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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.86
Data decisione, Autorità:
24.05.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00086
Lugano
24 maggio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 12'355 della Pretura di Mendrisio-Nord
promossa con petizione 17 febbraio 1993 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. ____________________
con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti
in solido al pagamento di fr. 75’000.-- oltre interessi a titolo di mercede del
mediatore;
Domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato
la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 10 febbraio 1995 ha
respinto;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 21
febbraio 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere
la petizione per fr. 72’345.-- oltre interessi;
Mentre i convenuti con osservazioni 3 aprile 1995
chiedono la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in
fatto
A. La presente causa concerne una pretesa mediatoria di
fr. 75’000.-- relativa alla costituzione di un diritto di compera in favore di
__________ avvenuta il 15 ottobre 1988 al prezzo di fr. 2’411’500.-- e avente
per oggetto i fondi n. __________, __________e __________di __________.
I
convenuti nella risposta del 12 luglio 1992 si sono opposti alla petizione,
negando sia l’esistenza del contratto di mediazione, che la causalità di eventuali
interventi dell’attore per il perfezionarsi della cessione dei predetti fondi.
B. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, pur ritenuti i
contatti avuti dall’attore con __________ e con ____________________ ha negato
l’esistenza della prova certa di un conferimento contrattuale da parte dei
convenuti in favore dell’attore, ed ha perciò respinto la petizione.
C. Con tempestivo gravame datato 21 febbraio 1995
l’attore ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere
la petizione per fr. 72’345.-- oltre interessi.
Egli
ripropone in sostanza la tesi dell’esistenza di un contratto di mediazione per
indicazione, accettato dai convenuti esplicitamente oppure per atti
concludenti, e della causalità del suo intervento per la conclusione del
negozio mediato.
D. Delle osservazioni 2 aprile 1995 dei convenuti, nelle
quali essi hanno chiesto la reiezione del gravame con protesta di spese e
ripetibili, si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
IN
DIRITTO
- Volendo essere rigorosi, la petizione potrebbe essere
respinta già solo per la mancata dimostrazione del perfezionarsi del negozio
mediato.
A
torto l’attore identifica tale negozio con l’atto di costituzione del diritto
di compera (petizione, pag. 6; appello, pag. 8), dato che in tal caso il
diritto alla mercede mediatoria diviene esigibile solo nel momento
dell’eventuale effettivo esercizio del diritto di compera (II CCA 30
giugno 1992 in re B./B.; Gautschi, Berner Kommentar, n. 3f ad art. 412
CO; Hofstetter, SPR, VII/2, pag. 127).
Anche
se, secondo l’ordinario andamento delle cose, non vi è motivo di dubitare
dell’avvenuto esercizio del diritto di compera (cfr. la deposizione dell’avv.
__________ tale circostanza non è stata comprovata e addirittura essa nemmeno
è stata tempestivamente addotta dall’attore negli allegati introduttivi, così
che è da ritenere fatto estraneo alla realtà processuale.
- In secondo luogo, lo stesso attore ravvisa il
perfezionamento del contratto di mediazione in un colloquio telefonico che egli
avrebbe avuto nell’agosto del 1988 con __________.
Anche
volendo per un attimo ammettere tale versione dei fatti, nulla giustificherebbe
ancora la condanna in solido di tutti i comproprietari dei fondi ceduti,
essendo pacifico che essi non potevano essere impegnati contrattualmente da
__________ in assenza di una loro procura in tal senso (art. 32 CO) -circostanza
non dimostrata e del resto nemmeno allegata dall’attore-, e non potendosi
ammettere la loro ratifica del contratto di mediazione (art. 38 CO) dalla sola
stipulazione da parte loro del negozio mediato (II CCA 5 gennaio 1990 in
re C./C. e llcc.).
Ne
consegue che, nella per l’attore migliore delle ipotesi, la petizione potrebbe
essere accolta solo nei confronti di __________, mentre dovrebbe comunque
essere reietta in quanto rivolta contro tutti gli altri convenuti.
- Ciò non è comunque il caso, dato che la decisione
pretorile dell’inesistenza di un contratto di mediazione merita ampia conferma.
3.1 Per dimostrare l’esistenza di un esplicito
conferimento contrattuale, l’attore insiste nell’aggrapparsi ad una sua
personale versione dei fatti secondo la quale __________ gli avrebbe telefonato
nell’agosto del 1988 per accettare la sua offerta scritta del mese di gennaio
(doc. A).
Si
tratta però di una tesi che non è corroborata da alcun elemento concreto.
Atteso
che lo stesso attore riconosce che i convenuti negano l’esistenza di tale
consenso telefonico (appello, pag. 11), non sono di certo né l’appello alla
logica (secondo cui l’attore non avrebbe fatto il nome del potenziale
acquirente senza disporre del consenso contrattuale, appello, pag. 14), né le
deduzioni di __________ (appello, ibidem), e nemmeno il silenzio dei venditori
sui dubbi sollevati dal notaio rogante al momento della stipulazione (cfr.
deposizione avv. __________; appello, pag. 15) i criteri di giudizio in grado
di far concludere per l’esistenza dell’esplicita accettazione da parte dei
convenuti della proposta mediatoria dell’attore.
3.2 Analogamente,
non vi è nemmeno spazio per riconoscere l’esistenza di una tacita e nondimeno
vincolante accettazione della prestazione mediatoria, visto che i convenuti non
risultano avere consapevolmente tollerato o tacitamente ratificato l’attività
mediatoria dell’attore (Gautschi, opera citata, n. 5c ad art. 412 CO).
Il
teste __________ afferma infatti di aver appreso dell’occasione d’acquisto
dall’attore, ma non ricorda di avere informato ____________________ suo
interlocutore tra i venditori, di questa rilevante circostanza. Egli ritiene di
avere ad un certo momento dovuto sollevare la questione per il fatto che essa
venne discussa al momento della rogazione (cfr. deposizione dell’avv.
__________ma a mente di questa Camera non vi è sufficiente chiarezza sull’argomento
per poter ammettere che __________ abbia effettivamente ratificato l’agire da
dietro le quinte del mediatore di turno.
Inoltre,
quand’anche si volesse ammettere una simile tesi, la stessa sarebbe comunque
incompatibile con le affermazioni dell’attore, che ritiene invece di aver
stipulato con __________. Ovviamente, la tesi dell’attore di un contratto di
mediazione stipulato con __________ non può essere provata con la deposizione
di un teste che lascia intravedere un’ipotetica ratifica di attività mediatoria
da parte di un altro venditore.
Ne
deve conseguire, dal profilo procedurale, l’obbligo di ritenere non sostanziato
il rapporto mediatorio addotto dall’attore, con il che nessuna mercede gli può
evidentemente essere riconosciuta.
- Diventa perciò superfluo chinarsi sulle questioni a
sapere se vi sia stato un nesso causale adeguato tra l’attività dell’attore e
la stipulazione del negozio mediato (sempre che si volesse ammettere l’avvenuta
stipulazione di detto negozio), e se sia adeguata la mercede richiesta dal
mediatore.
Ne
consegue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per
i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia
I. L’appello
21 febbraio 1995 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’650.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 1’700.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico. L’attore rifonderà ai
convenuti fr. 2’800.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per la seconda Camera civile del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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