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Numero d'incarto:
12.1995.324
Data decisione, Autorità:
26.03.1996, IICCA
Incarto n.
12.95.00324
Lugano
26 marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa appellabile OA.95.1221 (inc. n. 853) della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con petizione 27 luglio 1992 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice
ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 15’930.-- oltre interessi;
Domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 22 novembre 1995 ha respinto;
Appellante
l’attrice, che con atto di appello del 13 dicembre 1995 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre
la convenuta con osservazioni del 29 gennaio 1996 chiede la reiezione del
gravame, protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice
in data 21 agosto 1991 ha firmato una conferma d’ordine per un apparecchio per
l’analisi dei gas di fumo __________ 5000/002 al prezzo di fr. 15’930.-- (doc.
1).
In
base a questo documento la convenuta per tale importo ha ottenuto con sentenza
9 luglio 1992 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 5, il rigetto
provvisorio dell’opposizione interposta al precetto esecutivo a suo tempo
intimato all’attrice.
B. Con
la petizione che ci occupa l’attrice ha chiesto il disconoscimento di tale
debito, asserendo di essere incorsa in errore essenziale, oppure sostenendo
l’inadempienza della convenuta, per il fatto che solo dopo l’ordinazione
l’attrice avrebbe appreso che la manutenzione dell’apparecchio non sarebbe
stata curata dalla convenuta, o da altra ditta svizzera, ma direttamente dal fabbricante
di __________
C. Nella
risposta del 5 aprile 1993 la convenuta si è opposta alla petizione,
contestando la propria pretesa inadempienza, come pure l’esistenza di un vizio
nella volontà contrattuale della parte avversaria.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha negato l’esistenza di un preventivo
impegno dell’attrice all’effettuazione della manutenzione o di eventuali
riparazioni di cui l’apparecchio venduto potesse necessitare, così che non la
si potrebbe per questo motivo ritenere inadempiente ai sensi dell’art. 82 CO.
Nemmeno
potrebbe ammettersi l’esistenza di un errore essenziale, così che l’attrice
sarebbe in definitiva effettivamente debitrice del prezzo dell’oggetto
vendutole.
Da
ciò la reiezione della petizione.
E. Con
tempestivo gravame datato 13 dicembre 1995 l’attrice ha chiesto la riforma del
giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione.
Il
Pretore avrebbe esaminato in maniera insufficiente l’offerta contrattuale della
convenuta (doc. 1 dell’incarto di procedura sommaria), così che gli sarebbe
sfuggito che essa avrebbe effettivamente promesso di fornire tutte le
prestazioni necessarie alla corretta manutenzione dell’apparecchio oggetto del
contratto.
L’accettazione
dell’offerta da parte dell’attrice si estenderebbe perciò anche alle
prestazioni di manutenzione, la cui disponibilità era per l’attrice una
condizione indispensabile per l’acquisto. Sarebbe perciò a torto che il Pretore
ha respinto l’eccezione di errore essenziale.
F. Delle
osservazioni 29 gennaio 1996 della convenuta, nelle quali essa chiede la
conferma del giudizio di primo grado protestando spese e ripetibili, si dirà,
per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
- L’attrice,
a giusta ragione, in questa sede non ripropone più l’eccezione di inadempimento
ex art. 82 CO.
In
effetti -contrariamente a quanto essa sostiene a favore dell’eccezione di
errore essenziale (appello, pag. 7)- tra le parti non si è perfezionato alcun
contratto avente per oggetto le prestazioni necessarie alla manutenzione
dell’apparecchio venduto e descritte alle pagine 3 e 4 dell’offerta 27 giugno
1991 della convenuta (doc. 1 inc. 1242/92 RO).
Come
giustamente ritenuto dal Pretore (consid. 4b), tali prestazioni figurano
nell’offerta a titolo meramente indicativo, onde permettere al potenziale
cliente di valutare l’apparecchio offertogli anche dal profilo della semplicità
di manutenzione e, di riflesso, del costo di esercizio.
Si
trattava del resto di prestazioni necessarie solo dopo 800 ore di servizio
dell’apparecchio oppure dopo 12 mesi, di modo che sarebbe stato privo di senso
stipulare tale contratto per un apparecchio appena fornito.
E’
perciò ovvio che la convenuta non abbia fatturato tale prestazione (doc. 4), e
che l’attrice non l’abbia mai sollecitata, limitandosi a lamentarne l’asserita
futura indisponibilità (doc. 2 inc. 1242/92 RO).
Di
conseguenza, il mancato perfezionamento di un tale contratto rende
concettualmente improponibile l’eccezione di cui all’art. 82 CO.
- Il
contratto non obbliga colui che vi fu indotto da errore essenziale (art. 23
CO).
L’errore
è in particolare essenziale anche quando concerne una determinata condizione di
fatto che la parte in errore soggettivamente considerava come necessario
elemento del contratto secondo la buona fede nei rapporti in affari, e la cui
importanza è riconoscibile anche dal profilo oggettivo (art. 24 cpv. 1 cifra 4
CO; DTF 118 II 62, 114 II 139; II CCA 20 marzo 1995 in re I.
SA/E. SA; Von Thur/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts,
3. edizione, vol. 1, pag. 308 e 309; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht,
8. edizione, pag. 131 e segg.; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, n. 20-23 ad art.
24 CO).
- Nel
caso di specie la ditta attrice sostiene di essersi trovata in errore sul fatto
che la convenuta “avrebbe abbandonato la rappresentanza degli apparecchi
__________, e che il servizio di manutenzione sarebbe in avvenire stato assunto
dal fabbricante di __________ (petizione, punto 2, pag. 2).
In
altre parole, l’attrice attribuiva grande importanza alla garanzia di un pronto
servizio da parte di una ditta svizzera (petizione, punto 4, pag. 3; cfr. anche
conclusioni, punto 6, pag. 6), e sostiene che se avesse conosciuto questa
circostanza non avrebbe acquistato l’apparecchio.
- Si
può concordare con l’attrice che l’oggettiva impossibilità di ottenere
assistenza e pezzi di ricambio per un sofisticato apparecchio (oppure per
un’autovettura, volendo seguire il paragone a lei caro) costituirebbe in buona
fede circostanza tale da far ritenere il venire meno di ogni interesse
all’acquisto.
Siffatta
circostanza non si è tuttavia verificata nella specie: la convenuta nello
scritto del 17 gennaio 1992 (doc. 5, punto 5, pag. 2), il cui contenuto non è
in alcun modo stato messo in dubbio dall’attrice, ha infatti comunicato
all’attrice di rimanere a sua disposizione “pour le service après-vente ainsi que
pour l’envoi des appareils chez les spécialistes du fabricant s’il en est besoin”.
Tale
disponibilità è poi stata ribadita nel corso della presente causa (risposta,
punto 5, pag. 4).
L’attrice,
in altri termini, confonde il mero aspetto formale della cessazione di un
rapporto ufficiale di rappresentanza del costruttore dell’apparecchio da parte
della ditta convenuta -irrilevante ai fini della volontà contrattuale- con il
problema sostanziale -in concreto non realizzatosi essendo rimasto allo stadio
di puro parlato- costituito dall’effettiva mancanza di assistenza per un
apparecchio di una certa complessità.
Dovendosi
ritenere che nulla prova che in caso di bisogno l’attrice non riceverebbe, con
la medesima sollecitudine, la medesima assistenza che avrebbe potuto ottenere
se il rapporto di rappresentanza tra la convenuta e la ditta fabbricante fosse
proseguito, se ne deve concludere che l’intera eccezione di errore essenziale
poggia su fatti non dimostrati o non verificati, e non può perciò essere
accolta.
Ne
consegue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art.148
CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
13 dicembre 1995 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello, consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 580.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 600.--
già
anticipati dall’attrice, restano a suo carico.
L’attrice
rifonderà alla convenuta fr. 900.-- per ripetibili di appello .
III. Intimazione: - __________ - __________
__________ ;
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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