AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.112
Data decisione, Autorità:
11.09.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00112
Lugano
11 settembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.94.981
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 promossa con petizione 27
febbraio 1991 da
rappr.
dall’ avv. __________
contro
rappr.
dall’ avv. __________
con
cui l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
41'880.- oltre accessori, domanda ridotta in sede di replica a fr. 19'993.70
oltre accessori;
pretesa
avversata dalla convenuta e che il Pretore ha integralmente accolto con
sentenza 29 aprile 1996.
Appellante
la convenuta che, con atto di appello 20 maggio 1996, chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
mentre
l'attore con osservazioni 27 giugno 1996 postula la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti di causa
Ritenuto
in fatto
A. A far tempo dal 1976
e fino al mese di maggio 1989, l'attore ha collaborato con la convenuta,
editrice del quotidiano “__________” in veste di fotoreporter libero.
Con scritto 16 maggio 1989
la convenuta ha notificato all'attore la disdetta del rapporto di
collaborazione per la fine dello stesso mese, adducendo motivazioni di
carattere organizzativo (doc. B).
B. L'attore agisce in
giudizio per il pagamento di fr. 19'993.70 oltre interessi e spese. Tale
importo gli sarebbe dovuto a seguito della disdetta del rapporto di
collaborazione, intempestiva secondo la normativa del CCL del 1979 stipulato
tra le rispettive associazioni di categoria delle quali le parti sono membri -
Federazione svizzera dei giornalisti (FSG) per l’attore e Associazione svizzera
editori di giornali (ASEG) per la convenuta - , nonché per la differenza tra i
compensi minimi prescritti nella convenzione collettiva per ogni fotografia
pubblicata e quanto effettivamente percepito.
C. La convenuta, dal
canto suo, resiste integralmente alla pretesa attorea, eccependo la non
applicabilità del CCL al rapporto giuridico venuto in essere tra le parti e in
via subordinata l'errata applicazione ed interpretazione da parte dell’attore
delle sue disposizioni. Ritiene inoltre che il richiamo alla normativa dell CCL
costituirebbe un abuso di diritto.
D. Con sentenza 29
aprile 1996 il Pretore ha accolto integralmente la domanda dell’attore
proteggendone le tesi giuridiche relative alla completa applicazione, ai
rapporti intercorsi tra le parti, del CCL.
E. Con appello 20 maggio
1996 la convenuta chiede la riforma del giudizio pretorile, nel senso di
respingere integralmente la petizione, riconfermandosi nelle argomentazioni
addotte in prima istanza. In particolare l'appellante critica una recente
decisione del Tribunale federale (I CCTF 8 giugno 1993 in re H./A.G.S.
& CO. S.A.), citata dal Pretore in sentenza a sostegno delle sue
motivazioni e conclusioni, nella quale, in una fattispecie analoga alla
presente, la Corte federale aveva riconosciuto l'applicabilità del CCL al
rapporto di collaborazione tra un fotoreporter libero e l'editore di un
giornale.
Con osservazioni 27
giugno 1996 l'attore si è riconfermato a sua volta nelle tesi ed allegazioni di
prima istanza, postulando la reiezione del gravame.
Ulteriori fatti e
allegazioni delle parti verranno ripresi, per quanto necessario, nei successivi
considerandi.
Considerato
in diritto
- Punto centrale della
vertenza in esame è la questione a sapere se il CCL sia applicabile ai rapporti
giuridici intercorsi fra le parti, ritenuto che entrambe appartenevano alle
rispettive associazioni padronali (ASEG) e professionali (FSG) firmatarie della
convenzione.
Di norma il CCL trova
applicazione quando le parti, oltre ad appartenere alle rispettive associazioni
di categoria, sono vincolate da un contratto di lavoro. Il testo di legge parla
espressamente di datori di lavoro e lavoratori (art. 356 e segg. CO) e, preso
alla lettera, sembra escludere l'applicabilità del CCL ad altri contratti per
prestazioni di lavoro quali per esempio il mandato o l'appalto.
Il legislatore infatti ha
previsto l'istituto giuridico del CCL a tutela dei lavoratori salariati che,
quali partners sociali più deboli a seguito dello stretto rapporto di
dipendenza dai datori di lavoro, necessitano di una protezione qualificata.
Questa necessità viene di regola a cadere quando non vi è più questo rapporto
di dipendenza e subordinazione, quando cioè le prestazioni lavorative non
vengono più fornite nell'ambito di un contratto di lavoro, bensì da liberi
professionisti.
Tuttavia, anche
all'infuori di un contratto di lavoro ai sensi degli art. 319 e segg. CO, può
eccezionalmente venirsi a creare un rapporto di dipendenza tra la persona che
fornisce la prestazione lavorativa e il suo "mandante". In questi
casi si parla di cosiddette "arbeitnehmerähnliche Personen" (Adler,
Problèmes de qualification contractuelle et leurs répercussions sur les assurances
sociales. L'exemple des journalistes de la presse écrite, in: Droit privé et assurances
sociales, Friborgo 1990, pag. 14 seg) , per le quali si pone la problematica
dell'applicabilità di un eventuale CCL stipulato tra le associazioni di
categoria cui appartengono le parti contrattuali.
Seguendo la ratio legis
delle norme sul CCL (art. 356 e segg. CO), improntate alla tutela del
lavoratore, si giustifica senz'altro un'applicazione dello stesso a quelle persone
che, per il forte grado di dipendenza economica da colui per il quale
effettuano prestazioni lavorative, sono comparabili a dei salariati. La
determinazione del grado di dipendenza economica necessario in un caso concreto
risulta però essere problematica e, mancando dei criteri sufficientemente
precisi, la sicurezza del diritto può esserne considerevolmente pregiudicata (Adler,
op. cit., ibidem).
- Nella fattispecie
che ci occupa la questione può rimanere irrisolta poiché il CCL in questione ha
previsto espressamente la sua applicabilità anche a fotoreporter liberi RP (art.
37 cpv. 2 CCL). Questi ultimi vengono proprio definiti quali membri attivi
della FSG iscritti nel registro professionale, che collaborano con un editore
al di fuori di un contratto di lavoro e che non sono occupati a tempo pieno da
nessun editore (art. 37 cpv. 1 CCL).
La convenzione collettiva
ha regolamentato inoltre lo statuto di collaboratore regolare, di cui beneficia
un fotoreporter dopo almeno 2 anni di collaborazione con un giornale e una
pubblicazione annua media, nei 2 anni precedenti, di almeno 100 fotografie (art.
45 cpv. 1 e 2 CCL).
A norma del CCL un
collaboratore regolare gode di diritti supplementari quali un periodo disdetta
di 3 mesi, indennità per perdita di guadagno, gratifiche (art. 46 CCL) che
rendono il rapporto di collaborazione parificabile ad un contratto di lavoro.
- Dalle risultanze
istruttorie emerge, incontestabilmente, la qualifica dell'attore quale
fotoreporter libero RP, nonché collaboratore regolare della convenuta,
conformemente ai requisiti del CCL (art. 37 cpv. 1, 45 cpv. 1 e 2 CCL).
L'attore infatti è membro
attivo della FSG iscritto nel RP sin dall'inizio del 1987 (doc. A, e fatto non
contestato), ha collaborato con la convenuta a far tempo dal 1976 al di fuori
di un contratto di lavoro in senso stretto, fornendo le sue prestazioni anche
ad altri quotidiani (interrogatorio formale dell'attore; testi __________,
__________, __________) e pubblicando sul __________, nei 2 anni precedenti la
disdetta, oltre 100 fotografie (doc. D).
- La soluzione
espressamente adottata in casu dai partner sociali del CCL, che ne hanno
convenuto l'applicabilità anche a prescindere dall'esistenza di un contratto di
lavoro, rende superflua un analisi approfondita della connotazione giuridica
del contratto stipulato in concreto tra le parti.
Il Tribunale federale del
resto, nella sentenza citata dal Pretore, che concerneva proprio l'attività di
una fotoreporter libera professionista, ha già avuto modo di statuire che il
CCL stipulato tra FSG e ASEG non è applicabile soltanto nel caso in cui tra le
parti sia stato concluso un contratto di lavoro, bensì anche nell'ipotesi in
cui il rapporto sia retto dalle norme sul mandato (I CCTF 8 giugno
1993 in re H./A.G.S. & CO. S.A., pag. 5, in JAR 1994, 272).
Pur non ritenendo di dover
trattare a fondo la questione della natura giuridica del contratto venuto in
essere tra le parti, la Corte federale ha ammesso l'applicabilità delle
disposizioni sul contratto di mandato, rispettivamente di lavoro, a dipendenza
dell’intensità della collaborazione del fotoreporter (art. 45 e 46 CCL; I
CCTF 8 giugno 1993 in re H./A.G.S. & CO. S.A., pag. 7, in JAR 1994,
272 ).
Il principio fondamentale
della cennata sentenza resta comunque non tanto la definizione del contratto di
specie, ma piuttosto l'applicabilità del CCL anche al di fuori di un contratto
di lavoro.
- L'appellante critica
la sentenza del Tribunale federale sostenendo l'incompatibilità del periodo di
disdetta previsto dal CCL (art. 45 cpv. 4 litt. a CCL) con l'art. 404 cpv. 1
CO, di natura imperativa.
Innanzitutto va osservato
che secondo quanto affermato nella stessa sentenza federale, in casu andrebbero
applicati i disposti sul contratto di lavoro e non sul mandato, godendo
l'attore dello statuto di collaboratore regolare (I CCTF 8 giugno 1993
in re H./A.G.S. & CO. S.A., pag. 7 in JAR 1994, 272); la censura
sollevata, in relazione al caso concreto, è quindi inconferente.
In secondo luogo, anche
ammettendo l'esistenza di un contratto di mandato ma dovendosi ugualmente
applicare il CCL perché così pattuito, non è esclusa a priori la possibilità di
derogare, a mezzo del CCL, al diritto imperativo quando ciò avviene in favore
dei lavoratori (art. 358 CO) e qualora non risulti diversamente dallo stesso
diritto imperativo (cfr. per es. art. 361 CO).
Vi sarebbe poi da
esaminare se l'atteggiamento di una parte che prima stipula una determinata
clausola contrattuale e poi si appella ad una norma di diritto imperativo di
tutt'altro tenore, non raffiguri gli estremi dell'abuso di diritto.
Abbondanzialmente si
rileva ancora che, ammettendo eventualmente l'esistenza di un contratto misto
con elementi di quello di lavoro e del mandato (Adler, op. cit., pag.
19), in relazione al periodo di disdetta andrebbero, nella fattispecie
concreta, senz’altro applicate le norme sul contratto di lavoro.
- L'appellante
sostiene ancora che l'applicazione di rigide norme quali quelle del CCL,
chiaramente dettate da fini di protezione sociale, non si giustificherebbe in
un ambito diverso dal contratto di lavoro.
Come già accennato sopra
invece, le cosiddette "arbeitnehmerähnliche Personen" si possono
trovare in una situazione di forte dipendenza economica dal loro "datore
di lavoro", ed è così giustificata l'applicazione di un complesso di norme
che le possa convenientemente tutelare. Ciò a maggior ragione se il loro
status, come nel caso di specie, è stato espressamente regolamentato in un CCL,
fatto che già di per sé dimostra che esiste un bisogno concreto di protezione
della categoria dei fotoreporter liberi professionisti.
- A mente
dell'appellante il convenuto, in ogni caso, non avrebbe rispettato a sua volta
le norme del CCL, segnatamente gli art. 42 (didascalie) e 44 (onorario
suddiviso pro rata fra più editori), e perciò non sarebbe legittimato a
pretenderne l'applicazione.
L'attore sostiene,
dal canto suo, di avere sempre fornito unitamente alle foto le relative
didascalie, quando ciò era necessario in relazione al soggetto fotografato.
Orbene, agli atti non
figura che l'appellante, durante il rapporto di collaborazione con l'attore,
abbia mai sollevato doglianze a tal proposito. Ne discende che le fotografie
fornite le convenivano perfettamente, con o senza didascalie. L'onere della
prova circa eventuali vizi delle prestazioni dell'attore, peraltro smentiti
dalle risultanze istruttorie, che dimostrano come la convenuta fosse
fondamentalmente soddisfatta (doc. B, E; testi __________, __________), incombe,
secondo le regole generali (art. 183 CPC e 8 CCS), a colui che se ne prevale:
l'appellante non vi ha fatto fronte.
Ad ogni buon conto le
conseguenze che l'appellante pretende di trarre dall'asserita violazione dell'art.
42 CCL, vale a dire l'inapplicabilità dell'intera convenzione collettiva, sono
prive di buon fondamento giuridico.
L'appellante inoltre,
stravolge il senso e il tenore dell'art. 44 cpv. 1 CCL, quando afferma che
l'attore avrebbe dovuto far valere le pretese nei confronti delle diverse
testate per le quali collaborava. Infatti l'articolo citato non prevede
imperativamente la suddivisione dell'onorario, bensì ammette soltanto la
possibilità che ciò avvenga. Non risulta dagli atti di causa che vi fosse una
pattuizione in tal senso. L'attore era retribuito dalle differenti testate
secondo il numero di fotografie pubblicate e non inviava la stessa fotografia a
due diversi giornali (fatto non contestato), per cui una suddivisione pro rata
dell'onorario tra le varie testate risulterebbe essere priva di qualsiasi
logica.
- L'appellante
sostiene altresì che le pretese dell’attore raffigurerebbero gli estremi
dell'abuso di diritto.
Orbene, l'art. 3 cpv. 1
CCL definisce le disposizioni della convenzione collettiva quali esigenze
minime inderogabili, a meno che non vengano stipulati per iscritto cambiamenti
a favore dei membri attivi RP della FSG; un tale particolare accordo, nel caso
di specie, non è mai venuto in essere. Il cpv. 2 del medesimo articolo, che si
riallaccia all'art. 341 cpv.1 CO, stabilisce inoltre che i membri attivi della
FSG non possono rinunciare ai diritti derivanti dalle disposizioni del CCL
durante la sua validità, e quindi nemmeno alle retribuzioni minime in esso
previste.
Il fatto che il convenuto
abbia fatto valere le sue pretese soltanto dopo la cessazione della
collaborazione, senza nulla rivendicare in precedenza, non può di conseguenza
costituire abuso di diritto (DTF 110 II 171 seg., 105 II 42; Streiff/von
Kaenel, Arbeitsvertrag, Zurigo 1992, ad art. 341, pag. 457 e seg., no. 4).
Anche la circostanza che
il convenuto faccia valere le pretese derivanti da CCL soltanto nei confronti
dell'appellante, avendo continuato dopo la disdetta del rapporto di
collaborazione a fatturare ad altre testate il medesimo prezzo inferiore ai
minimi previsti nella convenzione collettiva, non è sufficiente a fondare
l'abuso di diritto, che non viene protetto dalla legge soltanto quando è
manifesto (DTF 98 II 145).
-
L'appellante non
eccepisce alcunché circa i conteggi effettuati dal Pretore sull'indennità e
sulla differenza tra l'onorario fatturato dall'attore e l'importo minimo cui
quest'ultimo avrebbe avuto diritto a norma di CCL quale collaboratore regolare
e di conseguenza quegli importi sono tenuti per accettati.
-
Ne segue che l’appello
dev’essere respinto.
La tassa di giustizia, le
spese e le ripetibili di secondo grado sono poste a carico della convenuta ed
appellante, in considerazione della sua totale soccombenza.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
-
L'appello 20
maggio 1996 della __________ è respinto.
-
Le spese della
procedura d'appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 550.--
b) spese fr.
50.--
Totale fr. 600.--
già anticipati
dall'appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla
controparte l’importo di fr. 1'000.- per ripetibili di appello.
- Intimazione: -
Comunicazione alla
Pretura di Lugano, Sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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