AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.135
Data decisione, Autorità:
08.07.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00135
Lugano
8 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. 7222 (OA.96.00047) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna,
promossa con petizione 29 agosto 1994 da
entrambi
rappr. dall’avv. __________
contro
già
rappr. dall’avv. __________
con
cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di
complessivi fr. 8’990.- (recte: 8’890.-) oltre interessi a titolo di
responsabilità precontrattuale;
domanda
avversata dal convenuto e che il Pretore con sentenza 18 giugno 1996 ha accolto
limitatamente all’importo di fr. 6’890.- oltre interessi al 5% dal 9/4/1993 su
fr. 3’610.-, dal 6/9/1993 su fr. 2’000.- e dal 1/7/1993 su fr. 1’280.-;
Ed
ora sul “ricorso” 24 giugno 1996 del convenuto, con cui egli contesta
totalmente la posizione di danno di fr. 3’610.-, parzialmente quella di fr.
2’000.-, dichiarando per contro di accettare quella di fr. 1’200.- (recte:
1’280.-);
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in
fatto e in diritto
che
con petizione 29 agosto 1994 _________ e __________ hanno chiesto la condanna
di __________ al pagamento di complessivi fr. 8’990.- (recte: 8’890.-) oltre
interessi a titolo di responsabilità precontrattuale di quest’ultimo;
che
essi hanno rimproverato al convenuto di aver fatto naufragare le trattative per
l’acquisizione da parte loro della “__________ ” di __________, avendo egli
dapprima assicurato la sua disponibilità a vendere l’immobile ad un prezzo di
fr. 1.7 mio, mentre in un secondo momento tale somma non è stata da lui più
ritenuta sufficiente, avendo egli appreso che in caso di cessazione
dell’esercizio pubblico avrebbe dovuto versare tasse per ulteriori fr.
280’000.- circa;
che
gli attori hanno pertanto chiesto il risarcimento delle spese da loro assunte
in vista della conclusione del contratto di compravendita e che si sono
rivelate del tutto inutili, quali quelle per l’allestimento delle bozze
dell’atto notarile (fr. 4’000.-), quelle per l’allestimento della perizia sul
valore dell’immobile
(fr.
3’610.-), nonché quelle per l’allestimento dell’inventario (fr. 1’280.-);
che
il Pretore con sentenza 18 giugno 1996, in parziale accoglimento della
petizione, ha condannato il convenuto a rifondere a controparte la somma di fr.
6’890.- oltre accessori;
che
il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che agli attori dovevano
essere integralmente risarcite le spese per la perizia e per l’inventario,
mentre per le pratiche notarili è stata riconosciuta loro unicamente la somma
di fr. 2’000.-;
che
con “ricorso” 24 giugno 1996 il convenuto ha contestato totalmente la posizione
di danno di fr. 3’610.-, parzialmente quella di fr. 2’000.-, dichiarando per
contro di accettare quella di fr. 1’200.- (recte: 1’280.-);
che,
a suo dire, il costo della perizia non poteva assolutamente essergli caricato,
in quanto il mandato per il suo allestimento venne conferito direttamente dagli
attori alla _________ degli esercenti di __________, senza il suo consenso, a
sua totale insaputa, ed al solo scopo di ridurre il prezzo di vendita;
che
per quanto riguarda le spese notarili, egli si è detto solo parzialmente
d’accordo di rifondere la somma di fr. 2’000.- riconosciuta dal giudice di
prime cure, in quanto da un lato la bozza di contratto di compravendita venne
rifatta 3 volte a sua insaputa e senza neppure contattarlo e dall’altro in
quanto l’avv. __________ era comunque già il consulente legale della
controparte;
che
innanzitutto lo scritto del ricorrente non adempie i requisiti di forma e di
sostanza voluti dall’art. 309 CPC -in particolare al cpv. 2 litt. d), e)- dal
momento che non indica i punti della decisione appellata che si intendono
dedurre dinanzi alla seconda istanza e neppure le domande precise di giudizio (IICCA
16 maggio 1995 in re C./N., 27 aprile 1995 in re B./Q. AG, 14 dicembre 1995 in
re G./R. AG; Rep. 1978 p. 369; Cocchi/Trezzini, CPC, N. 3, 17 e
19 ad art. 309), non essendo in particolare sufficiente che una posizione di
danno venga contestata “parzialmente”;
che
in effetti tale formulazione non consente a questa Camera di stabilire
esattamente in quale misura è postulata la riforma del querelato giudizio;
che,
già per questo motivo, l’atto di appello deve essere respinto siccome nullo (art.
309 cpv. 5 CPC);
che,
indipendentemente dalle sue carenze formali, l’appello deve comunque esse
respinto anche nel merito;
che
in effetti il fatto che il mandato per l’allestimento della perizia venne
conferito direttamente dagli attori, senza il consenso del convenuto -ma comunque
non a sua insaputa (cfr. rogatoria __________ p. 3)- non impedisce in alcun
modo che il costo della stessa possa essergli caricato, trattandosi giustamente
di una spesa che gli attori hanno assunto in vista della conclusione del
contratto di compravendita, la cui utilità è però venuta meno a seguito della
responsabilità precontrattuale (incontestata) del convenuto;
che
il Pretore, riducendo da fr. 4’000.- a fr. 2’000.- l’ammontare del risarcimento
per le spese notarili, ha già tenuto conto della circostanza che l’avv.
_________ era il consulente legale degli attori (teste _________ p. 6), mentre
il fatto che la bozza del contratto di compravendita venne rifatta 3 volte ad
insaputa del convenuto e senza contattarlo non impedisce in alcun modo che il
costo della stessa possa ora essergli caricato, trattandosi anche in questo
caso di una spesa la cui utilità è venuta meno a seguito della sua
responsabilità precontrattuale;
che
il gravame si rivela così infondato già al preventivo esame dell’art. 313bis
CPC e come tale va sanzionato senza necessità, per economia di giudizio, di
intimarlo alla controparte per le osservazioni;
che,
per la particolarità della fattispecie, non si prelevano tasse o spese di
giustizia (IICCA 27 aprile 1995 in re B./Q. AG, 14 dicembre 1995 in re
G./R. AG).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 309, 313bis CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello
(“ricorso”) 24 giugno 1996 di __________ in quanto ricevibile é
respinto.
II. Non
si prelevano tasse o spese.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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