a pagare la somma richiesta,
peraltro di per sé non contestata.
Parimenti
infondate sarebbero le eccezioni di __________, obbligatosi solidalmente al
pagamento.
Egli
non potrebbe opporre né incapacità di discernimento al momento della firma dei
contratti, né errore essenziale circa la questione della copertura da parte
della cassa malati, figurando sui contratti una chiara avvertenza in tal senso.
Da
ciò l’accoglimento della petizione nei confronti di entrambi i convenuti.
E. Con
tempestivo gravame datato 22 gennaio 1996 __________ ha chiesto la riforma
della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.
Il
Pretore sarebbe giunto alla conclusione di respingere l’eccezione di errore
essenziale in conseguenza di un’errata valutazione delle prove in atti.
Il
teste __________ avrebbe infatti chiaramente dimostrato che l’amministratore
dell’attrice avrebbe assicurato al convenuto che non ci sarebbero stati
problemi per il pagamento della retta. Non sarebbe processualmente corretto
elidere questa risultanza con quella dell’amministratore formale dell’attrice,
maggiormente interessato all’esito della lite rispetto ad un testimone
neutrale.
L’assicurazione
data dal responsabile dell’attrice avrebbe influito in maniera determinante
sulla volontà contrattuale del convenuto, che potrebbe perciò invocare il
proprio errore.
Inoltre,
l’errore dell’amministratore costituirebbe violazione contrattuale, stante il
suo dovere contrattuale di informare correttamente quo alla copertura
assicurativa.
L’attrice
non avrebbe comunque provato adeguatamente l’entità del proprio credito, di
modo che il Pretore a torto l’avrebbe ritenuto provato per il fatto che il
convenuto, che non vi era tenuto, non avrebbe provato le sue contestazioni.
F. Nelle
osservazioni del 4 marzo 1996 l’attrice ha chiesto la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto
necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
- L’appellante
chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente
la petizione.
Si
tratta di una richiesta sicuramente scorretta dal profilo procedurale: avendo
la litisconsorte passiva __________ accettato il giudizio pretorile, e non
profittando questa dell’impugnazione proposta da un litisconsorte facoltativo (art.
48 CPC), ne segue che nella per il convenuto migliore delle ipotesi il giudizio
impugnato potrà essere riformato nel senso di respingere la petizione nei suoi
confronti, ferma restando però la condanna di __________.
- Il
contratto non obbliga colui che vi fu indotto da errore essenziale (art. 23
CO).
L’errore
è in particolare essenziale anche quando concerne una determinata condizione di
fatto che la parte in errore soggettivamente considerava come necessario
elemento del contratto secondo la buona fede nei rapporti in affari, e la cui
importanza è riconoscibile anche dal profilo oggettivo (art. 24 cpv. 1 cifra 4
CO; DTF 118 II 62, 114 II 139; II CCA 20 marzo 1995 in re I.
SA/E. SA; Von Thur/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts,
3. edizione, vol. 1, pag. 308 e 309; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht,
8. edizione, pag. 131 e segg.; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, n. 20-23 ad art.
24 CO).
- Nella
specie, a mente del convenuto, l’errore essenziale consisterebbe nell’aver
creduto -contrariamente al vero ed in conseguenza di assicurazioni ricevute
dalla controparte- che la cassa malati di sua moglie si sarebbe assunta tutti i
costi della di lei degenza (risposta, pag. 3 e 4; appello, pag. 3).
3.1 L’esame
degli atti permette di stabilire che l’errore, se vi è stato, non è stato
indotto dall’amministratore dell’attrice signor __________, e che in proposito
non vi è motivo di censurare l’apprezzamento delle prove operato dal Pretore.
Infatti,
anche basandosi sulla sola deposizione __________, così come auspica il
convenuto, si deve giungere alla conclusione che l’amministratore dell’attrice
in occasione del colloquio cruciale non ha promesso l’incondizionata copertura
della retta da parte della cassa malati, ma si è in sostanza limitato alla
ovvia constatazione che la cassa malati avrebbe pagato entro i limiti del
proprio obbligo contrattuale: se la signora __________ fosse stata assicurata
in classe privata, allora non vi sarebbero stati problemi per la copertura
della retta.
In
questo, come rettamente osserva l’appellante (pag. 4), la deposizione
__________ non diverge da quanto riferito dal __________ in sede di
interrogatorio formale. Si deve perciò escludere che egli abbia
incondizionatamente promesso la copertura della cassa malati, dal che si può
altresì escludere che egli con il proprio comportamento abbia in qualche modo
indotto in errore il convenuto.
3.2 Ciò
che però determina la reiezione dell’eccezione di errore essenziale, è
l’assenza di prove del verificarsi dell’invocata situazione di errore sui fatti
(così in: II CCA 26 marzo 1996 in re E. SA/S. AG).
In
effetti, nulla dimostra che il convenuto avrebbe erroneamente ammesso che sua
moglie beneficiava della copertura assicurativa per le degenze ospedaliere in
categoria privata, ma al contrario, dall’attestato di assicurazione doc. 2
sembra di potere evincere l’esistenza dell’integrale copertura per spese
ospedaliere in classe privata.
La
cassa malati ha del resto già pagato fr. 16’238.50 (risposta, pag. 4), e lo
stesso convenuto pare convinto della sussistenza della copertura assicurativa,
tanto da avere avviato (per sua ammissione: risposta, pag. 4) un contenzioso
con la cassa malati per vedersi riconoscere l’asserito diritto. Ne segue
necessariamente che l’esistenza del preteso errore potrebbe essere dimostrata
solo per mezzo della decisione dell’autorità che metterà fine a quel
contenzioso.
Se
si considera poi che nessuna decisione o presa di posizione della cassa malati
che neghi la copertura, e conforti così la tesi dell’errore, è stata versata in
atti, se ne deve concludere che le circostanze del preteso errore essenziale
sono rimaste allo stadio di semplici allegazioni di parte, contraddette
oltretutto da parte delle risultanze istruttorie.
- Prendendo
spunto dall’eccezione di errore essenziale, il convenuto sembra rimproverare
all’attrice la violazione contrattuale consistente nell’incompleta o errata
informazione circa la copertura assicurativa della signora __________.
Si
tratta però di doglianza da respingere già solo per motivi procedurali, essendo
la stessa stata irritualmente sollevata per la prima volta solo con l’appello,
in violazione del disposto di cui all’art. 321 cpv. 1 lit. b CPC.
- Il
convenuto censura infine la decisione del Pretore di aver ritenuto provata la
pretesa dell’attrice nonostante le sue contestazioni sul tema.
5.1 Non
è controverso che al rapporto contrattuale venuto in essere tra le parti sono
applicabili le norme sul mandato (così in: II CCA 24 agosto 1994 in re
Clinica A. SA/J.).
Secondo
l’art. 394 cpv. 3 CO una mercede è dovuta al mandatario quando essa sia
stipulata o voluta dall’uso.
Una
volta stabilito il principio dell’onerosità delle prestazioni del mandatario,
la mercede, in caso di mancato accordo delle parti su un determinato importo,
va determinata dal giudice secondo il suo prudente criterio (DTF 117 II
282, 101 II 111; II CCA 18 aprile 1996 in re J./D., 19 aprile 1993 in re
S./B.; Fellmann, Berner Kommentar, n. 397-399 ad art. 394 CO; Gautschi,
Berner Kommentar, n. 75 ad art. 394 CO).
La
determinazione dell’onorario adeguato e usuale secondo il proprio prudente
criterio non impedisce al giudice di far capo alle tariffe di associazioni
professionali, a condizione che esse appaiano adeguate e siano la reale
espressione di quanto è usuale nello specifico settore professionale, in modo
da costituire un attendibile punto di riferimento (Fellmann, opera
citata, n. 417 ad art. 394 CO e riferimenti).
Il
giudice, inoltre, può e deve tenere conto anche del comportamento
preprocessuale delle parti, e valutarlo secondo il principio dell’affidamento (II
CCA 28 aprile 1993 in re P./arch. C).
5.2 Da
questi principi, discende la reiezione delle contestazioni del convenuto sul
tema.
In
primo luogo, va considerato che mai egli prima della presente causa ha in alcun
modo contestato le fatturazioni e i solleciti inviatigli dall’attrice.
La
convenuta __________, che in prima persona ha preso direttamente atto di tutte
le prestazioni effettuate in suo favore dall’attrice, all’udienza preliminare
del 23 marzo 1994 ha espressamente ammesso il fondamento della pretesa
dell’attrice.
Nemmeno
__________ nel proprio allegato di risposta (pag. 5) ha espressamente
contestato la fatturazione dell’attrice, limitandosi “a titolo cautelativo” a
definirla “incontrollabile”, con il che il credito non sarebbe stato provato.
Dagli
atti risulta comunque che la porzione più rilevante delle pretese dell’attrice
risulta essere frutto di un accordo tra le parti sull’entità della mercede.
Infatti dai contratti doc. D, E, F, risulta essere stato concordato per il solo
vitto e alloggio e l’assistenza sanitaria l’importo di fr. 310.-- al giorno per
il 3 e il 4 novembre 1992 (doc. D), di fr. 430.-- al giorno dal 5 novembre al 3
dicembre compresi (doc. E), e di fr. 530.-- al giorno per il periodo dal 7 al
17 dicembre compresi. Ne segue, solo a questo titolo, una spesa di complessivi
fr. 18’920.--, per la quale non vi può più essere contestazione alcuna.
La
differenza di fr. 9’247.70 (pari al totale delle tre fatture di fr. 28’347.70
meno il predetto importo di fr. 18’920.--) costituisce di conseguenza la
mercede richiesta dall’attrice per tutte le altre prestazioni non comprese
nella diaria giornaliera ed elencate al punto 3 dei contratti.
Si
tratta perciò dell’effettuazione nei 42 giorni di degenza di visite giornaliere
da parte del medico curante (così come previsto dal contratto, punto 3), di sedute
di fisioterapia, di esami di laboratorio, e della somministrazione di farmaci.
Considerati
la natura del mandato, la notevole responsabilità assunta dall’attrice, i costi
generali di una struttura medica privata e il margine di apprezzamento che spetta
al mandatario nella quantificazione dei propri onorari, questa Camera, pur
ritenendo che l’elencazione dettagliata delle pretese effettuate (peraltro mai
richiesta dal convenuto) avrebbe contribuito ad una migliore trasparenza,
secondo il proprio prudente criterio valuta come adeguata la pretesa
dell’attrice.
Ne
segue la reiezione del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
22 gennaio 1996 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr.
20.--
T
o t a l e fr.
500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
rifonderà all’attrice fr. 700.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster