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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.79
Data decisione, Autorità:
16.05.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00079
Lugano
16 maggio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 7063 della Pretura di Locarno-Campagna promossa con
petizione 26 novembre 1993 da
__________ rappr. dallo studio legale __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 8’175.-- oltre accessori a titolo di mercede del
mandatario;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la
reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 24 gennaio 1995 ha
accolto;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del
16 febbraio 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
respingere la petizione;
Mentre l’attrice con osservazioni del 14 marzo 1995
chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. L’attrice
ha svolto uno studio inerente alla possibilità di dotare lo stabile __________
di un impianto di climatizzazione con le condutture inserite nel sottosuolo.
Non
avendo ottenuto il pagamento della propria mercede di fr. 8’175.--, e ritenendo
di aver ricevuto il mandato dalla convenuta, essa ha proceduto con la petizione
che ci occupa.
B. Nella risposta del 28 gennaio 1994 la convenuta si è
opposta alla petizione negando l’esistenza di un rapporto contrattuale con
l’attrice, la quale avrebbe in realtà stipulato direttamente con __________
__________, titolare di un diritto di compera sul fondo in questione e mandante
anche nei confronti della stessa convenuta.
Nei
confronti dell’attrice la convenuta avrebbe perciò agito quale rappresentante
di __________ e non per proprio nome o per proprio conto.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha negato
l’esistenza degli estremi per ammettere che la convenuta nei suoi rapporti con
l’attrice avrebbe agito quale rappresentante di una terza persona.
La
convenuta avrebbe sì comunicato di agire per conto di terzi, ma non avrebbe
posseduto alcuna valida procura in tal senso.
Non
essendo il contratto stato ratificato dalla pretesa mandante, ne conseguirebbe
che l’obbligo di pagare la prestazione dell’attrice rimane a carico della
convenuta.
Da
ciò l’accoglimento della petizione per fr. 8’175.-- oltre interessi al 6% dal
22 aprile 1992.
D. Con tempestivo gravame datato 14 febbraio 1995 la
convenuta ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere
la petizione, ribadendo in sostanza la tesi della rappresentanza, e della
conseguente assenza di rapporto contrattuale diretto tra le parti in causa.
E. Nelle osservazioni del 14 marzo 1995 l’attrice ha
chiesto la reiezione del gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto
necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in
diritto:
- Le premesse della rappresentanza diretta sono due: una
procura del rappresentato al rappresentante e l’agire del rappresentante in
nome del rappresentato (art. 32 cpv. 1 CO; Zäch, Berner Kommentar, n. 2
e segg. ad art. 32 CO; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8.
edizione, pag. 149 e segg.; Von Thur/Peter, Allgemeiner Teil del Schweizerischen
Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 1, pag. 348 e 349).
La
procura al rappresentante può venire conferita in qualsiasi forma (DTF
99 II 159), anche solo tollerando consapevolmente che esso si comporti come
tale (DTF 85 II 22 e segg.). Essa è revocabile in qualunque momento (art.
34 cpv. 1 CO) e di regola si estingue con la morte, la scomparsa, la perdita
della capacità civile e il fallimento del rappresentante o del rappresentato (art.
35 cpv. 1 CO).
Se
il rappresentante agisce senza procura, la controparte è nondimeno vincolata;
non invece il rappresentato che ha però la possibilità di ratificare il negozio
giuridico (art. 38 cpv. 1 CO; Zäch, opera citata, n. 33 ad art. 38 CO; Guhl,
opera citata, pag. 156 e 157; Von Thur/Peter, opera citata, pag. 400).
Agire
in nome del rappresentato significa che il rappresentante deve far sì che la
controparte riconosca che egli intende far nascere nel rappresentato e non in
se stesso gli effetti del negozio giuridico in questione.
Questo
può ad esempio avvenire comunicando esplicitamente al terzo la propria qualità
di rappresentante. Non si tratta di un precetto imperativo: in determinati casi
la volontà di fungere quale rappresentante, pur se non esplicitata, è
desumibile dalle circostanze o dovrebbe esserlo per un partner contrattuale in
buona fede, di modo che l’effetto di rappresentanza si verifica ugualmente.
Se
questo sia il caso, si decide interpretando il comportamento del rappresentante
e della controparte contrattuale secondo il principio dell’affidamento, badando
in particolare a ciò che per la controparte era riconoscibile al momento della
stipulazione (art. 32 cpv. 2 CO, art. 18 CO; DTF 90 II 285 consid. 1b a
pag. 289; Zäch, opera citata, n. 45 ad art. 32 CO; Guhl, opera
citata, pag. 152; Von Thur/Peter, opera citata, pag. 386 e segg.).
Rimane
ovviamente salvo il caso, in concreto non realizzato, in cui al terzo è
indifferente la persona con cui stipula (art. 32 cpv. 2 in fine CO; DTF
117 II 389; Rep. 1982, pag. 38 e 39).
- Il Pretore nel giudizio impugnato ha ammesso che la
convenuta abbia esplicitato all’attrice di agire per conto terzi, ma ha negato
l’esistenza di un rapporto di rappresentanza in quanto la convenuta non sarebbe
stata autorizzata da __________ a concludere contratti con terzi per il di lei
conto.
A
questo stadio della causa la lite è perciò circoscritta alla questione a sapere
se la convenuta all’atto della stipulazione con l’attrice disponesse o meno di
una corrispondente procura da parte di __________.
E’
per contro fuori luogo qualsiasi discussione circa l’esistenza e l’entità della
pretesa dell’attrice (cfr. appello, punto 3, pag. 4), questioni non
esplicitamente contestate in sede di risposta, e pertanto da ritenere come
ammesse (art. 170 cpv. 2 CPC).
- La
convenuta in base all’art. 8 CC sopporta l’onere della prova dell’esistenza dell’asserita
facoltà di rappresentanza (Rep. 1971, pag. 301; II CCA 12
febbraio 1993 in re F.T. SA/D.G.).
3.1 Nella
documentazione in atti non vi è traccia della pretesa procura.
Il
contratto stipulato dalla convenuta con la sua mandante __________ è silente
sul tema (doc. 2).
Contrariamente
a quanto ritiene la convenuta (appello, pag. 9), il solo fatto che detto
documento preveda il mandato di allestire tutti i necessari progetti non
conferisce alcuna facoltà di contrattare con terzi in nome della mandante.
Del
resto, nella corrispondenza intercorsa la mandante ha sempre negato di aver
autorizzato la convenuta a rappresentarla contrattualmente nei confronti di
terzi, ed ha per contro sostenuto l’opposta tesi secondo cui la convenuta
avrebbe per suo conto delegato all’attrice parte del mandato ricevuto (doc. D,
E).
3.2 Le parti hanno evitato di interpellare le persone che
hanno trattato la questione per conto di __________ così che manca un diretto
riscontro dei reali intendimenti e dell’attidudine della mandante.
Il
teste __________, dipendente o organo dell’attrice, non può evidentemente
affermare alcunché circa i rapporti della convenuta con __________ G, così che
le doglianze della convenuta circa l’attendibilità delle dichiarazioni di
questo testimone si rivelano -in questo ambito- prive di oggetto.
La
deposizione di __________, figlio del titolare della ditta individuale da cui
ha preso avvio la società convenuta, pur andando nella direzione auspicata
dalla parte convenuta, in quanto lascia inferire un suo ruolo di semplice
intermediaria nei rapporti tra l’attrice e __________, non conferma affatto ed
anzi smentisce apertamente la versione dei fatti sostenuta dalla convenuta
nella risposta di causa.
In
quell’allegato (punto 1, pag. 3) si legge che __________ avrebbe incaricato la
convenuta di contattare la ditta attrice e di incaricarla, agendo quale sua
rappresentante, dell’esecuzione dello studio di fattibilità dell’impianto di
climatizzazione.
Il
teste __________ riferisce invece una verità del tutto differente: sarebbe
stata l’attrice ad agire per prima, chiedendo alla convenuta se poteva
allestire lo studio di fattibilità, la convenuta ne avrebbe parlato all’attrice
che si sarebbe in linea di massima dichiarata d’accordo a condizione di avere
una conferma scritta dall’attrice, fatto che la convenuta avrebbe riferito
all’attrice.
3.3 Dando credito alla versione dei fatti di __________,
la convenuta non avrebbe nemmeno agito quale rappresentante ai sensi dell’art.
32 CO, ma piuttosto quale semplice messo, incaricato di trasmettere le
manifestazioni di volontà altrui.
A
prescindere dal fatto che il teste nella sua deposizione dà per acquisiti
determinati fatti (i contatti di suo padre con l’attrice e con __________, il
contenuto dei vari colloqui telefonici) senza precisare se li conosce per
averli vissuti in prima persona, o perché gli sono stati riferiti dal padre, va
ricordato che lo scopo della prova testimoniale è, come per ogni altra prova,
quello di avvalorare i fatti addotti dalla parte negli allegati introduttivi
della causa.
Se
il teste, come nella specie riferisce fatti differenti da quelli addotti dalla
parte, questi non possono automaticamente divenire parte della realtà processuale
che deve essere considerata ai fini del giudizio (II CCA 5 agosto 1993
in re R./B.).
Posto
che la convenuta ha ammesso di aver contattato l’attrice per incaricarla di
eseguire lo studio di fattibilità, ma sostiene di aver agito quale rappresentante
di terzi, ne consegue che se il teste viene a dire che la convenuta non
contattò per prima l’attrice e che comunque non agì quale rappresentante, ma
solo come messo, dal profilo processuale si dovrà ritenere non provata la tesi
della convenuta della rappresentanza, con il che la sua ammissione di avere
conferito mandato all’attrice la impegna nei di lei confronti ai sensi dell’art.
38 cpv. 1 CO.
3.4 Sono per il resto irrilevanti, per quanto ricevibili,
le considerazioni della convenuta sull’ammontare degli onorari delle parti per
le rispettive prestazioni in favore dei loro mandanti, non potendo le stesse in
alcun modo dare corpo al preteso rapporto di rappresentanza.
- Nemmeno può essere ammesso -ma la convenuta nemmeno lo
afferma- che l’esistenza di una procura debba essere inferita dalle
circostanze, segnatamente dal fatto che __________ abbia tollerato che la
convenuta si sia atteggiata a sua rappresentante, ed infine non si può neppure
ammettere che essa abbia in qualche modo ratificato e perciò fatto proprio il
contratto in questione (art. 38 cpv. 1 CO).
Ne
consegue la reiezione del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per
i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia
-
L’appello
14 febbraio 1995 di __________ è respinto.
-
Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
La
convenuta rifonderà all’attrice fr. 750.-- per ripetibili di appello.
- Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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