AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.8
Data decisione, Autorità:
19.10.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00008
Lugano
19 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare sul ricorso per nullità proposto il 25 ottobre 1994 da
patr.
dall'avv. __________
Contro
il
lodo del 21 settembre 1994 pronunciato dal Tribunale arbitrale presieduto
dall'avv. __________, nella procedura arbitrale promossa dai ricorrenti con
petizione 24 febbraio 1994 nei confronti di
patr.
dall'avv. __________
con cui
parte attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
5’497.10 oltre interessi e all’iscrizione di un’ipoteca legale di pari importo
sui fondi __________, __________e __________di __________, fogli PPP del fondo
base n. __________;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato l’integrale reiezione della
petizione;
Il
Tribunale arbitrale con il lodo impugnato ha accolto la petizione limitatamente
a fr. 722.10 oltre interessi;
Ricorrente
la parte attrice, che con ricorso del 25 ottobre 1994 postula l’annullamento
del querelato lodo;
Mentre
la convenuta con osservazioni del 9 dicembre 1994 chiede la reiezione del
ricorso con protesta di spese e ripetibili.
Richiamato
il decreto 26 ottobre 1994 del Presidente della Camera che ha accordato al
ricorso effetto sospensivo;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione:
-
- se
deve essere accolto il ricorso per nullità
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Oggetto
della disputa è il saldo di fr. 5’497.10 oltre interessi al 7% (domanda ridotta
a fr. 5’161.55 oltre interessi in corso di causa) dei contributi condominiali
della convenuta per gli esercizi 1991-1993 (più precisamente: conguagli 1991 e
1992 e anticipi 1993), da lei dovuto in quanto proprietaria dei fogli PPP
__________, __________e __________nell’ambito della proprietà per piani
costituita sul fondo base n. ____________________, importo per il quale parte
attrice ha ritenuto gli oggetti contenuti nelle tre unità PPP e ha fatto
iscrivere ipoteca legale provvisoria a loro carico.
Nella
risposta del 31 marzo 1994 la convenuta si è opposta alle richieste dei
condomini.
Essi
fonderebbero la propria pretesa su decisioni dell’assemblea condominiale del 23
aprile 1993, in particolare una nuova chiave di ripartizione delle spese da
utilizzare retroattivamente dal 1992, le quali sarebbero tuttora oggetto di
contestazione avanti al Tribunale arbitrale e non costituirebbero perciò una
valida base per le richieste qui in esame.
In
ogni caso, i contributi per il 1991, di fr. 1’687.50, sarebbero stati
regolarmente pagati dalla convenuta con l’acconto di fr. 5’000.--, la petizione
sarebbe tardiva ai fini della convalida del diritto di ritenzione, non sarebbe
ammissibile un’ipoteca legale collettiva, un eventuale interesse di mora sullo
scoperto sarebbe da quantificare al 5% e non al 7%, e il Tribunale arbitrale
non potrebbe pronunciare il rigetto definitivo dell’opposizione.
B. Il
Tribunale arbitrale nel lodo del 21 settembre 1994 ha preliminarmente preso
atto del fatto che le contestazioni delle decisioni dell’assemblea condominiale
del 23 aprile 1993, tra cui quella relativa al nuovo regolamento condominiale
disciplinante i contributi, sono state respinte dal lodo 6 giugno/18 luglio
1994, cresciuto in giudicato.
La
petizione, tardiva ai fini della convalida del diritto di ritenzione e perciò
inefficace anche nella richiesta di rigetto dell’opposizione, sarebbe tuttavia
fondata solo limitatamente a fr. 722.10 oltre interessi al 7% dal 10 gennaio
1994.
Con
l’acconto di fr. 5’000.-- versato il 12 ottobre 1992 la convenuta avrebbe
estinto il debito residuo di fr. 1’687.50 per il 1991.
Rimarrebbero
a suo credito fr. 3’312.50, con i quali avrebbe parzialmente soluto il suo
debito per il 1992, di complessivi fr. 4’034.60, così che per quell’anno
resterebbero scoperti fr. 722.10.
Non
risulterebbe per contro alcuna valida decisione condominiale relativa agli
acconti dovuti per il 1993. Ritenuto che la sola approvazione del preventivo
per quell’anno non conferirebbe il diritto a prelevare acconti, e che il nuovo
regolamento condominiale, che prevede il prelievo automatico di determinati
acconti, non potrebbe avere effetto retroattivo, ne discenderebbe l’illiceità
della relativa richiesta.
Da
ciò l’ammissione della petizione per soli fr. 722.10 oltre interessi e la
conferma per tale importo dell’ipoteca legale, limitatamente al foglio PPP
__________, al quale è attinente l’importo richiesto.
C. Con
il presente ricorso per nullità parte attrice chiede l’annullamento del lodo
invocando l’art. 36 lit. c), d) ed f) CIA.
Il
motivo di nullità di cui all’art. 36 lit. c) CIA risiederebbe nel fatto che il
Tribunale arbitrale avrebbe deciso su un punto non litigioso, statuendo sulla
facoltà della parte attrice di esigere anticipi.
L’art.
36 lit. d) CIA sarebbe invece stato disatteso per il fatto che il Tribunale
arbitrale d’ufficio avrebbe ritenuto l’eccezione della mancata autorizzazione
ad incassare anticipi, il che di riflesso avrebbe privato parte attrice del
necessario contraddittorio sul tema.
Il
lodo sarebbe inoltre arbitrario ai sensi dell’art. 36 lit. f) CIA per aver
negato la tempestività della convalida della ritenzione, pur riconoscendo che
si tratta di questione che compete solo all’ufficio di esecuzione, e per aver
limitato la residua ipoteca legale al solo foglio PPP __________.
D. Delle
osservazioni 9 dicembre 1994 della convenuta, nelle quali essa chiede la
reiezione del ricorso, si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
-
Il
ricorso per nullità costituisce un rimedio di carattere straordinario che, come
la cassazione, è proponibile solo ed in quanto sia dimostrata la ricorrenza
degli estremi di uno o più motivi previsti dalla legge (Guldener, Das Schweizerische
Zivilprozessrecht, pag. 478; Habscheid, Droit judiciaire privé suisse,
pag. 524; SJZ 1976, pag. 248; II CCA 28 aprile 1993 in re P./C.; I
CCA 20 dicembre 1989 in re R./R. e llcc.).
-
Giusta
l’art. 36 lit. c) CIA la nullità può essere invocata quando l’arbitro ha omesso
di pronunciarsi su un punto della domanda che fa parte integrante della
questione sottoposta a giudizio, oppure se egli ha deciso punti litigiosi che
non gli erano stati deferiti.
Nel
caso di specie il richiamo della suddetta norma è senz’altro del tutto
infondato.
Non
si capisce infatti come il Tribunale avrebbe potuto pronunciare la condanna
della convenuta al pagamento degli acconti per il 1993, così come richiesto
dalla parte attrice, senza esaminare se questa aveva la facoltà di esigerli.
- L’art.
36 lit. d) CIA prevede la possibilità di interporre ricorso per nullità del
lodo allorché il tribunale arbitrale ha violato una norma imperativa di
procedura ai sensi dell’art. 25 CIA, ledendo così il diritto di essere sentiti
di una delle parti.
A
mente della parte attrice siffatta violazione sarebbe stata perpetrata in suo
danno nella misura in cui il Tribunale avrebbe d’ufficio sollevato l’eccezione
della mancata autorizzazione ad incassare anticipi.
Anche
questa censura degli attori, per quanto intelligibile, è manifestamente fuori
luogo: dovendosi ammettere che i rapporti tra le parti sono retti innanzitutto
dai regolamenti condominiali, non si capisce come si possa ravvedere violazione
del diritto di essere sentiti per il fatto che il Tribunale nega una pretesa
della parte attrice in applicazione, evidentemente d’ufficio, di detti
regolamenti.
- A
questa Camera, per quanto investita del ricorso per nullità ai sensi dell’art.
36 lit. f) CIA, compete solo l’obbligo di vagliare se la decisione querelata
sia inficiata di arbitrio per grave violazione di una norma o principio
giuridico, o se i fatti posti alla base del giudizio siano palesemente in
contrasto con gli atti e le risultanze processuali.
In
sostanza, ai sensi della predetta norma il giudizio arbitrale può essere impugnato
con un ricorso per nullità quando appaia fondato che su accertamenti fattuali
manifestamente contrari alle risultanze processuali o pronunciato in evidente
violazione al diritto o all’equità (Rep. 1985, pag. 149; Jolidon,
opera citata, n. 93-95 ad art. 36 CIA; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches
Schiedsgerichtsrecht, 2. edizione, pag. 345 e segg.).
Stanti
queste premesse, il solo fatto che esista una soluzione alternativa preferibile
a quella adottata esclude la censura di arbitrio.
In
quest’ultima evenienza l’autorità investita di un ricorso per nullità non può
distanziarsi dalla decisione querelata a meno che la stessa appaia
insostenibile, in evidente contraddizione con la motivazione fattuale o
svestita di una motivazione oggettiva (II CCA 20 luglio 1994 in re
Consorzio C./G.M. SA, 25 agosto 1992 in re G./D. e llcc.; cfr. anche l’art. 3
cpv. 3 del Decreto Legislativo di applicazione del concordato intercantonale
del 17 febbraio 1991 che dichiara applicabili le norme relative al ricorso per
cassazione civile).
- Nel
caso che ci occupa, la parte ricorrente ravvede arbitrio:
-
nella
decisione di negare la levata dell’opposizione al precetto esecutivo notificato
alla convenuta;
-
nella
decisione di limitare la residua ipoteca legale al solo fol. PPP
__________invece di ripartirla sulle singole unità PPP secondo la chiave di riparto
indicata al capo 1.1 della petizione.
5.1 La
prima obiezione della ricorrente è manifestamente priva di fondamento, dal
momento che essa disattende il fatto che la procedura di esecuzione, e perciò
anche quella di rigetto dell’opposizione, è sottratta alla libera disposizione
delle parti (art. 5 CIA; RSJ n. 50, pag. 118, citata in: Lalive/Poudret/Reymond,
Le droit de l’arbitrage interne et international en suisse, Losanna, 1989, pag.
54) e non può così essere oggetto di giudizio arbitrale.
5.2 Né
si può ragionevolmente affermare che la decisione di gravare dell’ipoteca
legale per l’importo di soli fr. 722.10 oltre interessi una sola delle quote
PPP della convenuta sia arbitraria.
Posto
che lo scopo dell’istituto è manifestamente quello di garantire il credito
della comunione (esplicito in tal senso l’art. 712i cpv. 1 CC), e che nemmeno
la parte attrice sostiene che il fondo gravato non offrirebbe siffatta garanzia,
la decisione del Tribunale arbitrale resiste non solo alla censura di arbitrio,
ma anche ad un libero esame.
Ne
consegue la reiezione del ricorso, infondato in ogni suo punto e non privo di
connotazioni di temerarietà.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza.
Per i quali motivi,
Richiamati l’art. 36 CIA e per le spese
gli art. 147 e segg. CPC e la LTG
dichiara e pronuncia
I. Il
ricorso per nullità 25 ottobre 1994 della __________ è respinto.
II. Le
spese e la tassa di giustizia, consistenti in:
a)
la tassa di giustizia fr. 380.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 400.--
già
anticipati dalla ricorrente, restano a suo carico.
L’attrice
rifonderà alla convenuta fr. 500.-- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione
a: - __________ ;
Comunicazione
al Presidente del Tribunale arbitrale avv. __________.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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