AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.61
Data decisione, Autorità:
28.04.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00061
Lugano
28 aprile 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 491 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2,
promossa con petizione 23 marzo.1988 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ e
rappr.
dallo studio legale __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti
al pagamento di fr. 244’000.-- oltre accessori in conseguenza del contratto di
appalto;
Domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato
la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 30 dicembre 1994 ha
accolto;
Appellanti i convenuti, che con atto di appello del 27
gennaio 1995 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere
la petizione;
Mentre l’attrice con osservazioni del 3 marzo 1995
chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Nel 1981 l’attrice, in qualità di impresaria generale,
ha tra l’altro appaltato alla __________ le opere di isolazione delle facciate
di alcuni stabili a __________ (doc. A).
Ritenendo
difettosa l’opera eseguita, l’attrice ne ha a più riprese richiesto la
riparazione, senza però ottenerla.
Essa
nel 1986 ha chiesto l’allestimento di una perizia a futura memoria, rilasciata
l’anno successivo, che ha quantificato in almeno fr. 242’000.-- il costo di
risanamento degli stabili (doc. H), importo oggetto della presente causa,
unitamente al costo della prova a futura memoria.
B. Nel proprio allegato di risposta i convenuti si sono
opposti alla petizione eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione
passiva e la prescrizione o perenzione della pretesa attorea.
Essi
hanno per il resto rilevato che l’attrice non avrebbe affatto subito un danno
di fr. 244’000.--, in quanto la committente degli edifici non avrebbe fatto
valere azione alcuna nei suoi confronti.
C. Con giudizio del 28 dicembre 1990, rimasto inimpugnato,
il Pretore ha respinto le eccezioni di prescrizione e di carenza di
legittimazione passiva.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che l’esistenza dei difetti
sarebbe rimasta incontestata, come pure pacifica sarebbe la quantificazione in
fr. 244’000.-- delle spese necessarie alla riparazione dei difetti.
Non
potendosi affermare che l’attrice non ha subito pregiudizio di sorta, avendo
essa al contrario pagato le riparazioni effettuate da terzi artigiani, nulla
osterebbe all’accoglimento della petizione in ordine al predetto importo e a
fr. 6’220.-- corrispondenti al costo della procedura di prova a futura memoria.
E. Con tempestivo gravame datato 27 gennaio 1995 i
convenuti hanno chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di
respingere la petizione.
Pur
dovendosi ammettere la difettosità dell’opera a suo tempo fornita, non vi
sarebbero in atti -a prescindere dalla criticabile perizia a futura memoria-sufficienti
prove del fatto che l’entità del pregiudizio ammonterebbe effettivamente a fr.
244’000.--, ritenuto che dalle deposizioni dei testi __________ __________ e
__________ si evincerebbe che furono eseguiti interventi di riparazione per
soli fr. 150’000.--.
Vi
sarebbe inoltre violazione dell’art. 368 CO dal momento che l’attrice, che si
sarebbe sempre impropriamente espressa nel senso di chiedere il “risarcimento
danni”, nelle conclusioni avrebbe postulato l’aggiudicazione del minor valore
dell’opera, il quale non corrisponderebbe però ai costi di riparazione.
Inoltre,
risulterebbe che l’attrice non ha subito pregiudizio alcuno, avendo la
committente dell’opera preteso da lei la riparazione della stessa senza però
operare alcun addebito o deduzione nei suoi confronti.
Parimenti,
non sarebbe stato dimostrato che l’attrice abbia sopportato i costi della
procedura di prova a futura memoria, così che anche questa sua pretesa sarebbe
da respingere.
F. Nelle osservazioni del 3 marzo 1995 l’attrice ha
chiesto la reiezione del gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto
necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- In sede di petizione l’attrice si è espressa in
maniera assai generica e giuridicamente impropria, postulando a più riprese il
“risarcimento danni” (punto 10, pag. 6; punto 11, pag. 7; punto 14, pag. 9).
Nella
replica essa ha nuovamente parlato di “risarcimento richiesto” (punto 9-10,
pag. 14) e di “danni subiti” (punto 14, pag. 16), ma nel contempo si è alfine
espressa con chiarezza per il minor valore dell’opera, il quale
corrisponderebbe in sostanza a detti danni, e nel contempo al costo della
riparazione (replica, punti 18 e 19, pag. 19).
La
scelta dell’opzione costituita dall’actio quanti minoris è poi stata confermata
nelle conclusioni (inequivocabile il punto 4).
L’attrice,
dopo aver richiesto nella fase preprocessuale la riparazione gratuita, era
sicuramente legittimata a determinarsi nuovamente data la mora dei convenuti
nell’effettuazione della riparazione (per tante: II CCA 23 marzo 1995 in
re M. e M. SA/C.; Gauch, Der Werkvertrag, 3. edizione, Zurigo, 1985, n.
1265, 1298 e 1301).
I
convenuti, per loro parte, non sostengono che l’attrice si sarebbe nuovamente
determinata in maniera differente dalla richiesta di minor valore prima della
presente causa, così che la pretesa dell’attrice, pur se assai male formulata
con la petizione, non può ritenersi estinta per questo motivo (analoga: II
CCA 19 aprile 1995 in re R. snc/B. SA).
- Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale
federale, la cosiddetta actio quanti minoris, sia nel contratto di appalto che
in quello di compravendita, va affrontata, per quanto è della determinazione
del minor valore, in base al metodo del calcolo relativo, secondo cui la
relazione tra la mercede (rispettivamente il prezzo) ridotta e quella pattuita
tra le parti corrisponde alla relazione tra il valore oggettivo dell’opera
difettosa (o della cosa venduta difettosa) e il suo valore senza difetto (DTF
116 II 313, 111 II 163, 88 II 414; II CCA 14 marzo 1994 in re F.G.
SA/M.; Gauch, opera citata, n. 1176 e segg.; Giger, Berner Kommentar,
n. 17 e segg. ad art. 205 CO; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, n. 7 e segg.
ad art. 205 CO).
Va al
proposito rilevato che, salvo contrarie risultanze, si presume che la mercede
convenuta corrisponda al valore oggettivo dell’opera, e che in mancanza di
indizi in senso opposto può altresì presumersi che il minor valore corrisponde
al costo della riparazione (DTF 111 II 382; Rep. 1982, pag. 382; II
CCA 13 febbraio 1995 in re N. e llcc./R. e llcc.).
- Nella specie, nessuno ha messo in dubbio la
corrispondenza tra il valore oggettivo dell’opera e la mercede
dell’appaltatrice, e nemmeno, a prescindere dalle contestazioni sull’ammontare,
è seriamente stata posta in discussione l’equivalenza tra il minor valore e i
costi di riparazione.
Gli
stessi convenuti, del resto, ancora in sede di appello si limitano a delle
generiche censure sul tema, senza però indicare alcun motivo concreto per derogare
alle predette presunzioni, tant’è vero che essi stessi, pur consci di trovarsi
nell’ambito di un’actio quanti minoris, propongono in via subordinata
l’aggiudicazione di fr. 150’000.-- in quanto a loro parere corrispondenti
all’effettivo costo delle riparazioni effettuate.
Se ne
deve concludere per la liceità dell’aggiudicazione del costo di riparazione a
valere quale minor valore dell’opera.
- I convenuti contestano l’assunto secondo cui il costo
di riparazione (e di riflesso nella specie anche il minor valore) ammonterebbe
a fr. 244’000.--, pur ammettendo nel contempo l’estensione dei difetti così
come accertati dalla perizia a futura memoria (appello, punto 8, pag. 5).
Le
doglianze sono infondate.
Posta
l’esistenza dei difetti e ritenuto quanto esposto ai precedenti considerandi,
non è sufficiente la generica critica all’operato del perito, che a mente loro
avrebbe agito nell’ottica della determinazione dei costi di riparazione e non
del minor valore, per sminuire la fedefacenza del suo referto.
Né può
essere di rilevanza il fatto che le riparazioni effettivamente eseguite
avrebbero avuto un costo di soli fr. 150’000.--, ritenuto che tale importo -lo
ammettono gli stessi convenuti- è riferito al risanamento di solo 400/500 mq di
facciate, e non di 1815 mq come previsto dal perito.
Tale
rilievo è comunque addirittura dannoso per le tesi dei convenuti, che hanno
espressamente ammesso le risultanze peritali sull’estensione dei difetti
(appello, punto 8, pag. 5), poiché fa risultare un costo unitario effettivo di
riparazione oscillante tra fr. 300.-- e fr. 375.-- al mq, mentre il perito ha
globalmente previsto un costo di riparazione di soli fr. 134.40 al mq.
Deve
infine essere osservato che il perito, oltre ai fr. 244’000.-- dedotti in causa
riteneva necessari circa ulteriori fr. 50’000.-- per determinati lavori
preparatori e accessori e per la direzione lavori (doc. H1, pag. 24, in fondo),
cosi che la quantificazione del minor valore effettuata dal Pretore deve essere
in definitiva ritenuta prudenziale.
- I convenuti sostengono poi che l’attrice non avrebbe
subito pregiudizio perché non avrebbe concretamente pagato i lavori di
riparazione.
La
censura, per quanto fondata, non è rilevante.
Non va
infatti dimenticato che l’attrice non agisce nei confronti dei convenuti in via
di regresso, ovvero per farsi risarcire il pregiudizio subito nei confronti di
terzi in conseguenza dell’inadempienza dell’appaltatrice, ma agisce invece
direttamente nell’ambito del contratto di appalto esistito tra le parti.
In
altri termini, il diritto dell’attrice al ripristino dell’equivalenza delle
rispettive prestazioni contrattuali non dipende dalle conseguenze che essa ha
dovuto affrontare a causa dell’inadempienza del partner contrattuale: la
committente ha perciò diritto alla riduzione della mercede per il solo fatto
che le è stata fornita un’opera difettosa, e questo anche se la committente, a
sua volta appaltatrice nei confronti di terzi, nei rapporti con la propria committenza
ha subito ripercussioni minori, o addirittura non è stata chiamata in causa per
quegli stessi difetti.
- I convenuti, assai malvenuti su questo punto,
contestano infine che l’attrice abbia realmente pagato le spese della procedura
di prova a futura memoria.
Essi
sembrano infatti dimenticare di aver ammesso (o di non aver contestato) nella
risposta di causa l’esistenza di un pregiudizio dell’attrice di fr. 6’220.--
conseguente alla procedura di prova a futura memoria (cfr. petizione, punto 10,
pag. 7 e risposta, punto 10, pag. 8 e 9), così che l’attrice, dopo aver
debitamente documentato l’esattezza dell’importo richiesto (doc. H2, pag. 4),
non era più tenuta a dimostrare il suo integrale pagamento (per un anticipo di
fr. 1’500.-- cfr. doc. H2, pag. 4), il che è comunque da presumere secondo
l’ordinario andamento delle cose.
Ne
consegue la reiezione del gravame.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la
TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
14 dicembre 1994 di __________ e della Comunione ereditaria fu __________,
composta da __________, __________ e __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti
in:
a)
tassa di giustizia fr. 3’950.--
b)
spese fr. 50.--
T o t a
l e fr. 4’000.--
già
anticipati dagli appellanti, restano a loro carico.
I
convenuti rifonderanno all’attrice fr. 5’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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